2. Principali procedure concorsual
2.1.3 Gli effetti della sentenza
Uno degli effetti della dichiarazione di fallimento è la cristallizzazione del patrimonio del fallito. 124Egli perde sia la disponibilità dei suoi beni,
l’amministrazione degli stessi passa agli organi del fallimento, non può più compiere atti e pagamenti.
Innanzi tutto procediamo con la verifica degli effetti sul patrimonio del fallito. La dichiarazione di fallimento ha come conseguenza immediata lo spossessamento del fallito, il che non implica che l’imprenditore perde la proprietà o altri diritti sul patrimonio, ma lo priva dell’amministrazione e della disponibilità dello stesso; così come disposto dall’art. 42 c.1 L. Fall.
La legge fa un’elencazione, che viene considerata tassativa, che va ad escludere dallo spossessamento, ex art. 46 c. 1 L. Fall., alcuni beni o diritti come:
beni e diritti di natura strettamente personale del fallito
stipendi, pensioni, salari percepiti dal fallito entro certi limiti
assegni a carattere alimentare
cose impignorabili per legge
In linea generale le somme di denaro del fallito vengono assorbite dalla procedura. Il fallito deve consegnare al curatore:
Il denaro contante, ex art. 86 c. 1 lettera a L. Fall., le cambiali e gli altri titoli. Non rientrano nell’attivo il denaro relativo alla sfera personale, né le somme da lui percepite nel limite di quanto è necessario per mantenere sé e la propria famiglia.
124AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
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Passiamo adesso ad osservare gli effetti sull’attività processuale del fallito.
Il fallito per effetto della dichiarazione di fallimento, non può più stare in giudizio, difatti viene sostituito dal curatore fino alla chiusura della procedura. Per gli effetti dell’art. 43 c. 3 L. Fall. tutti i processi in corso del fallito si interrompono.
Per ciò che concerne i limiti e gli obblighi del fallito ne possiamo ravvisare un’insieme, il quale ricomprende:
limitazioni relative alla corrispondenza. Dove si prevede che il fallito, a norma dell’art. 48 c. 1 L. Fall., deve consegnare la corrispondenza al curatore per ciò che concerne il fallimento.
obblighi relativi al cambiamento di residenza o domicilio. La persona fisica fallita o, nel caso di ente giuridico, gli amministratori ovvero legali rappresentanti devono comunicare, ai sensi delle disposizioni fallimentari, al curatore ogni cambio di residenza o del domicilio. Ogni violazione è perseguibile penalmente.
obblighi di presentazione e di comunicazione delle informazioni. Se risultano necessarie delle informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, il fallito per quanto disposto dall’art. 49 c. 2 L. Fall. deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
125Gli effetti che produce la sentenza per la società dichiarata fallita, che sia di
persone o di capitali, produce due ordini di effetti:
prima di tutto la società, subisce le stesse conseguenze dell’imprenditore individuale ovvero l’indisponibilità del patrimonio mentre gli organi sociali che la rappresentano vengono limitati;
si verifica una sostanziale differenza tra i soci a responsabilità limitata e illimitata difatti i primi perdono soltanto il conferimento versato, mentre
125AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
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per l’altra categoria di soci, falliscono personalmente per estensione del fallimento della società medesima.
126Nelle società di persone commerciali, la sentenza dichiarativa di fallimento è
causa di scioglimento della società, la quale entra in liquidazione ma non si estingue. Nelle società di capitali, invece, il codice civile non annovera più tra le cause di scioglimento, la dichiarazione di fallimento.
I poteri dei vari organi sociali vengono, come già precedentemente affermato, limitati127:
1. Amministratori: perdono la disponibilità dei beni sociali, sono soggetti
alle limitazioni e agli obblighi previsti per l’imprenditore individuale, come ad esempio la corrispondenza e il cambio di domicilio; perdono la capacità processuale e non possono compiere atti per conto della società. Questi sono soggetti anche ad azioni di responsabilità civile e penale.
2. L’assemblea: conserva la competenza relativa agli atti che gli
amministratori possono compiere. Può inoltre deliberare sui seguenti argomenti: atti di disposizione del patrimonio non oggetto di spossessamento, sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati durante la procedura, inoltre non può esercitare azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto la competenza passa al curatore.
3. Organo di controllo: il collegio sindacale può soltanto svolgere le attività
compatibili con la procedura con l’esclusione, quindi, dei suoi compititi di controllo, che vengono svolti dagli organi del fallimento.
In una società di capitali, essendo i soci a responsabilità limitata, il fallimento non produce effetti sul patrimonio personale. L’unica conseguenza che si ravvede è la perdita della quota di capitale sociale versata.
126AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 307
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Tale disciplina si estende anche ai soci accomandanti di s.a.s., fatto salvo casi particolari nei quali, questa categoria di soci diventa illimitatamente responsabile ed il fallimento si estende.
128Difatti nel caso in cui un socio accomandante compare nella ragione sociale o
ingerisce nell’amministrazione esso viene assimilato alla categoria dei soci accomandatari e diviene illimitatamente responsabile.
Invece per la quota dei conferimenti ancora dovuti, nelle società di capitali, il giudice delegato, su proposta del curatore, può attraverso un decreto, richiedere la parte della quota sottoscritta ma non ancora liberata, come dispone l’art. 150 L. Fall.
Infine per i soci a responsabilità illimitata con la dichiarazione del fallimento, questo si estende anche ai soci siano essi persone fisiche sia società.
Un altro effetto della sentenza è sui pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito. L’art. 44 L. Fall. prevede che tutti i pagamenti effettuati o ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento sono inefficaci dalla data della sentenza stessa. Vediamo adesso gli ultimi due effetti della sentenza del fallimento: sui contratti in corso di esecuzione e per i creditori.
129Innanzi tutto per quanto riguarda il primo, si intende per contratto in corso di
esecuzione quello che riguarda l’attività del fallito, che è già perfezionato nella formazione ma che ancora non è stato eseguito in tutto o in parte.
Per gli effetti dell’art. 72 c. 1 L. Fall., i contratti di questo tipo vengono sospesi, tuttavia tale regola generale non si applica per tutti i tipi.
Il periodo di sospensione ha uno scopo preciso: permette al curatore di valutare, previa autorizzazione dell’organo dei creditori, se subentrare nel contratto o scioglierlo.
128AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 312
129AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
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L’ultimo effetto che procedo ad esaminare, è quello sui creditori.
L’art. 51 L. Fall. prevede che i creditori non possano iniziare o continuare azioni esecutive o cautelari individuali contro il fallito, mentre per quelle azioni non esecutive possano in alcuni casi iniziare o proseguire durante la procedura.
130Per azione esecutiva si intende, quella destinata a realizzare il diritto del
creditore quando il debitore stesso non vi provvede.
I creditori in tali ipotesi possono presentare soltanto una domanda di insinuazione al passivo e partecipare alla procedura.
131Non esiste un sistema di pubblicità che renda possibile l’effettivo e tempestivo
arresto di tutte le azioni individuali. Se difatti, un singolo creditore ignaro dell’avvenuto fallimento, prosegue l’azione esecutiva, gli atti che pone in essere e ciò che riceve (esempio somme di denaro) sono inefficaci.
Nel caso in cui un creditore promuove una nuova azione, anche in questo caso, inconsapevole della pendenza della procedura, questa è inammissibile, ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.