IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONSEGUITO ALL'ESTERO AI FIGLI NATI DA PROCREAZIONE
6. La Corte costituzionale e la trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione coparentale
Analizzando le problematiche inerenti il riconoscimento e la trascrizione delle sentenze straniere, non si può non soffermarsi sulla pronuncia che la Corte costituzionale ha riservato al tema a seguito della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna, degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consentirebbero al giudice - secondo l'ordinanza del tribunale di merito - di valutare nel caso concreto se il riconoscimento del vincolo di filiazione, già costituito in un Paese straniero, corrisponda al best interest of child.
È opportuno, fin da questo momento, sottolineare come l'intervento della Corte Costituzionale appaia particolarmente interessante per due ordini di ragioni: da un lato ha contribuito a chiarire quale sia il rapporto tra norme generali di diritto internazionale privato e norme speciali in materia di adozioni internazionali, attraverso la delimitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 41 l. n. 218/1995 in tema di riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione; dall'altro, ha contribuito a delineare in maniera più rigorosa il ruolo del giudice, visto che, a seguito dello stralcio della cd. stepchild
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A tal proposito si deve ricordare che il riconoscimento degli status personali è considerato un profilo ineludibile del rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
adoption429 nella legge sulle unioni civili, continuerà ad essere un ruolo centrale nel prendere decisioni che, nel rispetto dell’interesse del minore, garantiscano la stabilità giuridica dei rapporti che legano il bambino al compagno o alla compagna del genitore biologico che se ne prende stabilmente cura, assumendo nei fatti il ruolo e la responsabilità di genitore (anche se “soltanto” sul piano affettivo e sociale)430.
In questo quadro, la decisione della Corte, pur non entrando nel merito della questione (e dichiarandola inammissibile), fornisce ai giudici - ed in particolare ai Tribunali civili ed ai Tribunali per i minorenni - alcune indicazioni importanti sulla corretta individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie della trascrizione del provvedimento straniero di adozione del figlio del partner, anche se reso con riferimento a coppia omogenitoriale431.
6.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale dei minori di Bologna
Come accennato, la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna riguardava gli artt. 35 e 36 della legge n. 184/83, relativi all’efficacia nel nostro ordinamento dei provvedimenti di adozione internazionale - vale a dire, adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani - pronunciati all’estero432.
In particolare, il caso di specie riguardava due cittadine americane, che, a seguito di una convivenza stabile, avevano deciso di costituire
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Gazz. uff., 20 maggio 2016, n. 76.
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A. SCHILLACI, Un altro piccolo passo verso il riconoscimento
dell'omogenitorialità: la Corte costituzionale e la trascrizione dei provvedimenti stranieri di adozione coparentale, in www.diritticomparati.it, 2016.
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A. SCHILLACCI, ult. op. cit.
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Trib. min. Bologna, ord. 10 novembre 2014, in Nuova giur. civ. comm., 2015, p. 387 ss.
un nucleo familiare: attraverso l'utilizzo della pratica di fecondazione "doppia eterologa"433 , avevano dato alla luce due figli, adattando ciascuna il figlio dell'altra secondo le regole giurisdizionali dello Stato dell'Oregon.
Trasferitesi a Bologna, una delle due donne - anche cittadina italiana - si rivolgeva al Tribunale dei minorenni di Bologna per ottenere il riconoscimento del provvedimento di adozione pronunciato in America, nei confronti della figlia biologica della coniuge.
Il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva ritenuto applicabili le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale, sulla base del rinvio contenuto all’art. 41 della legge n. 218/95: tale ultima disposizione, da una parte prevedeva al comma 1 come regola generale l’applicabilità delle disposizioni in tema di trascrizione di provvedimenti giudiziari stranieri (artt. 64, 65, 66 della medesima legge) ai provvedimenti in tema di adozione resi all’estero, dall'altra, allo stesso tempo, faceva salva al comma 2, l’applicabilità delle disposizioni speciali previste in tema di adozione dei minori. Proprio tale ultima disposizione radicherebbe, secondo il giudice rimettente, l’applicabilità alla specie degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/83, relativi alla trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione internazionale di minori.
Il giudice adito aveva infatti qualificato la fattispecie come un ipotesi di riconoscimento di una sentenza di adozione internazionale ex art. 36, comma 4 della legge n. 184/1983, ritenendo determinante la circostanza secondo cui la ricorrente fosse cittadina italiana al momento della domanda.
Il Tribunale pur riconoscendo anzitutto la sussistenza di “tutte le condizioni di carattere procedurale e processuale” richieste dalla legge per il riconoscimento del provvedimento straniero (in quanto lo stesso
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Da rilevare che entrambe le donne si sono sottoposte alla fecondazione assistita ed entrambe sono divenute madri biologiche.
si è perfezionato negli Stati Uniti d’America secondo legalità e sulla base della competenza dell’autorità adita), riteneva essere d'ostacolo all'esperibilità del procedimento di cui agli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995, la circostanza in base alla quale l'adozione fosse nata all'interno di una coppia dello stesso sesso, elemento che si porrebbe in contrasto con il divieto di violazione dell'ordine pubblico. E proprio in ragione di tale limite, i giudici bolognesi rilevavano ex
ufficio il possibile contrasto degli artt. 35 e 36 l. n. 184/1983 con gli
artt. 2, 3, 30 e 117 , nella parte in cui impedirebbero di valutare nel caso concreto come possa essere realizzato l'effettivo interesse del minore, così come possa essere salvaguardato il diritto alla conservazione del nucleo familiare e alla prosecuzione dei legami e degli affetti.
Un risultato, questo, ritenuto inaccettabile dai giudici bolognesi in una fattispecie come quella in oggetto, caratterizzata dalla presenza di genitori con ventennale convivenza, poi confluita in un matrimonio regolarmente celebrato all’estero.
6.2. L'ammissibilità dei provvedimenti stranieri di stepchild
adoption: l'individuazione del quadro normativo di riferimento
In questo quadro, la Corte costituzionale - nel dichiarare l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - individua tuttavia nell’art. 41, comma 1, della legge n. 218/95, e dunque negli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge, il complesso dispositivo da applicare al riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione.
La conclusione della Corte discende, in particolare, dalla specificità della fattispecie: essa riguardava, infatti, il caso di una sentenza di adozione resa in Oregon, a favore di cittadina americana - compagna e
successivamente moglie della madre biologica della bambina - che solo successivamente ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
Pertanto, essa non è riconducibile, secondo la Corte, alla diversa fattispecie di adozione internazionale da parte di cittadini italiani (pronunciata all’estero), ciò che avrebbe invece giustificato l’applicazione delle disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale.
La decisione si muove, dunque, rilevando la distinzione tra la trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione “nazionale” e provvedimenti stranieri di adozione “internazionale”434.
Difatti secondo la Consulta, il Tribunale aveva fatto riferimento all'art. 41 della legge n. 218/1995 senza tenere in considerazione il fatto che la norma disciplina due tipologie di riconoscimento: il comma 1 dell'art. 41 racchiude una regola di carattere generale e che prevede il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri di adozione attraverso il rinvio degli artt. 64 - 67 della stessa legge; e il comma 2 , il quale viceversa, facendo salve le disposizioni sulle leggi speciali in materia, rimanda agli artt. 35 e seguenti della legge 184 del 1983, che prevedono uno specifico procedimento di delibazione ad opera dell'organo competente.
Pertanto la Consulta chiarisce che:
1) il complesso normativo di cui agli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 deve essere applicato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, della legge n. 218/95, alle fattispecie di provvedimenti di adozione “internazionale” pronunciati all’estero;
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Parlando di adozioni internazionali, bisogna ricordare che queste sono riconducibili agli standard previsti dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e per la cooperazione nell'adozione internazionale.