• Non ci sono risultati.

L'assenso del figlio ed il consenso del genitore al secondo riconoscimento

L'ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO ALLA LUCE DELLA L 219/

3. L'accertamento della filiazione fuori dal matrimonio: il riconoscimento

3.2. L'assenso del figlio ed il consenso del genitore al secondo riconoscimento

scelta discrezionale, come parimenti, trattandosi di un atto di esercizio di un diritto personalissimo, - rispetto al quale non è ammessa alcuna forma di rappresentanza - la legittimazione a richiedere l'autorizzazione continuerà a spettare in via esclusiva al genitore infrasedicenne.

3.2. L'assenso del figlio ed il consenso del genitore al secondo riconoscimento

Degno di nota risulta essere la disciplina attualmente in vigore riguardo le ipotesi in cui la volontà del genitore non è in grado di produrre effetti senza il consenso di altri soggetti: è il caso del riconoscimento c.d. tardivo. Tuttora risulta necessario l'assenso del figlio perché il riconoscimento produca i suoi effetti, così come è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. La riforma pur mantenendo tale assetto, ha previsto un notevole abbassamento dell'età richiesta tanto per l'assenso quanto per il consenso: da sedici a quattordici anni l'età richiesta perché il figlio presti il proprio assenso al riconoscimento, allo stesso modo il comma 3 dell'art. 250 c.c. prevede la riduzione da sedici a quattordici anni

295

Così M. DOGLIOTTI, La filiazione fuori dal matrimonio, art. 250 - 290, in Il

codice civile. Commentario, diretto da FRANCESCO D. BUSNELLI, Milano, 2015,

dell'età al di sotto della quale, è necessario il consenso dell'altro genitore che aveva già effettuato il riconoscimento296.

Entrambe le modifiche si collocano nella linea di una scelta di politica del diritto, operata dalla novella, in favore della valorizzazione degli spazi di autonomia dei soggetti minori fin dall'adolescenza e subordinandolo alla verifica in concreto della loro effettiva capacità di discernimento e dunque della loro maturità in relazione alla specifica manifestazione di volontà che sono chiamati a rendere297: in particolare, l'abbassamento ai quattordici anni richiesti, affinché il figlio dia la propria approvazione al riconoscimento, privando il primo genitore dal potere di opporvisi nel suo interesse, è stato accolto con favore in ragione "della maggiore considerazione per la personalità del minore"298.

Le due disposizioni, nel far dipendere l'efficacia del riconoscimento all'assenso del figlio ultraquattordicenne o, in caso di figlio minore di quattordici anni, all'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, mettano in risalto come il riconoscimento non può essere inteso come un atto che risponde solo all'interesse esclusivo del genitore e questo perché il riconoscimento, pur se oggetto di un diritto del genitore, realizza in primo luogo l'interesse del figlio all'accertamento formale del suo stato di figlio299, tant'è che autorevole

296

Va ricordato che, antecedentemente alla riforma del 1975, il riconoscimento del figlio naturale non era soggetto ad alcun controllo preventivo né ad alcuna condizione di efficacia: esso poteva intervenire in qualsiasi momento dopo la nascita, ed era irrilevante la volontà del figlio o del genitore che già lo aveva riconosciuto. Solo a seguito della riforma di famiglia, per evitare il verificarsi di eventuali pregiudizi al figlio,a legge ha richiesto l'assenso del figlio riconosciuto se sedicenne, oppure il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto, se ifrasedicenne. Per un approfondimento sul punto v. M. SESTA, La filiazione, in Trattato di diritto

privato, diretto da M. Bessone, vol. IV, Filiazione, adozione, alimenti, a cura di T.

Auletta, Torino, 2011, p. 252.

297

S. TROIANO, Le innovazioni alla disciplina del riconoscimento del figlio, op. cit. p. 196.

298

Così, per tutti, G. FERRANDO, La nuova legge sulla filiazione- Profili

sostanziali, in Corr. giur., 2013, p. 530.

299

dottrina ha sottolineato come il "motore dell'evoluzione, impressa dalla riforma, sia proprio l'interesse del figlio minore, che ha conquistato un ruolo centrale, condizionando la natura del riconoscimento"300.

Nello specifico, la ratio delle due disposizioni è infatti da individuarsi nel cercare di evitare riconoscimenti sgraditi o interessati, in quanto effettuati a lunga distanza di tempo dalla nascita nei confronti di un minore che ha stabilito un proprio equilibrio di relazioni affettive, materiali e sociali: se da un lato, è richiesto al figlio, ora quattordicenne, di rilasciare il proprio assenso, senza che si preveda alcun surrogato in caso di sua opposizione, dall'altro lato, nel caso di figlio infraquattordicenne, spetterà al genitore che primo lo ha riconosciuto farsi interprete dell'interesse esclusivo del figlio al riconoscimento da parte dell'atro genitore, giunto tardivamente.

Sul tale punto le critiche sono state cospicue: si è, ad esempio, fatto notare che anche il primo riconoscimento potrebbe essere tardivo301, senza che tuttavia, la legge non preveda alcuna valutazione circa la rispondenza all'interesse del figlio; come, allo stesso modo, sempre in maniera critica, è stato rilevato che il secondo riconoscimento potrebbe essere solo successivo al primo, senza che questo sia necessariamente tardivo, come avviene, ad esempio, quando il primo venga posto in essere durante la gravidanza302. Proprio sotto siffatto profilo, è opportuno sottolineare, come sia stata sollevata anche una questione di legittimità costituzionale dal Tribunale per i minorenni

300

V. CARBONE, Opposizione al riconoscimento di figlio naturale: il minore

infrasedicenne non solo dev'essere sentito ma è parte del processo, im Fam. dir.,

2012, p. 658.

301

Così G. F. BASINI, Il riconoscimento del figlio naturale, in Il diritto di famiglia,

Trattato diretto da G. BONILINI e G. CATTANEO, vol. III, Filiazione e adozione,

Torino, 2007, p. 158.

302

In tal senso G. FERRANDO, La legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr.

dell'Emilia Romagna303, il quale aveva rilevato come, pur essendo legittimo prevedere dei limiti in caso di riconoscimento tardivo in considerazione dell'interesse del minore, tale tardività avrebbe dovuto essere valutata, non sulla base della semplice circostanza che vi fosse già stato un riconoscimento dell'altro genitore, quanto piuttosto guardare al momento della nascita. Il tribunale, per la precisione, ritenendo non adatto il criterio della posteriorità, in quanto insufficiente di per sé a giustificare una disparità di trattamento tra i genitori, riteneva viceversa necessario l'introduzione di un'autorizzazione giudiziale per il riconoscimento, che ciascun genitore poteva effettuare al raggiungimento di un'età minima da parte del figlio.

Sebbene la Corte Costituzionale abbia rigettato siffatta questione sotto il profilo dell'inammissibilità304 - in quanto la modifica proposta dal Tribunale per i minorenni rientrava nella discrezionalità del legislatore e non del giudice della Consulta - i rilievi critici sopra evidenziati, continuano attualmente a prospettarsi, visto il mancato intervento sul punto da parte delle riforma del 2012: meglio forse avrebbe fatto il legislatore se avesse provveduto a distinguere la disciplina del riconoscimento tardivo dal riconoscimento che giunge a brevissima distanza dal primo.

È stato infatti rilevato come sarebbe stato più opportuno richiedere il consenso solamente per i riconoscimenti effettivamente tardivi, in quanto, avvenendo ad una considerevole distanza di tempo rispetto al primo, ben potrebbero alterare gli equilibri in cui il minore è vissuto in quel momento305, problema questo, che viceversa, non si presenterebbe quanto il secondo riconoscimento segua a poche ore il

303

Trib. min. Emilia Romagna, ord. 21 maggio 1979, in Dir. fam., 1980, p. 33.

304

C. cost., 19 gennaio 1987, n. 8, in Dir. fam., 1987, p. 83.

305

primo; come, allo stesso modo, un problema di tutela dell'interesse del minore non si presenterebbe quando, a seguito di un riconoscimento anteriore alla nascita, l'altro genitore riconoscesse il nato dopo il parto, in quanto, pur essendo temporalmente distante rispetto al primo riconoscimento, non andrebbe di certo ad intaccare i legami affettivi istauratisi.

3.3. L'opposizione al secondo riconoscimento e l'esclusivo