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AGENTI SEGRETI E MEMBRI DELL’INTELLIGENCE

LA RILEVANZA DELLA CATEGORIA DI INDIVIDUO-ORGANO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IMMUNITÀ FUNZIONALE:

3.3 (EX) AGENTI DIPLOMATIC

A) AGENTI SEGRETI E MEMBRI DELL’INTELLIGENCE

Quando si parla del trattamento di agenti segreti davanti a tribunali stranieri uno dei casi più risalenti (1840) è certamente quello che ha avuto luogo nel 1840 a carico di un cittadino britannico, McLeod, accusato di aver preso parte alla distruzione della nave americana Caroline, che gli Stati Uniti avrebbero impiegato per portare aiuti agli insorti canadesi in lotta contro la Gran Bretagna.

McLeod fu effettivamente processato dai giudici statunitensi, indipendentemente dalle accese proteste mosse dai legali di parte britannica, e nonostante le parti stessero ancora controbattendo sulla sua punibilità o meno alla luce dei principi di diritto internazionale310.

Successivamente, un caso altrettanto invocato dalla dottrina nell’analisi dei fondamenti dell’immunità funzionale è quello comunemente ricordato come Rainbow Warrior, dal nome della nave di Greenpeace affondata nel Porto di Auckland ad opera di due agenti segreti francesi.

Da questo episodio sorse un'accesa controversia tra Nuova Zelanda e Francia e, parallelamente, anche una disputa relativa a quale dovesse essere il trattamento dei due agenti francesi individuati come autori dell'attentato, dal momento che il governo neozelandese ritenne insufficienti le scuse ufficiali e le offerte risarcitorie della controparte. Nell'ambito della ulteriore questione della punibilità degli agenti segreti, tra

Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; iii) ogni altra persona definita quale “pubblico ufficiale” nel diritto interno di uno Stato Parte. Tuttavia, ai fini di alcune misure specifiche previste nel capitolo II della presente Convenzione, si può intendere per “pubblico ufficiale” qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione o fornisca un pubblico servizio, così come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato».

310

Così il Segretario di Stato Americano Webster: «the fact of having acted under public authority and in obedience to the orders of lawful superiors, must be regarded as a valid defence, otherwise individuals would be held responsible for injuries resulting from the acts of governments, and even from operations of public wars» (v. FOX, The Law of State Immunity, Oxford University Press, 2002, cit. p. 511).

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l'altro, nelle memorie depositate dalle parti si fa espresso riferimento al precedente caso McLeod.

Resta il fatto che gli agenti Mafart e Prieur furono comunque processati e condannati per questo episodio, pur ricevendo una condanna non eccessivamente afflittiva.

Data la particolarità dei primi esempi riportati, dunque, occorre verificare se, nella prassi più recente, vi sono elementi che possono fornire indicazioni più precise in merito al tema dell’immunità degli agenti segreti311

.

Come indicato in apertura di paragrafo, questi esempi sono frequentemente connessi con il trattamento degli agenti diplomatici o consolari, cui i servizi segreti vengono non di rado ad essere allineati.

A partire da una vicenda che ha avuto ampia risonanza e soprattutto una forte eco critica in Italia, per i responsabili dell’extraordinay rendition in danno dell’imam Abu Omar (2012) a Milano, sospettato di reati legati al terrorismo, per quanto concerne gli agenti della CIA coimputati, fu invocata proprio l’immunità funzionale, indipendentemente dalle caratteristiche dall’azione illecita ed occulta posta in essere sul territorio italiano. Si ricorda che la Cassazione, a riguardo, sostenne che «la sottrazione alla giurisdizione straniera per gli organi dello Stato in ipotesi inviante è prevista in specifici trattati312», al di fuori dei quali non esiste ancora una regola generale in tema di immunità funzionale.

Da un diverso punto di vista, anche in Kazemi313 uno dei tre imputati davanti alla Corte superiore del Québec era proprio il vice-capo dei servizi di intelligence del carcere iraniano di Evin, cui è stata accordata l’immunità dalla giurisdizione civile canadese nonostante le gravissime violazioni di diritti umani tra le accuse mosse dal figlio della giornalista uccisa.

Sebbene le ragioni di tali scelte, già delineate a proposito dell’immunità dei Capi di Stato, rendano il caso peculiare, resta il fatto che le motivazioni addotte dai giudici del Québec siano state estese in base allo State Immunity Act (SIA) anche a tutti gli individui-organi statali circa gli atti dagli stessi compiuti nell’esercizio di funzioni

311

V. anche Ali Saadallah Belhas et al. v. Moshe Ya’alon, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, judgement of 15 February 2008; (“former intelligence service chief”).

312 Cfr, pp. 36-37 del par 23.7 – diritto; Cass. Sez. V Penale, sentenza 19 settembre 2012 n. 46340. 313 Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran [2014] SCC 62

149 ufficiali314.

Se si guarda, d’altro canto, ad attività di spionaggio, come raccolta illecita di informazioni e materiali sensibili, gli Stati sono decisamente meno propensi ad accordare forme di protezione agli organi stranieri che se ne rendono responsabili. Anche gli agenti che svolgono anche funzioni diplomatiche o consolari hanno obiettivi conoscitivi di questo genere, ma ogni attività di documentazione avviene per vie legali, nonché soprattutto per fini leciti e non per sfruttare le informazioni con l’obiettivo di minare la stabilità del Paese di destinazione.

Sotto questo profilo la prassi è copiosa e, in particolare, si rimanda, per una valida ed esaustiva ricognizione, ad opere come quella di Franey315, peraltro espressamente citata in alcune delle decisioni giurisdizionali precedentemente prese in esame.

Una recente decisione della Corte del Western District of Pennsylvania (WDPA) del maggio 2014 può contribuire a chiarire alcune delle osservazioni appena svolte.

In tale occasione cinque membri della Chinese People’s Liberation Army (PLA) sono stati accusati di pirateria informatica, spionaggio industriale a danno di alcune aziende statunitensi del campo dei metalli e dell’energia nucleare e solare.

Il fatto che, nonostante la loro formale appartenenza alle forze militari, gli agenti cinesi sono stati incriminati, potrebbe essere un ulteriore indizio a favore della teoria per cui non tutti gli atti posti in essere in nome e per conto dello Stato di appartenenza rientrano della definizione di “official capacity” valida ai fini del riconoscimento dell’immunità funzionale316

.

La contrarietà a ricomprendere le attività di spionaggio tra quelle coperte da immunità funzionale per gli organi che le pongono in essere, del resto, è richiamata

314 Si richiama nuovamente il commento alla decisione della Corte superiore del Québec del 25 gennaio

2001 nel caso Kazemi ad opera di PAVONI R. (2011), Immunità degli Stati e danni psicologici subiti dai

familiari di vittime di gravi violazioni dei diritti umani all’estero: la decisione Kazemi della Corte superiore del Québec, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, pp. 393 – 399.

315 In particolare si veda a tal proposito il paragrafo “Prosecutions for Collecting Information” in

FRANEY, E.H. (2011) Immunity, Individuals and International Law. Which Individuals are Immune

from the Jurisdiction of National Courts under International law?, LAP Lambert Academic Publishing,

London, pp. 225 – 235.

316

Per una ricostruzione e commento al caso v. KEITNER C. (2014), Foreign Official Immunity and the

Chinese Cyberespionage Indictments, 21 maggio 2014. L’episodio, inoltre, sembra non essere affatto

rimasto isolato, cfr. Il Sole24Ore, “Usa, sei cittadini cinesi accusati di spionaggio industriale”, 19 maggio 2015.

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anche da buona parte della dottrina, che vedrebbe tale diversa opportunità come un uso distorto della forma di protezione accordata per l’esercizio di legittime funzioni pubbliche.

In tema di attività clandestine, o comunque di trattamento degli agenti segreti, infatti, si sottolinea che è condizione per il riconoscimento del beneficio in esame che le azioni poste in essere dall'individuo-organo siano tutelate dal diritto internazionale, o quantomeno lecite317.

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