2. Principali procedure concorsual
2.1.6 Liquidazione e ripartizione dell’attivo
155La fase della liquidazione dell’attivo prende vita dopo l’approvazione del
programma di liquidazione, ove sono indicate le modalità di vendita dei beni. Il curatore deve seguire tale programma, facendosi autorizzare dal giudice delegato ogni singolo atto od operazione.
All’interno del programma, si devono precisare i tipi di atti di liquidazione, i criteri di scelta e il prezzo minimo.
156Il curatore, può scegliere fra:
a) Procedere di persona alla liquidazione, ciò nonostante può avvalersi di professionisti o soggetti specializzati.
b) Rimettere le vendite al giudice delegato. c) Subentrare nelle procedure esecutive pendenti.
157Se il curatore sceglie l’opzione b) o c) deve tenere conto che, si impongono le
procedure della vendita forzata, dove queste sono conciliabili con la vendita dei singoli beni del fallito, ma non con gli altri atti di liquidazione concepibili come la vendita in blocco dell’azienda e così via.
Secondo le disposizioni di cui all’art. 107 c. 1 L. Fall., il curatore deve rispettare le seguenti modalità di vendita:
a) Le vendite e gli altri atti di liquidazione devono essere soggette a procedure competitive. Il curatore deve permettere che tra i soggetti interessati si crei un sistema competitivo.
Si possono evidenziare due procedure: una semplificata, dove il curatore ha ampi poteri, ma tuttavia deve sempre dimostrare lo svolgimento della procedura e il suo risultato al fine di consentire all’organo del comitato dei creditori e al giudice delegato di effettuare i dovuti controlli.
155AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 597
156Ivi, p. 598 157Ibidem
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Poi esiste la procedura rigida, che si svolge attraverso il meccanismo delle vendite giudiziali con o senza incanto. Sono contrassegnate da offerte segrete, scritte e accompagnate da una cauzione.
b) Le vendite devono avvenire sulla base di stime effettuate da operatori esperti, ad eccezione dei beni di modesto valore. La prassi vuole che sia il curatore a provvedere alla nomina dell’esperto durante l’inventario.
c) L’intera procedura deve assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Lo scopo conclusivo è quello di massimizzare il realizzo.
Per quanto concerne la vendita dei beni mobili registrati ed immobili, ai sensi dell’art. 107 c. 3 L. Fall., il curatore deve dare notizia della vendita, mediante notificazione a ciascun creditore ipotecario o in generale munito di privilegio. Il curatore deve informare il giudice delegato e il comitato dei creditori degli esiti delle procedure di vendita e degli altri atti di liquidazione, depositando in cancelleria la documentazione, ex art. 107 c. 5 L. Fall..
Il giudice delegato può interrompere la vendita con un decreto motivato nel caso in cui ci siano gravi e giustificati motivi o perché si ravvede una sproporzione del prezzo rispetto a quello di mercato (art. 108 c. 1 L. Fall.).
Per quanto riguarda i crediti del fallito, il curatore, può cedere tutti i crediti di qualsiasi natura, in alternativa, può stipulare dei contratti di mandato per la riscossione, ex art. 106 c. 1 L. Fall.
Il giudice delegato, provvede alla distribuzione delle somme riscosse, secondo la disciplina che regola la ripartizione.
L’art. 110 c. 1 L. Fall., prevede che dalla data di deposito, presso la cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore ogni 4 mesi deve presentare:
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a) Un prospetto delle somme disponibili. 158Il curatore una volta determinate le somme, deve procedere agli accantonamenti. Vi è quello generico del 20%, che rappresenta una sorta di riserva legale, e quello attinente alle spese future, al proprio compenso e ai crediti prededucibili. Una volta che è stato individuato l’importo massimo distribuibile, si procede ad effettuare gli accantonamenti per peculiari categorie di creditori e all’accantonamento per somme derivante da provvedimenti non definitivi. b) Un progetto di ripartizione di tali somme. 159Questo documento
presuppone un’insieme di azioni, che iniziano con la divisione delle somme da suddividere in masse distinte, a seconda della loro natura, mobiliare o immobiliare.
Il curatore dopodiché procede ad elencare i creditori e indica la somma da attribuire a ciascuno.
Il curatore deve seguire ciò che la legge dispone in merito alla distribuzione delle somme ovvero all’art. 111 c.1 L. Fall.:
1. Crediti prededucibili
2. Crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute
3. Crediti chirografari, in proporzione all’ammontare di ciascun credito.
Il curatore presenta il progetto e il prospetto al giudice delegato, il quale effettua una valutazione, verificando l’assenza di vizi, ordinando al curatore il deposito nella cancelleria.
Il giudice delegato, decorso il termine tassativo individuato dalla legge di quindici giorni dalla comunicazione di deposito del progetto, sulla base della richiesta pervenuta dal curatore, decreta l’esecutività del progetto.
Il curatore, comunica l’esecutività del progetto ai creditori .
158AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 608
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160Giunti a questo punto, una volta che è stato dichiarato esecutivo il piano, il
curatore paga le somme ai creditori indicate nel progetto secondo le direttive previste dal giudice, purché siano tali da assicurare la prova del pagamento. Quindi si utilizzano questi strumenti alternativi:
1. Bonifico bancario sul c/c dei creditori.
2. Consegna di un assegno, circolare o bancario, non trasferibile, dietro rilascio di quietanza.
Per gli effetti dell’art. 116 c. 1 L. Fall., il curatore deve presentare al Giudice Delegato un rendiconto dove al suo interno deve esserci un’esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura, il quale verrà depositato in cancelleria.
Infine viene fissata l’udienza per approvare il rendiconto, che può tenersi solo dopo il decorso di quindici giorni dalla comunicazione di questo ai creditori. L’ultimo atto della ripartizione dell’attivo, prevede che il giudice delegato, ordina il riparto finale con le stesse modalità prima citate per il riparto parziale.
161Il curatore:
1. Predispone il progetto delle somme residue disponibili. 2. Comunica il deposito del piano finale ai creditori. Il Giudice Delegato ordina, il riparto finale.
162Le differenze che contraddistinguono questo tipo di riparto rispetto a quello
parziale sono:
- Non deve prevedere alcun accantonamento per le spese della procedura. - Deve prevedere la distribuzione di tutti i precedenti accantonamenti.
160AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –
Francis Lefebvre, 2014, p. 614
161Ivi, p. 616 162 Ibidem
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