4. La legge n 219 del 2012: L'unificazione dello stato di figlio
4.1. Analisi delle principali modifiche al codice civile introdotte dalla Riforma
La riforma si compone di sei articoli: l'art. 1 prevede l'introduzione di norme immediatamente precettive volte a modificare disposizioni del codice civile; l'art. 2 attraverso l'individuazione di principi e criteri direttivi conferisce una delega al governo per completare il processo di adeguamento delle disposizioni in materia di filiazione (delega attuata con il d.lgs 154 del 2013); gli art. 3 e 4 racchiudono le modifiche di natura processuale; l'art. 5 modifica le norme in materia di stato civile e l'art. 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria86.
L'articolo 1 racchiude gli interventi più significativi apportati dalla riforma.
La norma di apertura della legge in linea con l'obiettivo di ricondurre ad unità lo stato giuridico del figlio ed eliminare ogni disparità di trattamento tra le categorie dei figli, riformula l'art 74 c.c.87, ridisegnando in maniera esplicita i contorni della parentela dei figlio.
85
C. M. BIANCA, La riforma della filiazione, Padova, 2015, cit. p. 12.
86
Gazz. uff. 17 dicembre 2012, n. 293.
87
La versione precedente dell'art. 74 c.c. disponeva: " la parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite".
Il legislatore specifica che il vincolo di parentela riguarda le persone discendenti dallo stesso stipite sia nel caso in cui la filiazione avvenga all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui avvenga al di fuori di esso, sia nell'ipotesi in cui il figlio è adottivo, con esclusione dell'adozione della persona maggiore di età88. Si rivela quindi come, ai sensi della nuova formulazione, la parentela sia legata al semplice fatto biologico della discendenza da uno stesso stipite e non al matrimonio89: con tale riconoscimento viene quindi eliminata definitivamente una fra le più gravi discriminazioni che ancora oggi ricadevano sui figli nati fuori dal vincolo matrimoniale.
Per comprendere l'importanza della riformata nozione di parentela è opportuno che l'art 74 c.c. sia oggetto di una lettura combinata con il novellato art. 258, comma 1 c.c., secondo cui " il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti dello stesso": pertanto il figlio nato fuori dal matrimonio, a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, è titolare di un pieno rapporto di parentela ad ogni effetto90, non solo nei confronti del genitore che lo ha riconosciuto, ma anche nei confronti dei familiari del genitore.
Antecedentemente alla legge 219/2012, la lettera dell'art. 258 c.c. (" il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu
88
L'esclusione della parentela naturale nel caso di adozione di soggetti maggiorenni ha aperto un dibattito in dottrina circa l'estensione di tale limitazione anche alle adozioni in casi particolari, visto che l'art. 55 della legge n. 184 del 1983 richiama le norme in tema di adozione del maggiorenne per delineare la condizione giuridica dell'adottato in casi particolari. Per una esclusione della parentela naturale ai soggetti adottati in casi particolari si veda M. SESTA, L'unicità dello stato di filiazione e i
nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. dir., 2013, p. 235 ss; in senso contrario
P. M DELLA ROCCA, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in
Fam. dir., 2013, p.838 ss.
89
R. PICARO, Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto, Torino, 2013, p. 206.
90
La nuova formulazione della parentela naturale estende i suoi effetti anche sul piano successorio: il figlio nato fuori dal vincolo matrimoniale può essere chiamato a pieno titolo alla successione legittima in base a quanto previsto agli artt. 565 c.c. e seguenti.
fatto") comportava al contrario che la parentela si istaurasse solo tra il figlio naturale ed il genitore che aveva compiuto il riconoscimento, senza possibilità alcuna di estendere tale vincolo ai parenti del genitore.
Le modifiche introdotte con gli art. 74 c.c. e 258 c.c., quindi, delineano come sussista oggi un vincolo giuridico di parentela sia in linea retta che collaterale per la filiazione fuori dal matrimonio al pari di quanto accadeva nella filiazione legittima; perciò il soggetto, una volta acquistato lo stato di figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale o a seguito della nascita da genitori uniti dal vincolo del matrimonio, diventa parente di chi discende dallo stesso stipite dei genitori, indipendentemente dal fatto che sia nato nel matrimonio o fuori da esso91.
Ulteriore conseguenza dell'unificazione dello status giuridico di figlio, è l'abrogazione dell'istituto della legittimazione92, che segnava ancora nel sistema la perdurante diversità tra figli legittimi e naturali93.
Quest'istituto rappresentava infatti uno strumento di riscatto che consentiva al genitore naturale di far acquisire ai figli nati fuori dal matrimonio la qualità di figli legittimi94.
La legge, nell'immediatezza della sua entrata in vigore, ha intenso sia abrogare in toto l'istituto, secondo quando dispone l'art 1, comma 10,
91
M. SESTA, L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni
familiari, in Fam. dir, 2013, p. 233.
92
Art 1, comma 10, della legge 219/2012 dispone l'abrogazione della Sezione II del Capo II, del Titolo VII del Libro primo del codice civile, artt. 280-290 c.c.
93
Per un approfondimento sull'istituto della legittimazione, si v. A. PALAZZO, La
filiazione, in Trattato Cicu- Messineo- Mengoni- Schlesinger, Milano, 2007, p. 485
ss.; M. DOGLIOTTI - M. SESTA, Il diritto di famiglia, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. IV, tomo III, Torino, 1999, p. 163 ss.
94
In proposito, si veda M. PARADISO, L'abrogazione della legittimazione, in La
sia eliminare attraverso il decreto delegato i riferimenti alla legittimazione contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali95.
La riforma inoltre modifica direttamente alcune norme sulla filiazione. La disciplina del riconoscimento, su cui mi soffermerò in maniera dettagliata nel capitolo seguente, viene innovata sotto alcuni aspetti; in questa sede è opportuno prestare attenzione alla nuova formulazione dell'art. 250, comma 5 c.c., che da una parte ribadisce il divieto di riconoscere il figlio naturale per il genitore infrasedicenne, dall'altra apre alla possibilità per il giudice di autorizzare il riconoscimento anche in caso di età inferiore, valutando le circostanze96 del caso e l'interesse del figlio.
La modifica quindi dà risposta alle critiche mosse al precedente impianto dell' art. 250 ultimo comma c.c., secondo le quali si impediva la costituzione del rapporto di filiazione tra genitore-figlio a seguito di una valutazione compiuta in astratto dal legislatore e non in virtù di una valutazione in concreto sulla capacità di quel genitore di svolgere i suoi compiti97.
Si prevede poi ai commi 2 e 3 la riduzione da sedici a quattordici anni, dell'età richiesta al figlio per prestare il proprio consenso al riconoscimento compiuto dal genitore, affinché tale riconoscimento produca effetti; nonché l'abbassamento da sedici a quattordici dell'età al di sotto della quale, occorre il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento,98 consenso che non può essere rifiutato se corrisponde all'interesse del figlio.
95
Le abrogazioni sono disposte dal d.lgs. 154/2013, artt. 24 ss.
96
Tra le circostanze da valutare vi sarà la maturità del genitore, la presenza di una rete affettiva, interna od esterna alla famiglia, che sostenga i genitori adolescenti nello svolgimento del loro ruolo.
97
G. FAMIGLIETTI, Filiazione e procreazione, in www.gruppodipisa.it, p. 11.
98
Sul punto v. C. M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La famiglia, Milano, 2014, p. 369, secondo cui "Le due disposizioni, nel subordinare l'efficacia del riconoscimento
Le modifiche richiamate manifestano la volontà del legislatore di valorizzare in maniera crescente la personalità dei soggetti minori fin dalla prima adolescenza, rendendoli "protagonisti delle proprie scelte esistenziali"99.
La citata separazione tra status filiationis e status familiae, ha altresì comportato un'ulteriore ricaduta sul piano applicativo, ossia l'eliminazione dal codice civile del divieto del riconoscimento dei figli incestuosi.
Il testo riformato dell'art. 251 c.c. 100 prevede che " il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni". Tale abrogazione è la naturale conseguenza della ratio della legge che sancisce come tutti i figli, senza distinzione alcuna, debbano ricevere il medesimo trattamento.
La precedente disciplina non fu esente da critiche da parte della dottrina101, la quale ravvisava nella privazione dello stato di figlio di
all'assenso del figlio ultraquattordicenne o, in caso di figlio minore di quattordici anni, all'altro genitore che abbia gi effettuato il riconoscimento, evidenziano che il riconoscimento non può essere inteso come un atto rispondente all'esclusivo o comunque preminente interesse del genitore, e ciò in quanto il riconoscimento pur se oggetto di un diritto del genitore, realizza l'interesse del figlio all'accertamento formale del suo stato. Di qui l'esigenza di subordinare l'efficacia del riconoscimento ad una valutazione, affidata allo stesso figlio, là dove questi hanno raggiunto una sufficiente maturità psichica, oppure rimessa, in caso di figlio minore di quattordici anni al primo genitore che abbia effettuato il riconoscimento, nell'interesse del figlio ad essere riconosciuto".
99
G. FERRANDO, La legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Fam. dir., 2013, cit. p. 140.
100
L' art 251 c.c. novellato non è più intitolato "riconoscimento dei figli incestuosi" ma "autorizzazione al riconoscimento" : perde quindi quella terminologia giuridica carica di disfavore nei confronti dei nati da relazioni parentali.
101
Si v. ad esempio E. CARBONE, Commento all'art. 251, in Comm. del cod. civ., diretto da E. GABRIELLI, Della famiglia, II, a cura di L. Balestra, Torino, 2010, p.
colui che era stato generato da un rapporto incestuoso, il voler far cadere sui figli le colpe dei genitori.L'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 2002102, volto a rendere ammissibile la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale anche nel caso di nascita da parenti stretti, ha aperto all'attesa riformulazione dell'art. 251 c.c.
Il testo novellato introduce in particolare due modifiche sui cui occorre prestare attenzione: non è più condizione necessaria per l'autorizzazione al riconoscimento la buona fede del genitore, mentre rimane indispensabile l'autorizzazione del giudice (in quanto condizione di ammissibilità a prescindere dalla buona o mala fede), per verificare se dal riconoscimento possa derivare pregiudizio al figlio. Non è, infine, più richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio in caso di affinità in linea retta.
Rileva poi far cenno alla modifica operata dalla legge che ha coinvolto l'art 276 c.c. Il nuovo articolo, in linea con l'auspicio espresso nel 2005 dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite103, amplia il novero dei legittimati passivi della domanda di dichiarazione di genitorialità consentendo, in caso di mancanza del genitore o dei suoi eredi, la nomina di un curatore speciale, conformemente a quanto accadeva nel caso di disconoscimento di paternità ex art. 247 c.c.; in questo modo si da la possibilità al figlio di esercitare il diritto all'identità e allo status
536 ss; G. FERRANDO, La filiazione naturale e la legittimazione, in Trattato di dir.
privato, a cura di P. RESCIGNO, IV, Torino, 1997, p. 187 ss.
102
Per un approfondimento in senso critico v. G. FERRANDO, La condizione dei
figli incestuosi: La Corte costituzionale compie il primo passo, in Familia, 2003, p.
848 ss.; M. DOGLIOTTI, La Corte costituzionale interviene a metà sulla filiazione
incestuosa, in Fam. dir., 2003, p. 123 ss.; A. RENDA, Verso la scomparsa dei figli incestuosi? Riflessioni a margine della sentenza n. 494/2002 della Consulta, in Fam. dir., 2002, p. 103 ss.
103
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ritenendo di non potere superare il tenore letterale dell'art 276, auspicò un intervento del legislatore nei termini sopra indicati: Cass., S.U., 3 novembre 2005, n. 21287, in Corr. giur., 2006, 347.
nei casi in cui in passato, per mancanza di eredi, tale diritto rimaneva disatteso.