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L'ACCERTAMENTO DELLO STATUS DI FIGLIO ALLA LUCE DELLA L 219/

1. Premessa: lo stato di figlio

Quando si parla di status di figlio, si allude ad un termine che presenta almeno due significati197.

197

Per la nozione di status si veda, P. RESCIGNO, Situazione e status

nell'esperienza del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1973, p. 209 e ss., dove si individua il

significato della figura nella sua idoneità ad esprimere "l'idea di una condizione personale destinata a durare, capace di dare vita a prerogative e doveri, e di giustificare vicende molteplici dell'attività e della vita della persona"; G. ALPA, Status e capacità, La costruzione giuridica delle differenze individuali, Bari, 1993, p. 162, dove l’a. evidenzia come il concetto di status riassuma oggi ancor più che in passato una tecnica di distinzione degli individui sul piano del diritto. Per quanto sia stata prospettata una distinzione degli status a seconda che si tratti di uno status comunitario riguardante la posizione del singolo nei confronti della comunità cui appartiene e uno status individuale o “personalistico” che “contrassegna il singolo come entità sempre identica a se stessa”, in realtà l’a. rileva come lo status sia un concetto relazionale, che ha ragion d’essere solo in quanto sia considerato in relazione ad altri soggetti.

Un primo significato suole indicare la titolarità sostanziale del rapporto tra il figlio e i genitori che lo hanno generato, e che sussiste dal fatto stesso della procreazione, indipendentemente dal suo accertamento formale: ciò fa sorgere verso ciascuno dei genitori diritti e obblighi, il cui contenuto è il medesimo, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o meno198.

Tale accezione discende da una lettura, largamente condivisa, dell'art. 30, comma 1 della Costituzione, che stabilisce la pari dignità e la piena uguaglianza di tutti i figli nei riguardi dei genitori che li hanno generati.

Il comma 1 dell'art. 30 Cost. difatti, non si limita a riconoscere ai figli nati fuori dal matrimonio diritti verso i genitori uguali a quelli che spettano verso i genitori coniugati, ma afferma che i diritti fondamentali del figlio verso i propri genitori derivano dal semplice fatto della procreazione, anche nel caso in cui questo fatto non si accompagni a quel progetto di filiazione che è insito nel matrimonio: la nascita quindi è condizione necessaria per attribuire al nato lo

status di figlio e a farlo entrare in una vera e propria famiglia199. Sotto questo aspetto, il principio dell' unicità dello stato di figlio - filo conduttore dell'intera riforma della filiazione del 2012/2013 - è riuscito a dare piena attuazione a quei principi costituzionali che vietano le disuguaglianze fondate sulla condizione della nascita ( artt. 2, 3, 30 Cost.), e ai principi presenti nelle fonti internazionali e pattizie, affermando a livello legislativo come il contenuto del rapporto di filiazione sia unico per tutti i figli, senza alcuna distinzione

198

M. DOSSETTI, L'accertamento della filiazione legittima tra automatismo e

principio volontaristico, in Giur. it, 2002, cit. p. 1; nello stesso senso v. C. M.

BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano, 2005, p. 345 ss; FORTINO, Diritto di famiglia, Milano, 1997, p. 348 ss.

199

A. NICOLUSSI- A. RENDA, Ragioni e implicazioni della "riforma della

filiazione, in La nuova disciplina della filiazione, Santarcangelo di Romagna, 2015,

derivante dall'essere concepiti in costanza di matrimonio e fuori di esso.

Trova piena affermazione, dunque, l'idea che il rapporto di filiazione merita di essere tutelato "come valore originale e non dipendente, qualunque ne sia il titolo"200, sostituendo alla tradizionale diade di figlio legittimo e figlio naturale, l'unica condizione di figlio senza aggettivi.

Come ho avuto modo di evidenziare nel capitolo precedente, parlare oggi di unificazione dello stato di figlio, significa primariamente, evidenziare che il figlio entra a far parte della famiglia dei suoi genitori, a prescindere dal fatto che sia stato concepito dentro o fuori dal matrimonio, con la conseguente attribuzione di identici diritti e doveri: il riconoscimento quindi di una stessa condizione personale201.

Lo stato di figlio ha altresì un altro significato, quello tradizionale, in base al quale si suole indicare la titolarità formale del rapporto di filiazione, in quanto giuridicamente accertato.

L'accertamento del rapporto di filiazione, ossia lo status in senso formale, rappresenta anch'esso un'esigenza primaria della persona, in quanto conferisce riconoscimento pubblico al rapporto di filiazione e permette che questo possa essere fatto valere erga omnes202, collocando di conseguenza la persona in una determinata relazione con i suoi genitori, la famiglia e la società.

Sotto tale profilo, avrò modo di sottolineare nel corso della trattazione, come la legge n. 219 del 2012 e il suo decreto attuativo, abbiano viceversa mantenuto in vigore le regole riguardanti la disciplina

200

Così P. ZATTI, Rapporto educativo ed intervento del giudice, in L'autonomia tra

famiglia e società, a cura di M. DE CRISTOFARO - A. BELVEDERE, Milano,

1980, p.208.

201

M. DOSSETTI, Lo stato di figlio e le azioni di stato: alcune novità, molti

interrogativi, in Giur. it., 2014, p. 1283.

202

dell'accertamento del rapporto di filiazione previste dall'impianto della riforma del 1975, che si caratterizzavano per il fatto che la filiazione legittima e naturale - ora filiazione dentro il matrimonio e fuori dal matrimonio - si diversificavano nettamente, ispirandosi la prima al principio dell'automatismo derivante dall'applicazione del regime delle presunzioni di paternità e concepimento, e la seconda basata su un atto volontario, il riconoscimento.

Invero, è il caso di sottolinearlo, la parificazione dello stato dei figli da parte dell'art. 315 c.c., ha sollevato fra gli interpreti non pochi dubbi sulla necessità di giungere parimenti all'unificazione della regole di accertamento della filiazione.

La dottrina si è divisa fra chi ha sostenuto la necessità di unificare le regole di accertamento203, ad esempio, consigliando di applicare alla filiazione legittima le stesse procedure di accertamento previste per la filiazione naturale al fine di applicare così il principio di uguaglianza, e chi, contrariamente, ha ritenuto che le discipline, seppur in apparenza discriminatorie, siano giustificate da rationes differenti, poiché basate su situazioni non equiparabili204.

Secondo quest'ultima prospettiva, dominante in dottrina, il riconoscimento dell'unicità dello stato giuridico dei figli, con la conseguente attribuzione di pari diritti, non porta dietro di sé una forzata parificazione delle regole dell'accertamento della filiazione: al contrario, valutando la ratio di queste regole si scorgerebbe come tali differenze siano soltanto baste su rationes diverse e come tali richiederebbero un trattamento differenziato, in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, che

203

L. LENTI, La sedicente riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, p. 201 ss.

204

V. M. SESTA, L'accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n.

154/2013, in Fam. dir., 2014, p. 454; C. M. BIANCA, Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, in Nuove leg. civ. comm., 2013, p. 518 ss.

impongono di trattare in modo non uguale situazioni diverse205. Una valutazione che porta, secondo siffatta corrente di pensiero, ad affermare come le distinzioni tuttora presenti tra le regole di accertamento della filiazione non siano discriminatorie, bensì siano giustificate dalla "diversità insita nella distinzione tra filiazione all'interno o fuori dal matrimonio"206.

L'accertamento della filiazione matrimoniale quindi, oggi come in passato, continua ad essere automatico, ossia indipendente dalla volontà dei genitori e consegue dall'atto di nascita, mentre per la filiazione fuori dal matrimonio continua a valere il principio volontaristico, dal momento che l'accertamento è conseguenza di un atto di riconoscimento dei genitori o di una dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Si può quindi rilevare come, riguardo tale profilo, il matrimonio mantenga la sua attitudine all'attribuzione automatica dello stato di figlio, senza che questo divenga elemento di discriminazione, capace di incrinare la raggiunta unicità dello stato di filiazione207.

Sotto altro aspetto, è possibile altresì evidenziare, come la riforma della filiazione, non abbia intaccato il principio secondo il quale è necessario la formazione di un titolo affinché si possa parlare di stato di filiazione. Continua difatti a perdurare il diverso sistema di formazione del titolo, dal quale dipende il sorgere degli effetti del rapporto di filiazione: tutt'ora si prevede che il titolo dello stato di figlio nato nel matrimonio si formi d'ufficio in sede di denuncia della nascita, mentre il titolo di filiazione non matrimoniale è lasciato alla

205

Interessanti a tal proposito sono le pronunce della Corte EDU, 7 febbraio 2013,

Fabrice v. France, le quali, nel giudicare della violazione dell'art. 14 CEDU, hanno

ritenuto che un trattamento diverso è discriminatorio se non ha un'oggettiva giustificazione, ossia non persegue uno scopo legittimo o non c'è una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo utilizzato e lo scopo che si vuole realizzare.

206

C. M. BIANCA, ult. op. cit., p. 518.

207

M. SESTA, L'accertamento dello stato di figlio dopo il decreto legislativo n.

volontà dei genitori, tanto che autorevole dottrina mette in evidenza come in tale situazione, il rapporto genitoriale si configuri quale "affare privato", data la facoltà in capo ai genitori biologici di farlo emergere o meno208

È possibile pertanto rilevare, in prima battuta, come i due significati di status sopra evidenziati, paiono trovarsi attualmente in una posizione tra loro speculare, poiché il godimento della condizione di figlio, è sì subordinato alla sussistenza dello status, ma l'attribuzione di una stessa condizione personale a tutti i figli è indipendente dalla modalità di accertamento dello stato, e può, di conseguenza, trovare attuazione anche se lo stato di figlio viene attribuito con regole diverse in base alle circostanza con cui avviene la generazione209.

2. L'accertamento della filiazione dentro il matrimonio: la