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Art 315 bis c.c.: Statuto dei diritti e dei doveri dei figl

4. La legge n 219 del 2012: L'unificazione dello stato di figlio

4.2. Art 315 bis c.c.: Statuto dei diritti e dei doveri dei figl

La legge di riforma della filiazione interviene in maniera incisiva sul rapporto tra genitori e figli, mutandone la prospettiva: al centro della normativa, non vi sono come in passato i doveri dei coniugi verso i figli (art. 147 c.c.) e i doveri del figlio nei confronti dei genitori (art. 315 c.c.), bensì la persona del figlio con i suoi diritti.104

L'art. 315 bis, inserito nel corpus del codice civile dall'art 1, comma 8 della legge 219/2012, rappresenta questa nuova impostazione, tanto che Autorevole dottrina lo ha definito manifesto dei diritti fondamentali dei figlio105. L'art. 315 bis esplicita infatti il contenuto dello stato giuridico proclamato dal novellato art. 315 c.c., inserendo in un'unica disposizione di carattere generale i diritti spettanti in modo indistinto a tutti i figli, siano essi nati nel matrimonio, fuori da esso, o siano figli adottivi, in coerenza con lo spirito della riforma106.

Il riconoscimento di un ampio novero di diritti, prima che di doveri, è il segno tangibile di come si sia superato il concetto per cui il minore fosse mero destinatario dell'adempimento dei doveri dei genitori e non soggetto di diritti fondamentali ed inviolabili107.

104

A. BELLELLI, I doveri dei genitori e i doveri dei figli nell'evoluzione legislativa, in La riforma della filiazione, Padova, 2015, p. 141.

105

V. R. PICARO, Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto, Torino, 2013 p. 221; C. M. BIANCA, La riforma della filiazione, Padova, 2015, p. 55 ss.

106

Ampiamente G. FERRANDO, La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., p. 525.

107

Sul punto v. C. M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, la famiglia, Milano, 2014, p. 331, secondo cui i diritti del figlio enunciati nello statuto "sono diritti della personalità in quanto tutelano interessi essenziali della persona nel tempo della sua crescita e della sua formazione".

La novità introdotta si evince anche a livello sistematico108: il d. lgs. n. 154 del 2013, in attuazione dei principi di delega espressi dall'art. 315 c.c. e 315 bis c.c. (secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della legge 219/2012109) opera una revisione sistematica inserendo tutta la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli nel Titolo IX del Libro I del codice civile, rubricato "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figli"110.

In base all'impostazione originaria del codice civile la disciplina dei rapporti tra genitori e figli al contrario trovava la sua collocazione in varie norme dislocate nel Libro I e in leggi speciali in modo disorganico111, creando una "discriminazione sistematica"112 sia a livello formale che applicativo, in quanto da una parte le norme sulla filiazione erano collocate prevalentemente nell'ambito della disciplina del matrimonio e della separazione dei genitori; dall'altra, tale incongruenza sistematica generava una difficile applicazione della

108

In tal senso R. CARRANO, La revisione sistematica del codice e i nuovi rapporti

tra matrimonio e filiazione, in La riforma della filiazione , a cura di C. M. BIANCA,

Padova, 2015, p. 36 ss.

109

L'articolo : "Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi d modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito ed introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi [...] ".

110

Antecedentemente alla riforma, il Titolo IX era rubricato "Della podestà dei genitori", mentre Con l'art. 1, comma 6 della legge 219/2012 aveva invece assunto la diversa denominazione "Della podestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio". La revisione è stata portata a compimento con il d. lgs. n. 154/2013, che, attraverso l'art 7, comma 10, ha ulteriormente modificato la rubrica del Titolo IX in "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".

111

La disciplina riguardante i rapporti tra genitori e figli trovava la sua collocazione in parte nel Titolo VI del Libro I del codice, rubricato " Del matrimonio", il quale al Capo IV conteneva le disposizioni relativi ai doveri dei coniugi che nascono dal matrimonio (artt. 147 e 148) e al Capo V quelle riguardanti lo scioglimento del matrimonio (artt. 155 ss.); in parte nel Titolo IX del Libro I che era dedicato alla podestà dei genitori, in cui si delineavano i doveri del figlio (art. 315 c.c.) In caso di divorzio, il rapporto tra genitori e figli era invece disciplinato dalla legge n. 898 del 1970.

disciplina ai figli nati fuori dal matrimonio rispetto ai figli nati dentro il matrimonio113, in particolare riguardo all'esercizio della potestà114. Da questa impostazione emergeva come il legislatore antecedente alla riforma vedesse nella famiglia fondata sul matrimonio il modello di famiglia giuridicamente rilevante, visto che erano le norme sul matrimonio e quelle che disciplinavano la separazione ed il divorzio ad essere applicate ai rapporti tra genitore e figlio in caso di assenza del vincolo matrimoniale; non solo, si evinceva anche come i figli fossero considerati in una posizione di inferiorità rispetto ai genitori, dal momento che i diritti dei questi potevano essere ricavati in via indiretta dai doveri dei genitori115.

Con l'intervento riformatore operato dalla legge 212 del 2012 ed il conseguente inserimento della disciplina dei diritti e doveri dei figli in un'unica e ed autonoma collocazione all'interno del codice civile, il legislatore raggiunge due traguardi importanti: separare la disciplina dei figli da quella relativa al matrimonio e alle sue vicende116, nonché

113

M. VELLETTI, Revisione sistematica del codice civile susseguente

all'unificazione dello stato di figlio, in Filiazione. Commento al decreto attuativo,

Milano, 2014, p. 7 ss

114

In tal senso M. VELLETTI, Revisione sistematica del codice civile susseguente

all'unificazione dello stato di figlio, in Filiazione. Commento al decreto attuativo,

Milano, 2014, cit. p. 8: "L'incongruenza sistematica oltre a rappresentare ex se una discriminazione, generava difficoltà applicative derivanti dall'incoerenza tra alcune disposizioni introdotto dalla legge del 2006 e altre contenute nell'impianto codiscistico, come emerso dalla riforma del 1975; si pensi, solo a titolo di esempio, alla ontologica incompatibilità tra la nozione di bigenitorialità prevista dall'art. 155 e le norme disciplinanti l'esercizio della podestà nel caso di riconoscimento del figlio, dettate dall'art 317-bis, norma nella quale, nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio, l'esercizio della podestà genitoriale si attribuiva al genitore convivente o in caso di mancata convivenza del figlio con entrambi i genitori a quello che per primo aveva compiuto il riconoscimento".

115

C. M. BIANCA, La riforma della filiazione, Padova, 2015, p. 38.

116

CARRANO, La revisione sistematica del codice e i nuovi rapporti tra matrimonio

e filiazione, in La riforma della filiazione, a cura di C. M. BIANCA, Padova, 2015,

p. 43. Sul significato da attribuire a tale separazione, v. anche E. GIACOBBE, Il

prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma "Bianca", in Dir. fam. pers., 2014, p. 840; M. BIANCA, L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012, in Giust. civ., 2013, p 207, in

eliminare le discriminazioni ancora esistenti nella struttura del codice seguendo la concezione per cui il figlio è tale senza distinzioni.

Specificatamente l'art. 315 bis, intitolato " diritti e doveri del figli", dispone che " Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanza al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".

La norma dunque si manifesta come un vero e proprio statuto dei diritti e dei doveri del figlio117 in conformità con obblighi assunti in sede internazionale118, che richiedevano allo Stato italiano una tutela piena per tutti i figli.

In questa sede è opportuno a mio avviso rilevare come il testo annoveri fra i diritti riconosciuti in capo al figlio, non solo diritti tradizionalmente già presenti nel tessuto del codice, quali il diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, ma enunci anche diritti che nella loro estensione risultano essere in parte estranei alla tradizione codicistica: tra questi figurano il diritto all'assistenza

disciplina della filiazione, non ha legittimato la famiglia di fatto equiparandola alla famiglia legittima: "la parità dei figli non significa equiparazione forzata delle comunità familiari al modello della famiglia fondata sul matrimonio, né questa riforma deve essere intesa quale attentato alla famiglia fondata sul matrimonio. In senso contrario, M. SESTA, L'unicità dello stato della filiazione e i nuovi assetti

delle relazioni familiari, in Fam. dir., 2013, p. 233 ss.

117

R. PICARO, Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto, Torino, 2013, cit. p. 231.

118

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991; Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, 1996, attuata con l. n. 77/2003; art. 6 del Trattato di Lisbona; regolamento europeo 2201/2003.

morale, il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti e il diritto all'ascolto del minore.

Il comma 1 dell'art 315 bis c.c., ribadendo il diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione119, da attuarsi nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, ripropone il contenuto del "vecchio" articolo 147 c.c., ma con una sostanziale differenza: non vengono descritti come in passato i doveri dei coniugi verso i figli, bensì i diritti dei figli in generale nei confronti dei genitori, senza che rilevi in nessun modo il fatto che la nascita sia avvenuta nel o fuori il matrimonio120. Aggiunge inoltre l'ulteriore diritto del figlio di essere assistito moralmente dai genitori.

Con questa ultima formulazione viene riconosciuto espressamente nel codice civile il diritto soggettivo del figlio a ricevere dai genitori la componente affettiva necessaria ai fini della crescita e dello sviluppo della sua personalità121. Nel progetto di legge originario veniva indicato in verità il diritto del figlio "ad essere amato dai genitori"122, ma fu espunto in sede di approvazione della legge delega e sostituito con il termine "assistenza morale", ritenuto più idoneo al contesto normativo.

Tale diritto, formalmente codificato per la prima volta con la legge 219/2012, poteva in realtà desumersi da alcune fonti extracodicistiche,

119

M. SESTA, L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni

familiari, in Fam. dir., 2013, p. 236, rileva come la nuova disposizione introdotta

dalla legge del 2012 modifichi "la graduatoria ascendente dei valori enunciata dall'art. 30 della costituzione, innovando rispetto all'originaria formula del codice civile che fa procedere il diritto ad essere istruito a quello di essere educato". Ampiamente sull'ordine dei valori introdotti dalla Costituzione, RESCIGNO, La

tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, 1966, ora in Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano, Torino, 2000, p. 279

120

D. ACHILLE, Il diritto del figlio al mantenimento, all'istruzione e all'educazione

( art 147 c.c., come modificato dall'art. 3 del d. lgs. 154/2013, e art. 315 bis c.c., come modificato dall'art. 1, comma 8, della l. 219/2012, in La riforma della filiazione, Padova, 2015, p. 56 ss.

121

P. SPAZIANI, Il diritto all'assistenza morale, in Filiazione. Commento al decreto

attuativo, p. 153.

122

Sul punto vedi C. M. BIANCA, La legge conosce solo i figli, in Liber amicorum

in particolare dalla legge sull'adozione (l. n. 184/1983), modificata successivamente dalla legge 149 del 2001:123 all'art 6, comma 2 della legge infatti si prevede che gli adottanti non devono essere solo in grado di istruire, mantenere ed educare i minori, ma devono essere affettivamente idonei; all'art. 8, comma 1, inoltre, il legislatore individua nella carenza di assistenza morale il presupposto per definire la situazione di abbandono che porta alla dichiarazione dello stato di adottabilità. L'art. 315 bis c.c. nel rendere esplicito il diritto all'assistenza morale pone in rilievo quindi, accanto al dovere dei genitori di mantenere la prole, il profilo dell'interessamento premuroso a quelle che sono le esigenze della persona, in una prospettiva più ampia rispetto al semplice mantenimento e somministrazione dei mezzi necessari per le esigenze di vita124. La norma ha pertanto il pregio di attribuire definitivamente piena tutela giuridica all'interesse del figlio alla relazione affettiva con i genitori investendo l'intero diritto di famiglia.

Degno di nota risulta essere anche il comma 2 dell'art. 315-bis che afferma il diritto del figlio a crescere in famiglia ed il diritto di mantenere i rapporti significativi con i parenti.

Le due previsioni in esso contenute non sono sconosciute al nostro ordinamento in quanto sono riscontrabili nell'art. 1 della legge n.149 del 2001, che modifica la legge sull'adozione a seguito della ratifiche poste in essere dal nostro Paese alle Convenzioni internazionali, nella parte in cui afferma il diritto del minore di crescere nella propria famiglia e nell'abrogato art. 155 c.c. , nella parte in cui si garantisce il diritto del minore di mantenere, nella crisi della convivenza

123

In tal senso, P. SPAZIANI, Il diritto all'assistenza morale, in Filiazione.

Commento al decreto attuativo, p. 154 ss.

124

M. SESTA, Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma, in Fam. dir., 2015, p. 1014

genitoriale, rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti con entrambi i rami genitoriali.

La riaffermazione da parte dell'art 315-bis, comma 2, di tali contenuti, attribuisce a questi una centralità e generalità di cui in passato erano privi125, non solo per la collocazione all'interno del codice civile che permette di definire in maniera sistematica il quadro dei rapporti genitori-figli, ma soprattutto per la portata applicativa del testo vigente, il quale si rivolge tanto alle fasi patologiche del rapporto genitoriale quanto a quella fisiologica.

Il diritto a crescere in famiglia è indice della visione secondo cui è all'interno del nucleo familiare che il figlio deve compiere quel percorso formativo ed educativo capace di formare e sviluppare la sua identità e personalità, sulla base di quel progetto educativo che i genitori, attraverso l'esercizio delle funzioni genitoriali, delineano126. Il diritto di crescere in famiglia diviene altresì strumento necessario per l'adempimento dell'obbligo di assistenza morale del figlio in quanto è in tale contesto che può ricevere quell'apporto indispensabile per una equilibrata formazione127.

Sulla base di quanto detto, è agevole ritenere che l'art. 315 bis c.c. abbia comportato anche una riconsiderazione degli istituti che prevedono in chiave rimediale il distacco o l'allontanamento o l'allontanamento temporaneo o permanente del minore dal proprio nucleo familiare, in quanto oggi si dovrà bilanciare ogni provvedimento con il diritto del minore a crescere in famiglia128.

125

P. SIRENA, Il diritto del figlio di crescere in famiglia, in La riforma della

filiazione, a cura di C. M. BIANCA, Padova, 2015, p. 120.

126

P. SIRENA, Il diritto del figlio di crescere in famiglia, op. loc. cit.

127

P. SPAZIANI, Il diritto all'assistenza morale, in Filiazione. Commento al decreto

attuativo, a cura di M. BIANCA, 2014, p. 154.

128

G. BALLARINI - P. SIRENA, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di

mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, in Filiazione. Commento al decreto attuativo, a cura di M. BIANCA, Milano, 2014, p.

Il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti rappresenta una delle novità più importanti della riforma attribuendo portata generale ad un diritto che in base alla precedente disciplina (art. 155, comma 1 c.c.) aveva un ambito applicativo limitato alla crisi della famiglia.

Nello specifico il testo estende il concetto di famiglia ai rapporti parentali con ciascun ramo genitoriale, affermando in tal modo come l'apporto dei parenti e le attività da loro esercitate in concomitanza con la funzione genitoriale siano fondamentali alla formazione della personalità del minore e al suo sviluppo psicofisico129. A conferma di ciò, il legislatore introduce con il decreto attuativo la legittimazione attiva in capo agli ascendenti di far valere il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art 317-bis c.c.): la disposizione per la prima volta prende in considerazione la prospettiva degli ascendenti, riconoscendo loro un diritto soggettivo perfetto130, simmetrico rispetto a quello dei nipoti. L'articolo al comma 2 altresì rende effettivo detto diritto, consentendo ai nonni di istaurare davanti al giudice un'azione tutte le volte in cui i genitori o terzi pregiudichino tale relazione.

È interessante mettere in luce come su tale tema siano intervenute recentemente due pronunce giurisprudenziali, una della Corte di Cassazione e l'altra della Corte europea dei diritti dell'uomo, giungendo a due soluzioni tra lori differenti.

A livello nazionale, i giudici di legittimità, con sentenza n. 752, del 19 gennaio 2015, pur riconoscendo un diritto dei minori ad intrattenere

146; nello stesso senso M. SESTA, Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma, in

Fam. dir., 2015, p. 1015.

129

G. BALLARINI - P. SIRENA, Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di

mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore, op.

loc. cit.

130

M. SESTA, Famiglia e figli a quarant'anni dalla riforma, in Fam. dir., 2015, cit. p. 1015.

rapporti significativi con i nonni, hanno sottolineato come questi ultimi non abbiamo un diritto di visita assoluto ed incondizionato, bensì un diritto strumentale, volto alla realizzazione di un sereno sviluppo del minore, con la conseguenza che spetta al giudice, volta per volta, effettuare una specifica indagine per la scelta della ripartizione delle visite dei nonni ai nipoti131.

La pronuncia, in altre parole, conferma quell'orientamento inteso a riconoscere rilevanza all'interesse dei nonni solo in quanto funzionale alla serena crescita del bambino e quindi all'interesse esclusivo del minore.

Diametralmente opposta risulta essere invece la decisone della Corte europea132, presa peraltro a poche ore di distanza dalla sentenza della Corte di Cassazione.

I giudici di Strasburgo, accogliendo il ricorso che gli ascendenti di una minore avevano presentato contro l'Italia, rilevano come il rapporto nonni - nipoti rientri nei legami familiari protetti dall'art. 8 CEDU133 e, in quanto tale, deve essere effettivamente loro garantito il diritto di vedere i nipoti e di coltivare con loro un rapporto equilibrato, così come avviene nelle relazioni intercorrenti tra genitori e figli134. In particolare, sottolineano i giudici, come incomba sullo Stato l'obbligo positivo di rendere effettivo il rispetto della vita familiare, nonché l'obbligo di predisporre strumenti giuridici che consentono l'attuazione in tempi brevi dei diritti degli interessati, sopratutto con riguardo ai

131

V. Cass. civ. 19 gennaio 2015, n. 752, consultabile su

www.affidamentocondiviso.it.

132

Corte EDU, 20 gennaio 2015, Manuello e Nevi v. Italia, ric. n. 107/10, su

www.hudoc.echr.coe.int.

133

Sulla riconducibilità dei legami tra nonni e nipoti nella nozione di legami familiari ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, v. Corte EDU, 25 novembre 2015, Kruskic c.

Croazia, n. 10140/13 e Corte EDU, 2 novembre 2010, Nistor c. Romania,

n.14565/05, consultabili su www.hudoc.echr.coe.int.

134

Per un approfondimento riguardante la tutela del rapporto genitori-figli e le relative valutazioni di adeguatezza delle misure adottate dalla Stato per garantire tale rapporto, v. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia, n. 25704/11; Corte EDU, 2 novembre 2010, Piazzi c. Italia, n. 36168/09, su www.hudoc.echr.coe.int.

rapporti con i minori, in quanto, il passare del tempo, per le eventuali lungaggini processuali o per le misure inadeguate al caso, possono avere conseguenze irrimediabili, di per sé contrarie all'interesse del minore che si trova in età evolutiva.

Al di là degli esiti diametralmente opposti a cui sono giunte le due sentenze, è evidente, come in entrambe la posizione degli avi sia stata valutata in maniera congiunta con quella del minore, ed in ragione di ciò, è possibile rilevare come, seppur nella loro diversità di posizione, le due corti abbiano avuto come esclusivo punto di riferimento l'interesse dei minori coinvolti135.

Si evince pertanto dalla lettura sistematica del primo e secondo comma dell'art. 315-bis c.c., nonché dagli orientamenti giurisprudenziali, come il preminente interesse del minore ad un sano sviluppo psicofisico si realizzi attraverso il mantenimento delle relazioni familiari; la normativa in tal modo si avvicina sempre più al contesto europeo che apre, a partire dall'articolo 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo, al riconoscimento della realtà familiare sempre meno legata esclusivamente alla matrice biologica delle relazioni di sangue ma sempre più luogo in cui si affermano le relazioni affettive capaci di formare le personalità individuali136.

Nella stessa linea di valorizzazione del figlio come persona, si colloca il comma 3 della norma in commento, che sancisce "il diritto del figlio