L'ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO ALLA LUCE DELLA L 219/
2. L'accertamento della filiazione dentro il matrimonio: la presunzione di paternità e la sua estensione
2.2. Una proposta de iure condendo: la presunzione di paternità e la filiazione fuori dal matrimonio
Trattando della presunzione di paternità, è il caso di far cenno ad un aspetto che ha suscitato interesse nell'ambito dottrinale e forse ne susciterà a seguito dell'entrata in vigore della recente legge del 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"232: sto facendo riferimento alla possibile estensione della presunzione di paternità alla convivenza more uxorio.
Nel corso dell'indagine, ho messo in evidenza come la riforma della filiazione del 2012 abbia - a fronte della raggiunta uguaglianza dei figli senza distinzioni di categorie, oggi titolari di diritti e doveri a prescindere dalla condizione della loro famiglia - conservato le differenti regole di accertamento del rapporto di filiazione, sull'assunto che la diversità delle situazioni e degli interessi che vi sono alla base, richiedono un trattamento diverso in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale.
A fronte di tali considerazioni, è stata posta la questione se fosse possibile estendere la portata della presunzione di paternità al convivente more uxorio, qualora si ravvisassero un'analogia di presupposti con la situazione giuridica del matrimonio.
Per parte della dottrina, la presunzione di paternità sarebbe invero attivabile a quelle unioni non matrimoniali dotate dei requisiti di
famiglia, Trattato BONILINI - CATTANEO, Filiazione ed adozione, Torino, 2007,
p. 30; A. PALAZZO, La filiazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di CICU - MESSINEO . MENGONI - SCHLESINGER, Milano, 2007, p. 248; G. CATTANEO, Lo stato di figlio legittimo e le prove della filiazione, in Trattato, 1997, p. 25, dove l'a. modifica la tesi sostenuta in precedenza.
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ufficialità necessari per la formazione stragiudiziale di un titolo di stato233(ad esempio una registrazione delle convivenze), ravvisando non nell'obbligo di fedeltà, bensì nell'ufficialità del vincolo matrimoniale234, la ratio della presunzione di paternità.
A seguito, dunque, di una regolamentazione delle convivenze attraverso un atto ufficiale di registrazione da parte dei conviventi stessi, sembra per tali autori non potersi escludere un estensione dell'operatività della presunzione a quelle unioni che hanno dichiarato ufficialmente la loro stabile posizione.
È interessante rilevare come tale possibilità sia stata prospettata anche dall'art.11 del progetto di raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2012 che, pur lasciando libertà agli Stati nella decisione sulle modalità di attivarsi, ha previsto l'estensione della presunzione di paternità anche al convivente more uxorio a fronte di una registrazione delle convivenze tra persone di sesso diverso235.
Nell'attuale panorama legislativo italiano, è stata la legge n. 76/2016 ad occuparsi per la prima volta in maniera organica di convivenza, sia tra persone di sesso diverso, sia tra persone dello stesso sesso, introducendo in particolare l'istituto delle unioni civili per le coppie omosessuali e regolamentando le convivenze di fatto236.
233
E. CARBONE, Il figlio nato nel matrimonio: accertamento e demolizione del
rapporto di filiazione, in La nuova disciplina della filiazione, Santarcangelo di
Romagna, 2015, cit. p. 56.
234
In tal senso M. BIANCA, L'unicità dello stato di figlio, in La riforma della
filiazione, a cura di C. M. BIANCA, Padova, 2015, p. 16
235
v. art 11 del Draft recommendation (CM/REC 2012) to member states on the
rights and legal status of children and parental responsibilities.
236
Va ricordato come la Corte Costituzionale abbia riconosciuto la convivenza come formazione sociale tutelata a livello costituzionale, così come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la convivenza giuridicamente rilevante è solo quella caratterizzata dalla presenza di tre elementi, quali, la stabilità temporale, la comunità di vita, l'assenza del legame giuridico del matrimonio. V., ex multis,Cass., 21 marzo 2013, n. 7214, consultabile su www.dirittocivilecontemporaneo.com.
Analizzando brevemente la parte della normativa che tratta della convivenze more uxorio237, è possibile mettere in evidenza come il legislatore abbia sì esteso al convivente una serie di diritti e doveri, sinora di esclusiva prerogativa dei coniugi238, ma non sia allo stesso tempo giunto a richiedere una loro formalizzazione, diversamente da quanto previsto per le c.d. unioni civili.
Parimenti la legge, pur non prevedendo una registrazione ufficiale della convivenza, ha tuttavia sottolineato come sia necessario un accertamento della sua stabile esistenza (quindi della sua rilevanza giuridica) e lo ha individuato nel certificato di stato di famiglia: la normativa infatti, richiamando il concetto di famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del d.p.r. 223/1989, richiede la prova della coabitazione tra le due persone tramite un certificato di stato di famiglia.
La domanda dunque che può sorgere a fronte della considerazioni previamente svolte, è se la proposta di una parte della dottrina di estendere la portata della presunzione di paternità anche al convivente
more uxorio, continui a trovare una sua ragione d'essere anche a
seguito della l. 76/2016, la quale pur non prevedendo una formalizzazione della convivenza, richiede altresì un atto formale, quale quello del certificato di stato di famiglia per accertare che vi sia una stabile coabitazione tra i due conviventi.
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È opportuno sottolineare come ai sensi della l. 76/2016 la convivenza diviene giuridicamente rilevante laddove questa si istauri: tra persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso; unite stabilmente da legami affettivi di coppia; coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune, v. Gazz. Uff., 21 maggio 2016, n. 118-
238
Fra i diritti estesi ai conviventi, fra i molti, si possono richiamare: il diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari in caso di malattia o di ricovero; la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (nonché di essere indicato ex art. 712 c.p.c. nella domanda per l’interdizione, inabilitazione o per la nomina dell’amministratore di sostegno); il diritto a partecipare ad un'impresa familiare; il diritto al risarcimento del danno in caso di morte derivante da fatto illecito.