2. Principali procedure concorsual
2.1.5 Accertamento del passivo
143In questa fase, il curatore individua i creditori del fallito e coloro che hanno dei
diritti reali o personali sui beni di questo soggetto.
Dopo la verifica di tutte le domande, viene approvato lo stato passivo nel quale sono elencati i creditori ammessi ad essere soddisfatti.
144Questa fase si articola in tre momenti fondamentali:
1. I creditori propongono domanda di insinuazione al passivo. 2. Il curatore redige un progetto di stato passivo.
3. Il giudice delegato esamina lo stato passivo e decide su ciascuna domanda. Il curatore, senza indugio deve individuare e informare i creditori che sono emersi dalle scritture contabili e da altre fonti.
Nel caso in cui il curatore manca o tarda l’invio ai creditori, questi non possono presentare domanda di insinuazione al passivo nei termini previsti dalla legge, con l’effetto di vedersi dichiarata inammissibile la domanda. Difatti, se emerge da ciò una condotta colposa del curatore, questo è responsabile personalmente di questa omissione.
Come dispone l’art. 93 L. Fall., la domanda di ammissione al passivo deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Questo documento ha la forma del ricorso che deve essere spedito all’indirizzo Pec del curatore o depositato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la sentenza di fallimento.
I creditori devono allegare al ricorso i documenti che comprovino l’esistenza del credito, ex art. 93 c. 6 L. Fall..
143AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 565
62
145E’ necessario precisare che se i creditori inoltrano la domanda verso una
società di persone, questi vengono automaticamente insinuati anche nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili; invece, se la domanda è rivolta direttamente verso questa categoria di soci, i creditori concorrono solo al fallimento di quest’ultimi e non dell’intera società.
La domanda di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione per le disposizione dell’art. 2945 c. 2 codice civile. Questa si prolunga fino alla chiusura della procedura.
Al termine della valutazione delle domande dei creditori, il curatore ha dinnanzi a se, due possibili opzioni:
1. Se l’attivo è insufficiente per pagare i creditori concorsuali, ma sono quelli di massa (così detta previsione di insufficiente realizzo146) può evitare la
fase dell’accertamento dello stato passivo, fatta salva la soddisfazione dei creditori prededucibili e delle spese della procedura.
Questo caso è diverso da ciò che dispone l’art. 118 c. 1 n. 4 L. Fall., perché qui si impone la chiusura della procedura in quanto l’attivo non può soddisfare nemmeno i creditori prededucibili.
Una volta che il curatore ha verificato i requisiti inoltra la domanda al tribunale per omettere la fase dell’accertamento. I documenti da presentare sono l’istanza stessa correlata da una relazione sulle aspettative della liquidazione e dal parere dell’organo del comitato dei creditori.
2. Se l’attivo è sufficiente a soddisfare in tutto o in parte i creditore predispone il progetto di stato passivo. Il giudice delegato è deputato ad esaminare le domande ed il progetto.
Secondo le disposizione dell’art. 95 c. 1 L. Fall., il progetto è suddiviso in due diversi elenchi:
a) Un elenco dei creditori
145AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 570
63
b) Un elenco dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.
Il curatore, ai sensi dell’art. 92 c. 2 L. Fall., deve depositare il progetto almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame del medesimo e i creditori, invece, fino a cinque giorni prima possono presentare delle osservazioni.
La prima udienza è fissata con la sentenza dichiarativa di fallimento, ex art. 16 c. 1 n. 4 L. Fall., se non fosse sufficiente il giudice può rinviare le operazioni a non più di otto giorni (art. 96 c. 3 L. Fall.).
A questo punto il giudice delegato può accogliere in tutto o in parte le domande.
147 L’ammissione totale comporta il riconoscimento del diritto del creditore a
partecipare alle successive fasi, mentre l’ammissione parziale causa un ridotto riconoscimento del credito. Il creditore, può proporre opposizione al passivo per la parte esclusa. Secondo le disposizioni dell’art. 96 c. 2 L. Fall. il giudice delegato ammette al passivo con riserva i seguenti crediti:
a) Condizionati, cioè quelli subordinati ad una condizione sospensiva o risolutiva.
b) Per i quali l’omessa produzione del titolo dipende da un fatto non imputabile al creditore.
c) Accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato.
d) Quelli particolari stabiliti dalla legge.
148Una volta terminato l’esame delle domande, il giudice delegato forma e rende
esecutivo lo stato passivo con decreto.
Ogni modifica di quest’atto può avvenire o tramite le impugnazioni o a seguito di domande di insinuazione tardive.
147AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 576
148AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
64
Ai sensi dell’art 97 L. Fall., il curatore immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività, lo comunica a tutti i ricorrenti.
Abbiamo detto che esistono anche le domande tardive per ciò sono considerate come tali le domande di ammissione oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività, in casi eccezionali il tribunale può prorogare questo termine fino a 18 mesi come dispone l’art. 101 c. 1 L. Fall. Sono inoltre ammissibili le c.d. domande “super tardive” se le domande sono state presentate in ritardo per cause non imputabili al creditore stesso.
L’accertamento delle domande tardive avviene nello stesso modo e nelle stesse forme prima citate.
Per concludere questo paragrafo, prima di sintetizzare il tutto in una tabella, esaminiamo le domande di rivendicazione e restituzione.
149I titolari di diritti reali o personali, su beni mobili o immobili posseduti o di
proprietà del fallito, possono presentare domanda di restituzione o di rivendicazione di tali beni. Possiamo riassumerle così150:
Azione Fondamento dell’azione Finalità
Rivendicazione Diritto di proprietà del richiedente
- Accertare la proprietà o un diritto reale su un bene mobile o immobile illegittimamente acquisito alla massa attiva
- Restituzione del bene detenuto dal fallito
Restituzione di beni
Rapporto obbligatorio tra richiedente e fallito. Il diritto del
primo a recuperare il possesso del bene
- Restituzione del bene detenuto dal fallito
149 AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 583
65
Come già detto, i soggetti legittimati sono coloro che sono in possesso di un diritto reale o personale.
151E’ necessario che ricorrano le seguenti condizioni :
a) I beni devono essere nel patrimonio del fallito al momento del fallimento. Il possesso viene stabilito grazie all’inventario.
b) La domanda deve individuare con precisione il bene.
Il curatore a norma dell’art. 92 L. Fall., deve avvisare i titolari dei diritti reali o personali che possono proporre domanda.
Ovviamente colui che presenta la domanda ha l’onere di provare il suo diritto e il titolo di possesso del fallito.
La richiesta, viene esaminata contestualmente con il procedimento di verifica del passivo. Così facendo permette di valutare contestualmente gli interessi opposti dei creditori, dove alcuni tendono alla conservazione del patrimonio mentre altri tendono a sottrarre i beni che spettano loro.
Il giudice accetta o rigetta la domanda con decreto.
Se il giudice rigetta la domanda il creditore si può opporre, o comunque può presentare l’insinuazione tardiva in quanto l’una non esclude l’altra.
152 Se viene accolta l’istanza il curatore deve restituire il bene, se non è più in
possesso del curatore deve recuperarla ovvero se non è più possibile, colui che aveva diritto può far valere il credito sul prezzo del bene (se ad esempio è stato venduto).
In quest’occasione le parti, il curatore e il creditore, hanno interesse affinché venga redatto un verbale. 153Il primo perché vuol dimostrare che il bene viene
restituito nel medesimo stato che era attestato dall’inventario, mentre l’altro, ha interesse ad attestare eventuali danni subiti al bene.
151Ibidem
152AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 587
66
Questo schema154 riassume l’intera fase descritta in questo paragrafo:
154AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 566
Il curatore individua e avvisa i creditori e i titolari di diritti reali o personali su
mobili o immobili
I creditori almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo devono proporre domande: - Di ammissione dei crediti al passivo - Di rivendica o restituzione dei beni
Mancato rispetto del termine
Il curatore valuta le domande
Se l’attivo è sufficiente a soddisfare in tutto o in parte i creditori concorsuali
Se l’attivo è insufficiente a soddisfare i creditori
concorsuali
Il curatore predispone il progetto di stato passivo
Il curatore non presenta il progetto o lo ritira: chiusura
del fallimento
Il giudice delegato decide su ciascuna domanda (accoglimento, rigetto,
ammissione con riserva) Svolgimento dell’udienza di esame del
progetto di stato passivo
Il giudice delegato emette un decreto che rende esecutivo lo stato passivo
I creditori possono proporre domande tardive di insinuazione, rivendica o restituzione (termine massimo: 12 mesi dopo il deposito del decreto di esecutività)
67