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La semplificazione dell’acquisto della cittadinanza italiana al compimento della maggiore età da parte dei nati in Italia

Grafico 1.1 Numero di stranieri Pfpm presenti nelle province della Lom-

2. Il graduale cambiamento delle politiche migratorie statali e i suoi effetti regionali e local

2.7 La semplificazione dell’acquisto della cittadinanza italiana al compimento della maggiore età da parte dei nati in Italia

In questi anni si è spesso ipotizzato di introdurre nella legislazione italia- na il criterio dello ius soli nell’acquisto della cittadinanza italiana, dimenti- candosi dei molti casi in cui un simile sistema è già previsto dalla legge italiana fin dal 1992, tra i quali il più significativo – vista la consistenza

delle seconde generazioni – riguarda proprio i nati in Italia che vi abbiano riseduto regolarmente e ininterrottamente fino ai 18 anni, ai quali le nuove norme introdotte dall’art. 33 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 facili- tano l’acquisto di diritto della cittadinanza italiana, quando ne fanno ri- chiesta.

Infatti le nuove disposizioni non modificano l’assetto della vigente di- sciplina della cittadinanza italiana, ma – nell’ambito di un più generale decreto-legge sulle semplificazioni – facilitano l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 91/1992 che dà facoltà allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto ininterrottamente in modo regolare fino alla maggiore età di presentare tra i 18 e i 19 anni all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana.

L’art. 33 del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, ha stabilito alcune semplificazione per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. Pur non trattandosi della riforma generale della legge sulla cittadinanza italiana (per la quale sono state presentate numerose proposte di legge), le nuove disposizioni contengono due importanti novità che dovrebbero consentire un’applicazione efficace della normativa in vigore e prevedono nuovi oneri a carco dei Comuni.

In primo luogo, recependo i più recenti orientamenti giurisprudenzia- le, si chiarisce che allo straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni chiede l’acquisto della cittadinanza non sono imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, ina- dempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 33 prescrive agli ufficiali di stato ci- vile di comunicare al neodiciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all’ufficio, la facoltà, in presenza dei requisiti, di richiedere la citta- dinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta anche ol- tre il diciannovesimo anno di età.

Da un lato si consente un’interpretazione e un’applicazione meno re- strittiva di tale disposizione e dall’altro se ne incentiva un’applicazione effettiva e consapevole da parte degli stranieri che potrebbero avvalersene.

In primo luogo si prevede che all’interessato non sono imputabili even- tuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica

amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Le nuove disposizioni del 2013 rendono più facile l’ottenimento della cittadinanza a due tipi di minori:

a) ai ragazzi stranieri che fin dalla nascita hanno sempre avuto un ti- tolo di soggiorno (inclusa l’iscrizione nel titolo di soggiorno del ge- nitore come prevede l’art. 31 del testo unico delle leggi sull’immi- grazione emanato con D.lgs n. 286/1998) anche senza essere stati iscritti in modo continuativo nel registro anagrafico della popola- zione residente;

b) ai minori stranieri nati in Italia che abbiano compiuto 18 anni e sia- no rimasti in Italia durante tutta la minore età, ancorché siano stati anche in tutto o in parte sprovvisti di un titolo di soggiorno (il che peraltro li rende inespellibili e meritevoli di un permesso di sog- giorno ai sensi dell’art. 19 del TU delle leggi sull’immigrazione emanato con D.lgs n. 286/1998 e dell’art. 28 del suo regolamento di attuazione emanato con Dpr n. 394/1999) o addirittura minori ac- compagnati e/o abbandonati sul territorio italiano dopo la loro na- scita in Italia. Così la nuova norma dà anche rilevanza giuridica ai fini dell’acquisto della cittadinanza alla residenza di fatto del mi- nore recependo gli orientamenti più favorevoli espressi dal Mini- stero dell’Interno con la circolare n. 22 del 2007 e dalla giurispru- denza di merito che hanno dato rilevanza giuridica alla residenza di fatto del minore che è non stato titolare di un permesso di sog- giorno (per brevi periodi come dice il Ministero o per periodi più lunghi secondo la giurisprudenza).

In diversi casi omissioni irrimediabili di genitori o parenti o funzionari sono ricadute sui figli, i quali, spesso ignari degli inadempimenti com- messi nei loro confronti dagli adulti, in passato hanno presentato agli uffi- ciali di stato civile la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza ita- liana, che però era stata rigettata da un’interpretazione restrittiva degli uf- ficiali di stato civile, sicché la questione era stata definita soltanto con in- tervento di un giudice (casi simili sono avvenuti anche in Lombardia).

Ora la nuova disposizione consente allo straniero stesso di sopperire con ogni altro documento agli errori commessi senza sua colpa da altri adulti prima di lui per provare la sua ininterrotta residenza regolare fin dalla nascita in Italia, anche se qualcuno si fosse dimenticato in tutto o in parte di iscriverlo anche per brevi periodi nelle liste anagrafiche della po-

polazione residente e/o di iscriverlo sul titolo di soggiorno del genitore e/o di registrare i trasferimenti di residenza e/o abbia perso la dimora abituale quando – prima della riforma del 2012 – essa non poteva essere sostituita dal domicilio o dal luogo di nascita.

La prova della sua presenza ininterrotta in Italia dalla nascita potrà ve- nire da ogni altra documentazione (nella prassi sono stati certificati medi- ci, certificati e diplomi scolastici, relazioni di sevizi socio-assistenziali, te- stimonianze).

In secondo luogo, si prevede che gli ufficiali di stato civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di dichiarare la volontà di acquisire la cittadinanza italiana, cui al comma 2 del citato art. 4 della legge n. 91/1992, entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

La nuova norma ha evidenti finalità promozionali dell’acquisto della cittadinanza italiana e pone agli ufficiali di stato civile di ogni Comune un obbligo informativo – informazione che già molto prima dell’entrata in vigore della nuova norma già spontaneamente era stata disposta in molti Comuni, come a Milano – di inviare prima del compimento dei 18 anni a ogni straniero la comunicazione di tale opportunità, in mancanza della quale il diritto di acquisire la cittadinanza italiana si può esercitare anche dopo il compimento di 19 anni.

Dunque lo straniero che abbia 18 anni e non abbia ancora 19 anni, che non abbia ancora presentato all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede la dichiarazione di volontà di acquistare la cittadinanza italiana, avrà tempo di farlo fino a un anno successivo alla data in cui riceverà la comunicazione da parte di costui, sempreché non abbiano già ricevuta analoga comunicazione risiedendo in un Comune già prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

Il nuovo obbligo di informare al compimento dei 18 anni i diretti inte- ressati può acquisire rilevanza giuridica anche sui rapporti ancora in corso (per es. per i ricorrenti che hanno presentato domanda di acquisto della cittadinanza dopo i 18 anni perché non sapevano della opportunità previ- sta dalla legge tra i 18 e i 19 anni o per quelli che non sono ricorrenti e che hanno rinunciato a fare domanda perché hanno compiuto già di 19 anni quando l’hanno saputo), sempreché si tratti di persone che tra i 18 e i 19 anni non risiedevano in un Comune che già prima dell’entrata in vigore della nuova norma inviava analoga comunicazione agli stranieri che com- pivano 18 anni.