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L’accesso degli stranieri al mercato del lavoro: restrizioni nei nuovi ingressi e aperture per gli stranieri già regolar-

Grafico 1.1 Numero di stranieri Pfpm presenti nelle province della Lom-

2. Il graduale cambiamento delle politiche migratorie statali e i suoi effetti regionali e local

2.10 L’accesso degli stranieri al mercato del lavoro: restrizioni nei nuovi ingressi e aperture per gli stranieri già regolar-

mente soggiornanti

Circa l’accesso degli stranieri extracomunitari al lavoro nel 2013 paiono scontrarsi due distinte tendenze: una sensibile restrizione dei nuovi in- gressi e la previsione di un accesso più ampio per gli stranieri già rego- larmente soggiornanti. La duplice tendenza si spiega con lo stato del mer- cato del lavoro, in cui la crescita notevole della disoccupazione ha messo in difficoltà molti stranieri che hanno perso il lavoro, il che rendeva meno indispensabile ricorrere a nuovi lavoratori residenti all’estero.

2.10.1 Il ripristino dell’obbligo della preventiva verifica di indisponibi- lità per il rilascio della-osta al lavoro ai nuovi lavoratori stranieri

Così l’art. 9 del DL n. 76/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, mi- ra a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, ad aumentare l’occupazione, ma torna a prevedere come obbligatorio (come avveniva in

Italia da sempre prima del 1998) che la verifica di disoccupati già in Italia disponibili a ricoprire il posto di lavoro deve essere effettuata prima di ri- lasciare il nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri.

La procedura prevista dal 1998 al 2013 per l’assunzione dall’estero di lavoratori stranieri extracomunitari, prevedeva che una volta pubblicato il decreto annuale di determinazione dei flussi di ingresso per lavoro ed inoltrata da parte del datore di lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello unico per l’immigrazione provvedeva a comunicare tali richieste al Centro per l’impiego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l’eventuale disponibilità di lavora- tori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di sog- giorno a ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero. L’esito di tale ve- rifica doveva essere comunicato sia allo Sportello unico sia al datore di la- voro. Se la ricerca effettuata dal Centro per l’impiego dava esito positivo la richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro rimaneva sospesa sino a quando lo stesso datore, valutate le candidature, comunicava allo Sportello unico la propria intenzione di procedere comunque all’assunzione dello straniero oppure di rinunciarvi

La modifica del comma 2, articolo 22 del Testo unico sull’immigrazione, l’abrogazione del successivo comma 4, il DL n. 76/2013, rendono obbligato- ria e vincolante la verifica presso il Centro per l’impiego dell’eventuale di- sponibilità di lavoratori già residenti sul territorio italiano a ricoprire quella qualifica e l’obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l’impiego è po- sto a carico del datore di lavoro, il quale dovrà procedervi prima di inoltra- re la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.

Tale previsione dovrebbe servire a consentire ai datori di lavoro di ve- rificare se sul mercato nazionale vi sono già lavoratori disponibili a rico- prire il posto offerto, senza iniziare il procedimento amministrativo per l’assunzione dall’estero di un lavoratore straniero e poi, eventualmente, interromperlo.

In realtà il ripristino dell’obbligatoria e preventiva indisponibilità può apparire ragionevole per il mercato del lavoro, ma in realtà può essere fo- riera dei peggiori esiti rispetto a una regolazione razionale dell’incontro tra domanda e offerta del lavoro degli stranieri, che ora lo possono fare solo a distanza prima dell’ingresso, perché ripristina il principale ostacolo a una realistica disciplina dei flussi di ingresso per lavoro e che aveva co- stituito uno dei motivi per l’ingresso irregolare di centinaia di migliaia di stranieri, che furono poi regolarizzati ex post per ben cinque volte dalle leggi del 1986, 1988, 1990, 1995, 1998.

2.10.2 Aumento del tempo del soggiorno possibile per gli studenti stranieri in Italia a un anno dopo la laurea in Italia

In sede di conversione è stata introdotta nel DL n. 76/2013 un’importante modifica all’articolo 22, comma 11-bis del Testo unico sull’immigrazione, grazie alla quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia la laurea (triennale o specialistica) potranno fruire di un anno di soggiorno ulterio- re, dopo la scadenza del permesso, durante il quale potranno cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un per- messo per lavoro subordinato o autonomo. In precedenza tale possibilità era concessa solo agli studenti che avessero conseguito il dottorato di ri- cerca o un master di secondo livello. Per i normali laureati la conversione poteva essere effettuata al di fuori delle quote solo a condizione che la ri- chiesta fosse presentata entro la scadenza del permesso. Ora invece alla scadenza del permesso per studio, gli studenti laureati in Italia potranno ottenere un permesso per attesa occupazione della durata di un anno.

2.10.3 La programmazione triennale degli ingressi per corsi di forma- zione professionale e tirocini formativi

Il DL n. 76/2013 modifica anche la procedura per la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio che da annuale diventa trien- nale.

In precedenza ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, era determinato il numero degli stranieri che possono fa- re ingresso dall’estero per frequentare corsi di formazione professionale ovvero svolgere i tirocini formativi.

Al fine di superare le difficoltà riscontrate in sede applicativa che han- no comportato negli anni passati ripetute discontinuità nelle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, tale programma- zione diventa ora triennale. Ogni tre anni, pertanto, entro il 30 giugno do- vrà essere fissato un contingente per tali ingressi.

Per l’anno in corso si è comunque in via transitoria continuato a proce- dere con la programmazione annuale (vedi sopra), nei limiti delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato (D.M del 12 luglio 2012).

2.10.4 La modifica alla procedura di comunicazione di alloggio

In sede di conversione in legge del DL n. 76/2013 è stato previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero (art. 7 TU immigrazione) va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavora- tore alle dipendenze di chi dispone dell’alloggio, mediante la comunica- zione obbligatoria di assunzione prevista dalla legge n. 608/1996.

Si tratta di un’ulteriore semplificazione e parificazione nel trattamento del lavoratore straniero con quello previsto per il lavoratore italiano.

2.10.5 Il permesso per attesa occupazione quando la procedura di rego- larizzazione del 2012 non si conclude per cause imputabili al da- tore di lavoro o quando cessa il rapporto di lavoro

Infine il DL n. 76/2013 prevede anche alcune norme a favore dei lavorato- ri nei cui confronti è stata presentata la domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 D.lgs 16 luglio 2012 n. 109. In particolare le norme introdotte ri- spondono all’esigenza di regolare la posizione dei lavoratori che nel corso dell’istruttoria delle domande perdono il posto di lavoro, ovvero si ritro- vano nella condizione citata per la mancanza di requisiti, all’atto della domanda, da parte del datore di lavoro.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la domanda viene rigettata dallo Spor- tello unico “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupa- zione se ricorrono comunque le seguenti condizioni:

 sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e con- tributi;

 il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia al- meno al 31 dicembre 2011.

Verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del la- voratore per gli illeciti riguardanti la violazione delle norme sull’immigra- zione.

Anche per il datore di lavoro, come già previsto dal D.lgs. n. 109/2012, si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e ammi- nistrativi a suo carico nel caso in cui l’esito negativo del procedimento de- rivi da motivo indipendente dalla sua volontà o comportamento.

La nuova legge interviene anche nei casi in cui il rapporto di lavoro fi- nisca prima che sia completata la procedura di regolarizzazione. Anche in tal caso verrà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di assunzione da parte di un nuovo dato- re, direttamente un permesso di soggiorno per lavoro. Anche in tal caso occorrerà comunque verificare la presenza del lavoratore in Italia almeno al 31 dicembre 2011.

Restano fermi in capo al datore di lavoro gli obblighi contributi e pre- videnziali a favore del lavoratore straniero, per l’intero periodo di effetti- va durata del rapporto di lavoro.

Grazie a tale disposizione viene quindi consentito al lavoratore che ha perso il posto di lavoro o trova un nuovo lavoro di ottenere il permesso di soggiorno (per attesa occupazione o lavoro subordinato) subito dopo l’accertamento da parte dello Sportello unico della sua presenza in Italia alla data sopra citata.

2.10.6 La restrizione alle quote dei nuovi ingressi per lavoro nel 2013

Nel 2013 i nuovi ingressi per lavoro sono stati molto più ristretti in ragio- ne della forte crescita della disoccupazione anche tra gli stranieri già resi- denti.

In primo luogo i nuovi ingressi per lavoro stagionale nel 2013 sono sta- ti non superiori a 30mila sulla base del Dpcm 15 marzo 2013 e limitati ai cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia (poi comunque entrata nell’UE dal 1° luglio 2013), Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Se- negal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nell’ambito di tale quota è ri- servata una quota di 5mila unità per i lavoratori non comunitari, cittadini di tali paesi, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subor- dinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Delle quote per lavoro stagionale in Lombardia sono autorizzati soltan- to 480 ingressi per lavoro stagionale e 200 per lavoro stagionale pluriennale. Occorre peraltro osservare che i Ministeri del Lavoro e dell’Interno, con circolare congiunta del 5 novembre 2013, hanno precisato alcune con- dizioni operative connesse alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato in tempo indeterminato: alla

scadenza del permesso e senza dover rientrare in patria l’interessato potrà chiedere alla Questura la conversione in presenza di una quota d’ingresso a tempo indeterminato nell’ambito dei flussi annuali e a condizione che vi sia stata una effettiva assunzione in occasione dell’ingresso per lavoro stagionale.

Circa gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale la program- mazione si è limitata soprattutto a favorire conversioni di permessi di stranieri già presenti in Italia o di particolari ingressi che possano favorire la creazione di nuovo lavoro per l’economia italiana, tra i quali per la Lombardia appare molto significativa la prima previsione di una quota specifica di lavoratori extracomunitari da destinare alla preparazione dell’Expo 2015.

Il 19 dicembre 2013 è stato infatti pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la Programmazione transitoria dei

flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel ter- ritorio dello Stato per l’anno 2013.

Sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

 3mila lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 200 lavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione universale di Milano del 2015;

 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia ita- liana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate op- pure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; fi- gure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranie- ri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi del- la legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;

 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non sta- gionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di alme-

no uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascen- denza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile Le restanti 12.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro tito- lo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

 4mila quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavo- ro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

 6mila quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per stu- dio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in per- messo di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per stu- dio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in per- messo di soggiorno per lavoro autonomo;

 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per sog- giornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

2.11 Il contrasto della violenza domestica anche nei confronti