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Fase iniziale Dobbiamo distinguere tra accordo ordinario, dove l’imprenditore deposita la domanda di omologazione di un accordo e la

documentazione richiesta dalla legge, e la proposta di accordo o

preaccordo. In questo caso l’imprenditore chiede al tribunale, per

anticipare le tutele in suo favore, di assegnargli un termine per concludere un accordo, certificando che sono già in essere delle trattative con i creditori. Il tribunale, verifica le informazioni depositate e fissa l’udienza entra 30 giorni, dove si esaminerà innanzitutto la competenza stessa del tribunale, inoltre se esistono i presupposti per raggiungere un accordo con il 60% dei creditori. C’è una ulteriore ipotesi, cioè quella del concordato

con riserva/accordo, dove l’imprenditore presenta una domanda di

concordato con riserva e successivamente presenta un accordo di ristrutturazione invece del concordato.

183AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –

Francis Lefebvre, 2014, pp. 82 e seg.

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2) Deposito. In caso di accordo ordinario, l’imprenditore prepara il ricorso e la documentazione necessaria, in caso di preaccordo deve depositare entro il termine previsto dal giudice l’accordo, il piano e la relazione del professionista.

L’impresa deve, giunti a questo punto pubblicare l’accordo nel registro delle imprese.

3) Omologazione. Una volta che il tribunale ha verificato il possesso di tutta la documentazione, la esamina. Questo organo, procede ad effettuare una verifica di legittimità, ossia verifica i requisiti previsti dalla legge e le condizioni formali per dar via alla procedura, ovvero, che vi sia stato il deposito presso il registro delle imprese, che sia avvenuto presso la cancelleria il deposito dell’istanza di omologazione ecc.

Il tribunale può rigettare l’omologazione e se sussiste una richiesta da parte del P. M. o di un creditore il tribunale può dichiarare il fallimento. Se invece, il tribunale accoglie l’accordo, lo omologa; a questo punto l’imprenditore richiede che questo venga pubblicato presso il registro delle imprese.

4) Esecuzione del piano. A questo punto l’imprenditore deve attenersi a ciò che è stato previsto nel piano.

185Se l’impresa non adempie ai propri obblighi verso i creditori che hanno

sottoscritto l’accordo, questi possono richiedere al tribunale la risoluzione del medesimo. Se l’inadempimento è verso i creditori che non avevano aderito al piano, questi si possono avvalere degli strumenti che le norme mettono loro a disposizione.

Se il tribunale accoglie la richiesta, i crediti tornano nella loro forma originaria, quindi vengono meno eventuali dilazioni, riduzioni degli importi e così via.

185AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –

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Per concludere questo paragrafo, possiamo osservare come sia possibile un eventuale dichiarazione di fallimento, quando vi sia stato o un inadempimento verso i creditori che hanno sottoscritto l’accordo ovvero da parte di coloro che non hanno aderito al medesimo ma il loro credito è rimasto comunque insoddisfatto.

Gli effetti che ne possiamo ravvisare sono essenzialmente186:

1) I crediti originati da finanziamenti conseguiti dall’impresa prima dell’accordo sono prededucibili

2) Gli atti, i pagamenti e le garanzie che l’azienda ha concesso sui propri beni sono esenti da revocatoria fallimentare, ex art. 67 c. 3 lettera e L. Fall.

Rimangono invece soggetti a revocatoria:

1) Le operazioni poste in essere nei confronti dei creditori che hanno aderito all’accordo.

2) I pagamenti, gli atti e le garanzie concesse in virtù di un accordo non omologato.

2.4 Il concordato preventivo

Per concludere questo capitolo, darò una panoramica veloce su questa procedura concorsuale.

187Questa procedura è caratterizzata dal fatto che un debitore, che è in possesso

dei requisiti del fallimento e si trova in uno stato di crisi, tenta il risanamento dell’attività attraverso la continuazione di questa o eventualmente cedendola a terzi ovvero liquidarla per soddisfare i creditori.

Il debitore si trova davanti a due strade188:

186AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –

Francis Lefebvre, 2014, p. 92

187Ivi, p. 95 188Ibidem

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- Il c.d. concordato ordinario. Dove l’imprenditore elabora un piano di concordato e lo deposita, corredandolo dell’ulteriore documentazione, al tribunale.

- Il c.d. concordato in bianco o con riserva. L’imprenditore formula la proposta al tribunale per accedere alla procedura, ma tuttavia, richiede a questo organo di assegnargli un termine per elaborare la proposta, il piano e la documentazione necessaria. Generalmente il piano ha un contenuto libero, dopo il deposito della proposta e dei documenti la procedura ha le medesime regole.

A questo punto il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dal tribunale. Il piano ha un effetto molto importante, vale a dire che riesce ad imporsi anche sui creditori dissenzienti o estranei.

Esaminiamo adesso, come abbiamo visto per le altre procedure, gli svantaggi e i vantaggi189:

a) Vantaggi:

- Con il concordato il bianco, il debitore ottiene la protezione del patrimonio, a differenza di quello ordinario, dove la si ottiene all’apertura della procedura da parte del tribunale.

- Il debitore può liberamente scegliere il contenuto del piano e della proposta

- Il piano, una volta omologato, vincola tutti i creditori anche quelli dissenzienti ed estranei.

b) Svantaggi:

- Costo elevato, rispetto ad esempio della procedura e la necessità di depositare il 50% delle spese.

- Il controllo asfissiante da parte dell’autorità giudiziaria

- Il concordato può essere convertito in fallimento, su istanza del P.M. o dei creditori.

189AA.VV., Daniela Bramati Simona Parolo, Memento Pratico Fallimento 2014, IPSOA –

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2.5 La crisi da sovra indebitamento

190Adesso merita uno sguardo la legge 3/2012, che verrà ripresa nell’ultimo

capitolo assieme alle altre procedure concorsuali.

Le disposizioni a cui fa riferimento la norma, sono rivolte a tutti coloro che, pur rivestendo la qualifica di imprenditori commerciali, non superano tuttavia le soglie previste dall’art. 1 L. F, nonché gli imprenditori agricoli.

Sono interessati da questa normativa i seguenti soggetti:

A. Gli imprenditori esercenti un’attività commerciale i quali tuttavia no superano le succitate soglie.

B. Gli imprenditori agricoli. C. I professionisti

D. Le start up innovative, cosi come disciplina l’art. 3122 del Dl n. 179/2012 Inoltre questa normativa ha esteso la platea dei soggetti anche ai consumatori. Si tratta, dunque, di procedure che presentano alcuni aspetti riconducibili sotto alcuni punti di vista al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Per sovra indebitamento innanzi tutto si intende 191“la situazione di perdurante

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Possiamo ben capire che vi è una sostanziale differenza tra il concetto di sovra indebitamento e stato di insolvenza.

Dove il primo sottolinea uno stato di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente liquidabili e passività correnti da soddisfare che causa delle problematicità di adempiere alle obbligazioni assunte oppure la

190 Paragrafo trattato liberamente dagli appunti del corso “Diritto dell’impresa in crisi”,

Università di Pisa a. a. 2015/2016 e dal corso dell’Università Telematica Pegaso.

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definitiva incapacità ad adempiervi costantemente mentre, il secondo indica, tenendo conto dell’art. 5 L. f., come l’incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte sia già divenuta definitiva in quanto si sono concretizzati gli altri fattori esteriori e gli inadempimenti.

Lo squilibrio deve essere duraturo ed il raffronto dei debiti va fatto con il patrimonio prontamente liquidabile. Lo squilibrio finanziario in sé non è in grado di qualificarsi come stato di sovra indebitamento. Dobbiamo adesso chiarire il soggetto chiamato “ consumatore”.

Questo è colui che, essendo una persona fisica, ha contratto debiti per un fine diverso dall’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale.

Ci sono 3 sub procedure previste:

A) Accordi di ristrutturazione (che non vanno confusi con gli accordi di