2. Principali procedure concorsual
2.1.4 Adempimenti inizial
132Una volta che è stata depositata la sentenza che ha decretato il fallimento, il
curatore è deputato a svolgere una serie di operazioni ed adempimenti volti da una parte a conservare i beni e dall’altra per una migliore amministrazione delle attività fallimentari.
Adesso il curatore si trova davanti ad una scelta, ovvero, deve valutare se è più appropriato interrompere l’attività dell’impresa o proseguirla in tutto o in parte. Per le disposizioni di cui all’art. 90 c. 1 L. Fall., il cancelliere immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento realizza un fascicolo che contiene tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al caso.
130AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 431
131Ivi, p. 432 132Ivi, p. 329
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Il curatore procede con l’analisi del medesimo e convoca presso il suo studio, nei giorni seguenti, il fallito o un rappresentate legale della società.
133 Il curatore durante il colloquio deve innanzi tutto identificare, attraverso un
documento, il fallito ed eventualmente il suo legale e redigere un verbale.
A questo punto, salvo che il fallito non vi abbia già provveduto, il curatore deve ottenere dal fallito (art. 86 c. 1 L. Fall.):
1. Il denaro contante, che verrà depositato sul c/c intestato alla procedura 2. Le cambiali e gli altri titoli
3. Le scritture contabili e ogni altra documentazione richiesta dal curatore Per gli effetti della disposizione di cui all’art. 84 c. 1 L. Fall., il curatore deve sigillare i beni dell’impresa, salvo che il giudice ad esempio non abbia disposto l’esercizio provvisorio.
Il curatore non può sigillare i beni:
1. Non compresi nel fallimento (art. 46 L. Fall.), in quanto non suscettibili di spossessamento.
2. Deteriorabili
3. Devono essere consegnati direttamente al curatore
134 Il curatore deve redigere l’inventario iniziale, dopo aver rimosso i sigilli che
eventualmente aveva apposto, e forma un verbale con l’assistenza del cancelliere. Grazie all’inventario il curatore identifica i beni, li elenca, li valuta e li descrive e contestualmente viene nominato il custode dei medesimi.
La giurisprudenza135 afferma che:
1. La mancata effettuazione dell’inventario ostacola l’approvazione del rendiconto
133AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 331
134Ivi, p. 335
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2. Se l’inventario non è analitico, non è di intralcio, né per la custodia dei beni né per la possibilità di comprovare il legame dei beni al fallito
Se vi sono da inventariare dei beni di non facile valutazione economica, come ad esempio gioielli, immobili ecc., il curatore una volta esser stato autorizzato dal comitato dei creditori nomina uno stimatore, ex art. 87 c. 2 L. Fall.
Prima di chiudere l’inventario, il curatore chiede al fallito di segnalare eventuali beni che sono sfuggiti al curatore.
Il curatore ogni sei mesi dalla relazione generale, ex art. 33 c. 5 L. Fall., deve redigere un rapporto riassuntivo delle attività svolte, e deve essere inoltrato a:
1. Al comitato dei creditori.
2. Alla cancelleria del tribunale che ha dichiarato il fallimento. 3. Al registro delle imprese.
4. Ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Se il fallimento ha un attivo, il curatore deve aprire un c/c intestato alla procedura, lo scopo è quello di ripartire tra i creditore le somme al netto di quelle dedotte dal giudice delegato che sono state necessarie per la procedura.
Per gli effetti della disposizione di cui all’art. 34 c.1 e 2 L. Fall., il curatore deve depositare le somme riscosse entro dieci giorni dal pagamento, tale violazione può comportare la revoca del curatore.
Tra gli adempimenti iniziali, vediamo ora, il programma di liquidazione.
Il curatore, deve elaborare entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, un programma di liquidazione del patrimonio del fallito, dove vengono scanditi i tempi e le modalità di liquidazione (art. 104 ter L. Fall.)
136 Tale documento consente agli organi della procedura e a tutti coloro che
hanno un interesse, di controllare la fase di liquidazione.
136AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
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Ai sensi dell’art. 104 ter c. 2, il curatore deve specificare nel programma:
1. l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami. Il curatore deve valutare se vi è un vantaggio nel continuare l’attività di impresa.
2. la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto. Il curatore deve spiegare se sussistono proposte di concordato fallimentare da parte di un creditore o terzi.
3. le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito.
4. le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
5. le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
6. il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, questo non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Si parla del c.d. 137“programma di liquidazione negativo” quando il curatore accerta che non vi è attivo da conseguire e così facendo redige un resoconto sulle proposte della liquidazione.
E’ possibile prevedere un supplemento del programma di liquidazione, ex art. 104 ter c. 5 L. Fall., nei casi di sopravvenuta esigenza.
Il programma, una volta redatto, deve essere approvato dall’organo del comitato dei creditori. A questo punto si aprono tre scenari138:
a) il comitato approva il programma che diventa definitivo, il curatore lo inserisce nel fascicolo fallimentare e lo invia al Giudice Delegato.
b) Se il comitato non è d’accordo, richiederà delle modifiche al curatore. c) Nel caso di inerzia dell’organo o di un suo comportamento ostativo, il
curatore chiede al Giudice Delegato che si sostituisca all’organo stesso.
137AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 347
58
139Il Giudice Delegato può disporre che parti del programma rimangano segrete,
relativamente a:
a) La responsabilità del fallito. b) Alle cautelari poste in essere.
c) Ciò che concerne la sfera personale del fallito.
Per concludere questo paragrafo, esaminiamo adesso le sorti dell’attività dell’impresa.
La legge fallimentare, prevede che il curatore debba valutare se sia opportuno o meno continuare l’attività d’impresa oppure se cederla a terzi.
Il curatore, si sostituisce al fallito nella gestione dell’impresa, la cui finalità è quella di evitare il depauperamento di elementi come l’avviamento o il valore dei beni immateriali come i marchi.
Come ha decretato una sentenza del tribunale di Arezzo140 la prosecuzione
dell’attività consente di salvaguardare l’azienda nel suo insieme, e di monetizzare al massimo il suo valore economico e per tutelare gli interessi degli stackeholder. Come prevede l’art. 104 c. 1 L. Fall., il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio se emergono due condizioni:
a) Pericolo che l’interruzione cagioni un danno grave al patrimonio aziendale b) Che non si realizzi un pregiudizio nei confronti dei creditori dalla
prosecuzione dell’impresa
Il comitato dei creditori è chiamato ad autorizzare l’esercizio provvisorio.
Il curatore a questo punto diventa un vero e proprio imprenditore commerciale, il quale può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
139AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 350
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Il comitato a norma di legge, ex art. 104 L. Fall., deve essere convocato almeno ogni tre mesi per informarlo sull’andamento della gestione, inoltre, deve redigere ogni sei mesi un rendiconto e alla conclusione dell’esercizio un rendiconto finale. I crediti che sorgono in quest’occasione hanno natura prededucibile.
Tuttavia è possibile non solo porre in essere l’esercizio provvisorio, ma anche141:
a) Affitto d’azienda. Lo scopo è quello di conservare il patrimonio in funzione della liquidazione dei beni. La proposta d’affitto può essere presentata prima della consegna del programma di liquidazione ed è soggetta ad approvazione da parte dell’organo dei creditori, che deve essere infine autorizzata dal giudice delegato.
b) Liquidazione in blocco dell’intera azienda o conferirla in una società. La
liquidazione in blocco consente: una maggior soddisfazione dei creditori in termini quali/quantitativi e una celerità maggiore. E’ possibile inoltre conferire l’azienda fallita in una di nuova costituzione.
c) Liquidare in blocco i rapporti relativi all’azienda o conferire questi in una società. Il curatore può procedere a cedere i rapporti giuridici
individuali in blocco, in questo caso, la legge non ammette la responsabilità dell’alienante per le passività esistenti.
d) Vendere i singoli beni. A questa opzione verrà dedicato un paragrafo
intero, per una corretta disamina.
Per una più semplice comprensione delle metodologie alternative nella pagina seguente è presente uno schema142 che le riassume.
141AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, pp. 357 e seg.
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Decisioni relative all’impresa del soggetto fallito
Curatore può valutare se continuare l’attività Il tribunale può disporlo anche nella sentenza di fallimento Esercizio provvisorio d’impresa Affitto d’azienda (o di un suoi rami) Il curatore può proporlo anche prima di presentare il programma di liquidazione Se No Il curatore valuta: Se liquidare in blocco l’intera
azienda (o suoi rami) Se conferire in una società
l’azienda (o suoi rami) Se No
Il curatore valuta
Se liquidare in blocco i rapporti o attività relative all’azienda Se conferire in una società tali
attività o rapporti
Vendita solo a parte del curatore tramite procedure
competitive
Se No
Il curatore decide di vendere i singoli beni del fallito
Vendita da parte del curatore tramite procedure competitive, oppure delega al GD
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