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Parere sul disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto legge recante:

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Parere sul disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto legge recante:

"Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive".

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 novembre 1993, ha deliberato di approvare il seguente parere:

" Il decreto-legge 27 settembre 1993, n.382, attualmente all'esame del Parlamento per la sua conversione, contiene una serie di disposizioni che in parte modificano ed in parte integrano la disciplina introdotta dalla legge 18 febbraio 1992 n.172 di conversione del D.L. 31 dicembre 1991 n.419, con il quale venne istituito il "Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive".

Il Fondo consente la corresponsione, a titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito, di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva, patisce un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi (art.1 L. 172/1992). L'art.1 del D.L. 382/93 integra la formulazione del corrispondente articolo della L.172/92 con la previsione che il contributo possa essere corrisposto anche quando il danno risulti provocato prima ancora che il soggetto passivo dell'estorsione abbia ricevuto la relativa richiesta (semprechè - ovviamente - sia provato il nesso di dipendenza tra l'azione criminosa, quale successivamente manifestatasi ed il pregiudizio patrimoniale).

L'art. 2 amplia la categoria dei potenziali fruitori del contributo a quegli imprenditori, commercianti, etc. i quali abbiano subito il danno non per effetto di un loro diniego ad una richiesta estorsiva, ma in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito di un'associazione od organizzazione avente per

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proprio scopo l'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da atti estorsivi.

Evidente è la ratio della norma che vuole tutelare, attraverso una "protezione"

patrimoniale, le persone che operano in strutture nate su base volontaristica per diffondere una cultura e una prassi di opposizione al grave fenomeno delle estorsioni. Costoro sono esposti, per tale loro impegno, a vendette della delinquenza, ed appare pertanto apprezzabile l'intento di allargare a loro favore l'operatività del Fondo, anche in assenza di un'azione estorsiva diretta in loro danno, ed in presenza - invece - degli altri presupposti normativamente fissati.

Problema delicato sarà, ovviamente, accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni per accedere al Fondo: ma è questione di fatto, che non mette in discussione l'opportunità della previsione legislativa.

Nella stessa linea si muove l'art.3 del D.L. 382/93. Esso stabilisce che la domanda per l'elargizione possa essere presentata, con il consenso dell'interessato, anche da associazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, ed iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Prefetto.

Si è voluto, per tale via, allargare il campo degli enti legittimati ad inoltrare la richiesta di contributo, inizialmente limitato dall'art. 3 della L.

172/92 al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Valgono in proposito le considerazioni già enunciate a commento dell'art. 2: condivisibile il positivo apprezzamento della funzione esercitata da tali associazioni, ma altrettanto doveroso è il richiamo ad una rigorosa vigilanza degli uffici competenti del Ministero dell'Interno, affinchè l'inserimento nell'apposito albo sia disposto solo per quegli enti che realmente abbiano assunto iniziative univoche e concrete nell'assistenza agli operatori economici sottoposti a richieste estorsive.

Parere favorevole va, poi, espresso a proposito degli artt. 4, 5, 6 del D.L. 382/93, i quali disciplinano la possibilità della corresponsione di una provvisonale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo della

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elargizione: corresponsione che dovrà essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato istituito dall'art. 5 L.172/1992 (Presidente dell'I.N.A.; un rappresentante dei Ministeri dell'Industria; Tesoro; Finanze; Interno; Grazia e Giustizia; tre rappresentanti del C.N.E.L.).

L'art. 6, in particolare, indica le modalità di accertamento istruttorio da parte del prefetto e del Comitato, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione della provvisionale.

Tali autorità "possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno".

Dalla formulazione della norma ("l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato") si deduce l'esistenza di un dovere dell'A.G. competente al rilascio delle copie richieste ed alla trasmissione delle informazioni, salva l'ipotesi di un diniego motivato.

L'ultima parte dell'art. 6 attribuisce carattere di segretezza d'ufficio alle notizie così acquisite, e dispone che esse siano trasmesse e custodite "in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza".

La tutela della segretezza non potrà peraltro far venir meno l'obbligo di adeguata motivazione in caso di provvedimento reiettivo sull'istanza di liquidazione della provvisoniale.

Di fatto, è auspicabile che il problema possa trovare la sua soluzione attraverso un'accorta selezione da parte dell'Autorità giudiziaria degli atti e delle informazioni trasmissibili all'Autorità amministrativa.

L'art. 7 del D.L. 382/93, infine, riapre i termini di presentazione di domande di elargizione relative a fatti dannosi già verificatisi sotto il vigore della legge 172/1992, ma non inoltrate alle autorità competenti.

La norma costituisce "spia" evidente della difficoltà di ottenere un'inversione della tendenza al silenzio da parte dei soggetti, che abbiano subito intimidazioni estorsive: silenzio dettato dalla paura di soffrire ulteriori e

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più gravi danni dalla delinquenza in caso di presentazione della denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia.

L'impianto complessivo del D.L. 382/93, ispirato ad una logica di allargamento delle possibilità di accesso ai contributi del Fondo per chi è risultato vittima di azioni estorsive, mira a rafforzare i mezzi di contrasto rispetto a questo grave fenomeno, e si fa tale ragione valutare positivamente.

Nei termini sopra esposti è il parere del Consiglio".

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