L'ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO ALLA LUCE DELLA L 219/
3. L'accertamento della filiazione fuori dal matrimonio: il riconoscimento
3.3. L'opposizione al secondo riconoscimento e l'esclusivo interesse del figlio
L'interesse del figlio al riconoscimento continua ad essere un punto fermo nella disciplina in esame: l'art. 250, comma 4, ricollegando il consenso alla tutela dell'esclusivo interesse del figlio, stabilisce che il consenso non può essere rifiutato nel caso in cui risponda all'interesse del minore.
È opportuno rilevare come tuttora, anche a seguito della riforma, non siano stati delineati espressamente i criteri attraverso i quali deve essere ricondotto il giudizio di rispondenza del secondo riconoscimento all'interesse del minore, non dirimendo, di conseguenza, il dibattito che si è formato sul punto nel corso degli anni.
Vi sono state voci, sia in dottrina che in giurisprudenza, che richiedevano, per poter affermare la legittimità del rifiuto, la prova di seri e specifici motivi che mettessero in evidenza come il secondo riconoscimento fosse pregiudizievole per il minore o comunque contrario al suo interesse, dovendosi in mancanza presumere che esso
fosse conferme a tale interesse306. Nello specifico, tale indirizzo muove dalla presunzione che la presenza di due genitori risponda sempre all'interesse del minore, con la conseguenza che il secondo riconoscimento soddisfi di regola i bisogni affettivi e l'esigenze economiche e sociali del minore: il rifiuto dunque, in siffatta prospettiva, diviene legittimo solo nei casi in cui in cui si ravvisi la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore e della sua salute psico-fisica307.
All'opposto, parte della giurisprudenza è andata ad affermare il principio per il quale la corrispondenza del secondo riconoscimento all'interesse del minore debba essere valutata in base al caso concreto, analizzando le ragioni adottate dal genitore che si oppone al riconoscimento da parte dell'altro. In altre parole, secondo tale orientamento, si nega che la convenienza del riconoscimento rispetto all'interesse del minore possa essere valutata in via presuntiva ed astratta, ma afferma altresì che la valutazione di rispondenza all'interesse del figlio dovrà essere valutata in concreto308, dovendosi quindi verificarsi di volta in volta che il riconoscimento corrisponda ad un reale interessamento del genitore per il figlio e non arrechi a quest'ultimo nessun pregiudizio ed avendo riguardo alle esigenze
306
Cass. 9 novembre 1979, n. 5116, in Giust. civ., 1979, I, p. 260 evidenzia come "avere due genitori è meglio che averne uno solo".
307
A tal fine, è stato spesse volte rilevato dalla giurisprudenza come le circostanze come l'età del padre naturale, la sua residenza in una località lontana da quella di residenza del minore o la mancanza, da parte sua, di un'attività lavorativa stabile, non bastano a ravvisare una compromissione dello sviluppo del minore. Così Cass. 3 aprile 2003, n. 5115, in Fam. dir., 2003, p. 445, con nota di FIGONE; Cass. 27 ottobre 1999, n. 12077, in Dir. fam. 2000, p. 537, dove nel caso di specie, si affermava come la diversità culturale, di origini e di etnia e di religione non potesse di per sé rappresentare elemento ostativo all'interesse del minore all'acquisto della doppia genitorialità (salvo che si provi che il fanatismo religioso del genitore possa tradursi nella compromissione del diritto di libertà del bambino). Cfr. anche Cass., 10 ottobre 2008, n. 24931, in Foro it., 2008, I, 3472, la quale dà rilievo solo a gravi circostanze relative alla personalità e alla condotta di vita del genitore, potenzialmente pericolose per il figlio.
308
In tal senso Cass., 30 maggio 1997, n. 4834 e Cass., 8 novembre 1997, n. 11032, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 216, con nota di MELLONE; Cass. 23 febbraio 1996, n. 144, in Nuova Giur. civ. comm., 1997, I, p. 78, con nota di ZATTI.
materiali e psicologiche del minore, alla sua condizione attuale e a quella che si verrebbe a creare a seguito del riconoscimento309.
Va rilevato altresì che la giurisprudenza più recente sembra indirizzarsi verso il primo dei due orientamenti310: alla presunzione che il primo riconoscimento risponda all'interesse del minore si coniuga recentemente la preoccupazione di contemperare l'interesse del minore con il diritto alla genitorialità all'autore del riconoscimento. Di conseguenza, l'interesse del minore a non vedersi deteriorare la dimensione affettiva, materiale e sociale della sua esistenza, viene sempre più temperato con l'interesse del genitore a vedersi riconosciuta la propria genitorialità, anch'esso qualificato come diritto soggettivo primario311.
Sul punto, in ogni caso, vista la delicatezza degli interessi coinvolti, è mancato un intervento chiarificatore da parte del legislatore, potendosi comunque ravvisare nella riforma un atteggiamento di favore per l'orientamento giurisprudenziale più recente, vista la semplificazione del procedimento per superare il diniego del consenso al secondo riconoscimento.
309
Cass. 13 novembre 1986, n. 6649, in Giur.it., 1987, I, 1837; Cass. 21 agosto 1993, n. 8861, in Giust. civ., 1993, I, p. 2614; Trib. min. Catania 17 aprile 1997, in Dir.
fam. 1997, I, p. 1468.
310
Critica verso questo orientamento, G. FERRANDO, La filiazione naturale e la
legittimazione, op. cit. p. 182 ss.; M. SESTA - B. LENA - B. VALIGNANI, Filiazione naturale, Statuto e accertamento, Milano, 2001, p. 371 ss.
311
In giurisprudenza cfr. Cass. 3 gennaio 2008, n. 4, in Fam. dir., 2008, p. 329; Cass. 10 maggio 2001, n. 6470, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 294, dove si è affermato che il sacrificio del diritto alla genitorialità può avvenire soltanto in presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al valore del diritto sacrificato, ossia ove si dimostri che dal secondo riconoscimento può derivare un trauma così grave da pregiudicare in modo serio lo sviluppo psicofisico del minore. La contrarietà all'interesse del minore è stata in maniera specifica ravvisata là dove il secondo riconoscimento avrebbe potuto in concreto turbare la tranquillità psichica del minore già inserito nel nucleo familiare del primo genitore stabilmente. In tal senso v. Trib. min. Genova 25 gennaio 1979, in Foro it., 1980, I, p. 819; App. Genova 21 aprile 1980, in Giur. mer., 1982, p. 888.
4. Un profilo non esente da criticità: l'accertamento della