IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONSEGUITO ALL'ESTERO AI FIGLI NATI DA PROCREAZIONE
5. Adozione con effetti legittimanti dichiarata all'estero: due corti a confronto
Ad ulteriori rilievi critici si espongono altre recenti pronunce di giudici di merito relative al riconoscimento di adozioni disposte all’estero: faccio riferimento a due sentenze, rispettivamente, della Corte d’Appello di Milano410 e della Corte d’Appello di Napoli411: due pronunce, che attraverso argomentazioni in larga parte corrispondenti e con un percorso logico-giuridico similare a quello presente nella sentenza n. 76 del 2016 della Corte Costituzionale412, si caratterizzano per essere le prime che, nel nostro Paese, hanno riconosciuto effetti legittimanti all'adozione pronunciata all'estero a favore del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico del minore. Il principio secondo cui, nell'ordinamento italiano l'adozione con effetti legittimanti può essere disposta solo a favore di una coppia eterosessuale coniugata viene in questi due casi superato in considerazione del preminente interesse del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali.
In particolare, da un lato, il caso affrontato dal collegio milanese riguardava due cittadine italiane, che stabilitesi nelle Isole Canarie, avevano realizzato un progetto di genitorialità condivisa, conforme a quanto statuito dalla legge spagnola: specificatamente, attraverso la fecondazione eterologa hanno dato alla luce una bambina. Successivamente, essendosi le due donne sposate, il giudice spagnolo aveva pronunciato l'adozione della minore nei confronti della coniuge della madre biologica, adozione quest'ultima, con effetti corrispondenti a quelli che nel nostro ordinamento ha l'adozione legittimante.
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App. Milano, sez. pers. min. fam., ord. 16 ottobre 2015, in Nuova giur. civ.
comm., 2016, cit. par.16
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App. Napoli, ord. 30 marzo 2016, consultabile su www.articolo29.it.
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Venuto meno il legame matrimoniale, la madre sociale, una volta trasferitasi in Italia aveva richiesto il riconoscimento ai fini della legge italiana dell'ordinanza spagnola di adozione e la trascrizione della medesima nei registri dello stato civile, nonché la trascrizione dell'atto di matrimonio spagnolo.
Dall'altro lato, la fattispecie oggetto della sentenza della Corte d’appello di Napoli si presentava certamente di maggiore complessità, in quanto verteva su di un’ipotesi di adozione coparentale incrociata, trattandosi, rispettivamente, dell’adozione da parte dell’adottante cittadina francese del figlio dell’altra e dell'adozione da parte dell’adottante con doppia cittadina italiana e francese, del figlio della prima, cittadina francese413.
In entrambi i casi, dunque, le rispettive madri sociali richiedevano il riconoscimento ai fini della legge italiana dell'ordinanze di adozione, ottenute nei paesi esteri, e la trascrizione delle medesime nei registri dello stato civile.
Al di là delle peculiarità delle due fattispecie, ciò che risulta interessante è la linea interpretativa seguita dalle due corti circa la questione relativa al riconoscimento ed efficacia di una sentenza straniera con effetti legittimanti, in quanto i giudici si sono distinti per la novità delle argomentazioni.
Nello specifico, La Corte d'Appello di Milano, se da un lato esclude la trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso in quanto
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Il caso infatti vede protagoniste due donne, una cittadina francese e l'altra con doppia cittadinanza francese ed italiana, entrambe residenti dapprima in Francia e successivamente in Italia. Le adozioni erano state disposte in Francia su richiesta di ciascuna delle due donne, vincolate in un primo momento da un pacte civil de
solidaritè, ed in seguito da un matrimonio secondo la legge francese. Anche in questo
caso i figli delle due donne erano entrambi nati mediante il ricorso a tecniche di procreazione assistita.
non prevista dal nostro ordinamento giuridico414, dall'altro accoglie la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile dell'ordinanza spagnola che ha dichiarato l'adozione piena, con effetti legittimanti, della minore.
Tale affermazione prende le mosse da due elementi: da una parte il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, anche se privo di efficacia e quindi non trascrivibile, non risulta invalido nel Paese in cui è stato celebrato e la sua validità si riverbera in maniera conseguente sul provvedimento di adozione415, il quale sottende un progetto di genitorialità condiviso; dall'altra parte, tale decisione si basa sul principio secondo cui, in tutte le decisioni relative ai minori, l'ordine pubblico deve lasciare il passo di fronte al superiore interesse del minore al riconoscimento giuridico dello stato di filiazione costituito all'estero e protratto nel tempo. Proprio a tal proposito la Corte rileva testualmente che la minore dodicenne "è stata fin dalla nascita adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l'originario progetto di genitorialità condivisa, nell'ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile"416.
Dunque, si può osservare che, la Corte non ritiene contrario all'ordine pubblico l'adozione in ragione della supremazia del best interest of the
child, ed in particolare, sul punto, delinea due autonome statuizioni417:
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A tal proposito bisogna precisare che la Corte di Appello di Milano dedica la prima parte della sua decisone a stabilire se il matrimonio tra persone dello stesso sesso, contratto all'estero da cittadini italiani, sia o meno trascrivibile nel registro dello stato civile. Per un approfondimento v. G. FERRANDO, Matrimonio same-
sex: Corte di cassazione e giudici di merito a confronto, in Corr. giur., 2015, p. 915
ss.
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C. BENANTI, L'adozione piena del figlio del partner dello stesso sesso,
pronunciata all'estero, è efficace in Italia, nel superiore interesse del minore, in Nuova giur. civ. comm., 2016, V, p. 731 ss.
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App. Milano, sez. pers. min. fam., ord. 16 ottobre 2015, in Nuova giur. civ. comm., 2016, cit. par.16.
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In tal senso L. MARZIALETTI, Le sentenze straniere di stepchild adoption
omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione, in Nuova giur. civ.,2016, p.1175.
da un lato ritiene l'adozione conforme all'ordine pubblico in via autonoma in base alla normativa di riferimento, dall'altro ritiene che il provvedimento posto al suo esame sia altresì rispondente al miglior interesse del minore. Tale impostazione viene seguita, in particolare per ciò che concerne l'inquadramento normativo, anche della Corte d'appello di Napoli, la quale precisa un elemento ulteriore, ossia che la valutazione dei presupposti dell'adozione compete interamente all'organo straniero cui l'adozione è richiesta, così che al giudice italiano spetta il solo esame della conformità all'ordine pubblico del provvedimento reso.
Specificatamente, con riferimento all’individuazione della disciplina applicabile, sia la corte d'Appello di Milano che la Corte d’Appello di Napoli, escludano che possa trovare applicazione nella fattispecie la vigente normativa in tema di adozioni internazionali: trattandosi infatti di domanda di trascrizione di due sentenze di adozione “nazionale” francese e spagnola, le corti ritengono che debba farsi applicazione della legge n. 218/95, ed in particolare dei suoi articoli 65 e 66, relativi al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, con conseguente esclusione della competenza del Tribunale per i minorenni418.
A tal proposito i collegi invero sottolineano come, ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 218/1995, i provvedimenti stranieri riguardanti i rapporti familiari producono direttamente effetti nell'ordinamento italiano, quando questi sono efficaci nell'ordinamento dello Stato in cui sono stati pronunciati e non sono contrari all'ordine pubblico dello Stato medesimo.
Tale affermazione non è senza importanza, se solo si considera che, ancora di recente, la Corte costituzionale, investita - in fattispecie
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V. C. BENANTI, L'adozione piena del figlio del partner dello stesso sesso,
pronunciata all'estero, è efficace in Italia, nel superiore interesse del minore, in Nuova giur. civ. comm., 2016, V, p. 733.
analoga – di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/83 (relativi all’efficacia dei provvedimenti di adozione di minori stranieri, pronunciati all’estero), ha dichiarato l’inammissibilità della questione perché il giudice rimettente ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza419.
Pertanto, considerato che i provvedimenti di adozione pronunciati dai giudici stranieri hanno efficacia in quei determinati ordinamenti e non sono conseguentemente contrari all'ordine pubblico, questi stessi provvedimenti possono esplicare i loro effetti nel nostro paese, tanto più che questi sono pienamente conformi all'ordine pubblico internazionale, che riconosce e garantisce il superiore interesse del minore quale principio generale di diritto.
Le due pronunce, attraverso la loro portata innovativa, non hanno mancato di creare un dibattito a livello dottrinale.
Bisogna infatti rilevare come, per parte di essa420, il pieno riconoscimento degli effetti al provvedimento di straniero di adozione, non possa trovare accoglimento nel nostro ordinamento.
Tale assunto si basa sul fatto che l'istituto dell'adozione legittimante, in base alla normativa interna, debba applicarsi esclusivamente quando sussiste il matrimonio tra i genitori: difatti, l'adozione legittimante, ricordano, è riservata alla coppie di coniugi, salvo il caso eccezionale che i medesimi si separino legalmente nel corso dell'affidamento preadottivo421.
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Tale aspetto verrà trattato nel cap. III, paragrafo
420
In tal senso C. BENANTI, ult. op. cit.
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Conseguentemente, mancando l'elemento del matrimonio, reputano che in tali casi, si debba ricorrere ad una forma di adozione con effetti giuridici minori, ossia all'adozione in casi particolari.
In particolare, aderendo ad un'interpretazione evolutiva della disposizione, che consente di dare una copertura giuridica a tutte quelle relazioni di fatto validamente costituitesi, ritengono si possa far ricorso, all'art. 44, lett. d) della legge 184/1983422.
Secondo questa parte della dottrina, apprestare tale soluzione non contrasterebbe neppure con gli insegnamenti della Corte dei diritti dell'uomo - la quale (specificatamente nella sentenza Wagner c.
Lussemburgo) ha sottolineato come un'adozione con effetti limitati non
possa garantire a pieno l'interesse del minore al riconoscimento del rapporto di filiazione costituito all'estero- in quanto, nei due casi di specie, le minori avrebbe comunque mantenuto il rapporto di filiazione istaurato con la loro madre biologica423.
Non solo, viene altresì sottolineato come l'adozione in casi particolari in realtà non rappresenterebbe invero uno strumento che appresta minor tutela al minore, dal momento che sarebbe comunque possibile, anche con tale istituto, costituire vincoli di parentela tra i bambini e i parenti del genitore adottivo424.
Viceversa, altra parte della dottrina ha appoggiato la scelta delle due Corti, ritenendo che negare al minore adottato in Spagna i diritti
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Secondo tale interpretazione l'art. 44, lett. d) può trovare applicazione non solo nel caso di una "impossibilità di affidamento preadottivo" di fatto, ma anche di diritto. In tal senso v. anche LONG, L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello
stesso sesso, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 117 ss; in senso contrario
BILOTTI, Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di stepchild
adoption da parte del coniuge "same-sex" del genitore biologico: il Tribunale dei Minori di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli art. 35 e 36 della legge 184/1983, in www.dirittocivilecontemporaneo.com., 2014.
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Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2007, ric. 76240/01, Wagner c. Lussemburgo, in
www.ehcr.coe.int.
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Secondo la tesi sostenuta da P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il nuovo status di
figlio e le adozioni in casi particolari, n Fam. dir., 2013, p. 838 ss, a seguito della
recente riforma della filiazione, la modifica all'art. 74 c.c. e l'introduzione dello stato unico di figlio, comporterebbe l'instaurazione dei rapporti di parentela anche nei confronti del figlio adottato sulla base dell'istituto dell'adozione in casi particolari.
acquistati con un'adozione piena o limitarli attraverso l'utilizzo dell'istituto delle adozioni in casi particolari, significherebbe pronunciare un provvedimento che contrasterebbe con l'interesse del minore a conservare uno status attribuitogli dal giudice spagnolo e il corrispondente diritto ad una vita familiare che ha titolo nell'adozione piena425.
In particolare rilevano che tale decisione trova conferma nel diritto convenzionale426, il quale ha ripetute volte osservato che in tutti gli atti relativi ai minori, primaria considerazione deve essere data al loro superiore interesse, sopratutto in riferimento a quegli atti compiuti da autorità pubbliche che hanno ad oggetto il minore ed il suo diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti con le figure genitoriali di riferimento.
Dunque, l'interesse del minore, così delineato, assume, per questa parte della dottrina, sia il carattere di un interesse giuridicamente protetto - e quindi un vero e proprio diritto della personalità di un soggetto in via di formazione a vedere soddisfatte le proprie esigenze esistenziali - sia un importante parametro per costruire i principi dell'ordine pubblico che debbono regolare la circolazione dei provvedimenti stranieri e il loro riconoscimento nel nostro ordinamento427.
Occorre altresì evidenziare che per tale parte della dottrina, risulta fondamentale, in ogni caso, la valutazione del singolo caso da parte del giudice del riconoscimento, al fine di verificare la rispondenza agli interessi del minore all'inserimento in quel particolare contesto familiare.
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Così F. TOMMASEO, Sul riconoscimento dell'adozione piena, avvenuta
all'estero, del figlio del partner d'una coppia omosessuale, in Fam. dir., 2016, III, p.
271 ss.
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Si faccia riferimento all'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, che ha trovato ulteriore specificazione nella Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori, nonché all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea per cui l'interesse del minore superiore del minore deve ricevere "une consideration primordiale".
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Al di là delle divergenze in ambito dottrinale, si può in ogni caso evidenziare che le due pronunce nelle loro statuizioni hanno dato debita rilevanza al preminente interesse del minore a vedersi riconosciuto un rapporto di filiazione esistente e protratto nel tempo428.
6. La Corte costituzionale e la trascrizione dei provvedimenti