Grafico 1.1 Numero di stranieri Pfpm presenti nelle province della Lom-
2. Il graduale cambiamento delle politiche migratorie statali e i suoi effetti regionali e local
2.3 L’ampliamento dell’assistenza sanitaria agli stranieri in Lombardia
Nel 2013 l’assistenza sanitaria agli stranieri in Lombardia è stata rafforzata sia sotto il profilo dell’accesso alle cure urgenti ed essenziali agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale e ai minori stranieri irregolari, sia sotto il profilo dell’assistenza agli anziani ultra65enni.
2.3.1 Il miglioramento dell’assistenza agli stranieri non iscritti nel ser- vizio sanitario nazionale e in particolare ai minori irregolari
Il 20 dicembre 2012 era stato raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Re- gioni e Province autonome.
L’accordo raccoglie e interpreta le vigenti norme statali in materia di assistenza sanitaria agli stranieri e mira a garantire una maggiore unifor-
mità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, essendo stata riscontrata una dif- formità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata, in contrasto con il diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost.
Tra gli importanti chiarimenti forniti dal documento vi è l’elenco dei casi in cui per gli stranieri è obbligatoria l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, tra i quali si precisa rientrano anche i minori stranieri sprovvi- sti di un titolo di soggiorno e gli stranieri in attesa di regolarizzazione.
Il documento chiarisce inoltre che devono iscriversi obbligatoriamente al Ssn anche gli stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di sog- giorno, se si tratta di un permesso che dà diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario. L’iscrizione è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo. Nel caso in cui al momento della richiesta dell’assistenza lo straniero rego- larmente soggiornante non abbia ancora provveduto all’iscrizione, le strutture sanitarie dovranno comunque provvedere all’erogazione delle prestazioni e all’iscrizione d’ufficio dello straniero al Ssn.
Importanti chiarimenti sono inoltre forniti in merito all’erogazione del- le prestazioni sanitarie agli stranieri privi di permesso di soggiorno, ai quali vanno in ogni caso garantite le cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell’even- to morboso, compresi anche eventuali trapianti.
La Lombardia però fino al dicembre 2013 non ha attuato l’accordo, al- meno per l’accesso al Servizio sanitario nazionale dei minori sprovvisti di un titolo di soggiorno.
Infatti, soltanto il 20 dicembre 2013 la Giunta della regione Lombardia in allegato alla deliberazione X/1815 concernente le Determinazioni in or- dine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2014 ha approvato le Regole di sistema per il 2014 della sanità lombarda, con cui si stabilisce che dal gennaio 2014 i minori stranieri irregolari saranno iscritti al Servizio sanitario regionale: non sarà assegnato loro un pediatra di libera scelta (di seguito indicato come Pls), ma potranno comunque re- carsi gratuitamente dai pediatri per le visite, ottenendo anche prescrizioni e avranno accesso diretto agli ambulatori delle strutture accreditate e non soltanto tramite il Pronto soccorso.
Il punto 2.6 delle medesime Regole affronta anche l’applicazione della direttiva UE 24/2011 Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera e gestione dei pazienti stranieri si impegna a rece-
pirla per l’assistenza sanitaria a livello regionale, facilitandone l’iscrizione, per i cittadini dell’UE. Perciò nel 2014 saranno emanate indicazioni per
una corretta iscrizione al Ssr, attraverso la Nuova anagrafe regionale (Nar) dei cittadini non-residenti in Italia o stranieri temporaneamente presenti.
Circa l’iscrizione al Ssr dei minori stranieri irregolarmente presenti sul territorio lombardo e l’assegnazione del pediatra di libera scelta, in attua- zione all’accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, la Regione, in via sperimentale per tre anni, prevede l’iscrizione al Ssr a tempo indetermina- to, con obbligo di rinnovo periodico e l’ammissione gratuita al Pediatra e agli Ambulatori accreditati, oltre al Pronto soccorso. Più precisamente si dispone:
1) l’iscrizione a tempo indeterminato, ma con obbligo di rinnovo pe- riodico, dei minori al Ssr, senza contestuale assegnazione del Pls; 2) l’ammissione, gratuita per il cittadino, dei minori irregolari al re-
gime delle visite occasionali del Pls (ex art. 56, comma 4), con la precisazione che l’eventuale reiterazione di visite e notulazioni non debba risultare ostativa al rimborso al Pls, ma possa così favo- rire la possibile continuità assistenziale;
3) l’attivazione, da parte delle Asl, anche a integrazione di attività già in corso o a sperimentazione di nuove, di iniziative mirate alla assistenza ai minori irregolari, anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato e non profit;
4) accesso diretto dei minori irregolari iscritti al Ssr agli ambulatori delle strutture accreditate (e non solo per il tramite del Pronto soc- corso).
Questo pacchetto di iniziative, che dovrà essere tecnicamente specificato e regolamentato attraverso circolari emesse dalla Direzione generale Salute, avrà valenza sperimentale per un triennio e dovrà consentire una valuta- zione (dal punto di vista della programmazione sanitaria) del servizio erogato, così da definire, in seguito, il regime assistenziale (e le modalità organizzative dello stesso) più adeguato allo scopo della protezione in termini di salute dei minori irregolari. Le modalità tecniche di cui si fa- ranno carico le circolari di merito dovranno favorire l’erogazione delle at- tività e la continuità assistenziale, e rimuovere gli eventuali ostacoli (pre- valentemente burocratici e/o amministrativi) che si possono ipotizzare per l’organizzazione delle attività indicate.
Attraverso queste misure dal 2014 si consente l’iscrizione del minore al Ssr a tempo indeterminato con la possibilità di accedere al pediatra e agli ambulatori pediatrici e si conferma il diritto del cittadino dell’UE, anche se non iscritto all’anagrafe, di accedere alle cure, seppur non parificando
direttamente la condizione degli italiani e quella degli stranieri e non assi- curando un’effettiva continuità dell’assistenza erogata.
Sarebbe peraltro auspicabile anche un piano di informazione, senza il quale la facoltà di iscrizione al Ssr rischia di essere, di fatto, vanificata, perché è evidente che i minori devono essere accompagnati dagli adulti e se si tratta di stranieri che a loro volta soggiornino in condizione irregola- re tali adulti avranno sempre il timore di essere identificati ed espulsi solo per essersi accostati a servizi pubblici indispensabili ad assicurare il diritto alla salute dei loro figli.
2.3.2 L’assistenza sanitaria agli ultra65enni
Dal gennaio 2013 una circolare della Regione Lombardia fissa a 387,34 eu- ro l’importo del contributo volontario che gli stranieri ultra 65enni arrivati in Italia con ricongiungimento familiare dovranno versare per iscriversi al Servizio sanitario nella regione.
Il provvedimento è stato adottato soprattutto per dare esecuzione alla decisione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto discriminatorio ne- gare ai genitori ultra65enni di immigrati extracomunitari, entrati in Italia per ricongiungimento familiare, l’iscrizione al Servizio sanitario naziona- le, ordinando alla Regione Lombardia di rendere possibile l’iscrizione al Ssn di tali soggetti a fronte del versamento di un contributo forfettario an- nuale e non frazionabile, in analogia a quanto già disposto dalle Regioni Veneto e Emilia Romagna.
La mancata iscrizione era però causata da un persistente inadempi- mento del Ministero della Salute che fin dal 2007 avrebbe dovuto indicare assicurazione sanitaria, o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultra65enne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo paga- mento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.