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Dati Necessari

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 79-84)

Oltre ai dati indicati nel paragrafo “Lavoratori in genere” (capitolo “Assunzione”) sono necessari anche i dati riportati nella seguente tabella.

Per l’inserimento dei dati sottostanti suggeriamo lo Schema n.18 della funzione “Inserimento Personalizzato DP” selezionabile dal menù Percipienti.

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

133 Codice qualifica 6 Essendo un soggetto privo di

qualifica particolare, occorre utilizzare il codice generico “6”

(Altre Qualifiche).

(*)

134 Codice livello 0 Vale quanto indicato al campo

precedente. (*)

147 Lavoratore Particolare 6 Dato necessario per identificare che trattasi di sportivo dilettante. (*) 270 Data Fine Contratto Inserire la data di fine contratto.

Campo utile quando si voglia evidenziare nel cedolino il termine del rapporto. automatico sul termine del rapporto di lavoro.

capitolo “Scadenziario”) la data di fine del contratto.

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

Dati per Elaborazione

Nel prospetto paga il compenso sarà evidenziato con Voce 1510.

In caso di compenso fisso mensile consigliamo di utilizzare il DP(866) che è il campo atto a contenere l’importo.

In alternativa al DP(866) è possibile utilizzare direttamente la Variante mensile VM(1510), quest’ultima modalità è consigliata per compensi mensilmente variabili.

Dati Automatici

I seguenti dati saranno inseriti (nei rispettivi DP) alla prima elaborazione utile.

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

122 Codice Imposta E Il dato serve per indicare che trattasi

di lavoratore soggetto a ritenuta d’acconto.

428 Codice Mansione 400 E’ previsto apposito codice

mansione.

611 Tempo Determinato 1 Viene assegnato automaticamente

lavoratore a tempo determinato 998 Enpals Codice Filiale 99 Viene inserito il valore indicato per

non esporre eventuale matricola ENPALS sul cedolino

(1)

1026 Inps Codice Filiale 99 Viene inserito il valore indicato per non esporre eventuale matricola INPS sul cedolino.

(1)

(1) Nella Tabella Filiali deve essere presente una filiale 99 con matricole vuote. Pertanto è sufficiente creare nella tabella predetta il Codice 99.

9.10. VENDITORI PORTA A PORTA

Premessa

L’attività di "vendita diretta a domicilio", comunemente chiamata “vendita porta a porta”, è quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova.

Il venditore è quel soggetto che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può dunque essere esercitata:

• con vincolo di subordinazione, inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato;

• senza vincolo di subordinazione, attraverso un contratto di agenzia;

• senza vincolo di subordinazione e senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

Alapag tratta quest’ultimi perché sono soggetti al regime previdenziale della Gestione Separata (al superamento dei 5.000 Euro) e quindi, ai fini previdenziali, devono essere trasmessi i dati con Uniemens.

Ai fini della CU, i redditi devono essere indicati nella certificazione relativa al lavoro autonomo.

A livello operativo seguire le indicazioni riportate nel capitolo “Gestione Separata”.

Normativa

Di seguito riportiamo gli effetti fiscali e previdenziali per i venditori che svogono l’attività in maniera occasionale o abituale, ma senza essere inquadrati nel rapporto di agenzia.

Fiscale:

Secondo l’art. 25– bis del D.P.R. n. 600/1973 le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 23% (aliquota prevista per il primo scaglione di reddito).

La ritenuta è applicata sull'ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria quale spese di produzione del reddito.

I venditori porta a porta sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; nel caso in cui possiedano altri redditi non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività.

Inoltre sono esonerati dalla presentazione e dal versamento dell’IRAP, e, come precisato anche nella C.M. 110/E/1999 sono esclusi dagli studi di settore.

Previdenziale:

L’articolo 44 del DL 269/2003 prevede l’obbligo ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, nel momento in cui il reddito annuo derivante da questa attività superi la soglia dei €. 5.000 di provvigioni al netto della deduzione forfettaria del 22%.

Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un reddito netto annuo compreso nella soglia di €. 5.000 non ha alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps.

Da precisare che, nel caso in cui il venditore intrattenga rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dei €. 5.000 si dovrà tenere conto della somma delle provvigioni percepite da ciascuna impresa.

Nel caso di superamento del reddito netto annuo di € 5.000 e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad €. 6.410,26, il venditore porta a porta dovrà necessariamente procedere ad effettuare l’iscrizione tramite i servizi on-line messi a disposizione dal sito dell’Inps.

Per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, ricordiamo che gli stessi sono dovuti per 1/3 a carico del contribuente e per 2/3 a carico dell’azienda mandante.

La quale provvederà al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.

Ricordiamo, infine, che i venditori porta a porta non sono in nessun caso soggetti all’iscrizione all’Inail.

9.11. AUTONOMI OCCASIONALI

Premessa

Senza entrare nel merito della genuità del rapporto autonomo occasionale, l’argomento è trattato dalla nostra procedura per il regime previdenziale previsto ovvero l’iscrizione alla Gestione Separata INPS (al superamento dei 5.000 Euro) con conseguente trasmissione dei dati con Uniemens.

Da precisare che, nel caso in cui il soggetto intrattenga rapporti con più aziende, per il calcolo del limite dei €. 5.000 si dovrà tenere conto della somma dei compensi percepiti da ciascuna.

Nel caso di superamento di € 5.000 di compensi

,

il soggetto dovrà necessariamente procedere ad effettuare l’iscrizione tramite i servizi on-line messi a disposizione dal sito dell’Inps.

Per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, ricordiamo che gli stessi sono dovuti per 1/3 a carico del contribuente e per 2/3 a carico dell’azienda.

La quale provvederà al versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.

Ai fini della CU, i redditi devono essere indicati nella certificazione relativa al lavoro autonomo.

A livello operativo seguire le indicazioni riportate nel capitolo “Gestione Separata”.

10. ASSUNZIONI AGEVOLATE E

INCENTIVI

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 79-84)