Grafico 1.1 Numero di stranieri Pfpm presenti nelle province della Lom-
2. Il graduale cambiamento delle politiche migratorie statali e i suoi effetti regionali e local
2.6 L’ampliamento dell’accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti alle prestazioni di assistenza sociale
Il 2013 è stato l’anno dell’ampliamento delle prestazioni di assistenza so- ciale in favore dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, il che può contribuire ad attutire in taluni casi i pesanti effetti della crisi.
La Corte costituzionale infatti in più sentenze aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di soggior- no CE di lungo periodo la concessione ai cittadini stranieri extracomunita- ri legalmente soggiornanti nello Stato italiano di alcune tipologie di pre- stazioni assistenziali richieste. Tale norma era stata dichiarata illegittima con riferimento all’indennità di accompagnamento (sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013), all’assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010) e all’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n. 588, del 12 lu- glio 2013, del Tribunale di Pavia).
Per adeguarsi alla decisione della Corte costituzionale, l’Inps ha rico- nosciuto che l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri re- golarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno”.
Secondo il messaggio dell’Inps, le pronunce della Corte non saranno applicabili a situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato.
L’art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in vigore dal 4 settembre, ha poi stabilito che l’assegno ai nuclei familiari con alme- no tre figli minori (previsto dall’art. 65 legge n. 448/1998) spetta, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
Per questo scopo la stessa legge stanzia 15,71 milioni di euro fino alla fine del 2013, e 31,41 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Si tratta di un assegno, concesso dal Comune, ma pagato dall’Inps, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi li- mitati. Si tratta di un indubbio sussidio utile in tutti i comuni in presenza di una situazione di grave crisi economica e occupazionale.
Occorre poi ricordare che alla fine del 2013 l’art. 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha modificato l’art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva introdotto per i soli cittadini italiani il beneficio della “carta acquisti” (social card), che consiste nella corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai meno abbienti di età superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni per acquisti di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica rila- sciata da Poste italiane.
L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati membri dell’Unione eu- ropea, così come dei cittadini di Stati terzi, inclusi quelli appartenenti a ca- tegorie protette dal diritto UE quali i familiari di cittadini UE, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i lungo soggiornanti, era stata da tempo ritenuta illegittima dalla Commissione europea che aveva avviato una consultazione con il Governo italiano. Nel tentativo di evitare la procedu- ra di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia europea, il Governo nell’art. 60 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge dal Parlamento, aveva introdotto un nuovo beneficio denominato “carta acquisti sperimentale” destinato ai Comuni con più di 250mila abitanti e questa volta esteso anche a cittadini UE e loro familiari, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e lungo-soggiornanti. Tuttavia il nuovo beneficio della “carta acquisti sperimentale” si veniva ad aggiungere a quello già esistente, applicabile invece sull’intero territorio nazionale e che continua- va a trovare applicazione a favore dei soli cittadini italiani. Per tale ragio- ne, la Commissione europea ha ritenuto che le nuove disposizioni sulla “carta acquisti sperimentale” non fossero sufficienti e adeguate a porre
rimedio a quei profili discriminatori e contrari al diritto UE contenuti nelle disposizioni della legge n. 133/2008 e pertanto ha avviato una procedura formale di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009), sicché la legge di stabi- lità 2014 ha rimosso i profili discriminatori nell’accesso a tale beneficio so- ciale, almeno quelli contrari al diritto dell’Unione europea, prevedendo l’estensione del beneficio anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e ai cittadini di Stati terzi non membri UE sog- giornanti in Italia con il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all’art. 9 del D.lgs n. 286/98. L’estensione deve ritenersi operante an- che per i titolari di protezione sussidiaria che sono equiparati ai cittadini italiani nell’ambito dell’assistenza sociale per effetto della Convenzione Onu di Ginevra del 1951 e delle norme della direttiva UE n. 83/2004, co- me recepita dall’art. 27 del D.lgs n. 251/2007, così come era avvenuto per la “carta acquisti sperimentale”.
A seguito del prevedibile sensibile aumento della platea dei beneficiari, la “legge di stabilità 2014”ha previsto un incremento degli stanziamenti sia per il beneficio della carta acquisti ordinaria, applicabile a tutto il terri- torio nazionale, sia per quella sperimentale applicabile nei Comuni con più di 250mila abitanti (tra cui Milano), nei limiti di un fondo pari a 50 mi- lioni annui, e nei Comuni delle regioni del Mezzogiorno, per le quali il beneficio è stato esteso per effetto dell’art. 3, commi da 2 a 5, del DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che aveva stanziato un fondo nei limiti di 140 milioni di euro per il 2014 e di 27 milioni per il 2015.
Il comma 216 dell’art. 1 della “legge di stabilità” pone uno stanziamen- to in materia, pari a 250 milioni di euro per il 2014 e demanda a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sia la determinazione di una quota di risor- se da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimenta- zione, con il relativo riparto delle somme, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti.