IL CONCETTO DI «FUNZIONE UFFICIALE» TUTELATA: NATURA E LIMITI DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DAGLI ORGANI STATAL
2. ANALISI DELLE NORME CHE REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELL'ILLECITO ALLO STATO
2.1 IL PROGETTO DI ARTICOLI DEL 2001 SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI STAT
Prima di analizzare le norme del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti393 che interessano nella presente sede, alcune
the law of state responsibility and an essential condition for its operation», cfr. CRAWFORD, J. (2013)
State Responsibility. The General Part, Cambridge Studies in International and Comparative Law,
Cambridge 2013, cit. p. 49.
393 Il Progetto di articoli è stato adottato in seconda lettura dalla Commissione del Diritto Internazionale
nel corso della sua 53esima sessione (2001), al termine di un percorso di codificazione durato quasi mezzo secolo. Anche a sottolineare le diverse fasi e rielaborazioni del lavoro di codificazione, si possono tuttavia richiamare i nomi dei Relatori Speciali che, su incarico della Commissione del Diritto Internazionale, si sono occupati del presente tema, a partire da F. V. García Amador (1955 – 1962), Roberto Ago (1962 – 1979), W. Riphagen (1980 – 1986), G. Arangio-Ruiz (1987-1996) e J. Crawford (1997- 2001). Stante la vastità della letteratura su questo tema, meritano di essere richiamate le opere principali di cui si è tenuto conto allo specifico fine di elaborazione del presente capitolo, e che ivi saranno diffusamente citate. V. ad esempio, BONAFÉ B. (2009), The Relationship Between State and
Individual Responsibility for International Crimes, Martinus Nijho Publishers, 2009, CRAWFORD J.
(2013), State Responsibility. The General Part, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge 2013, nonché SPINEDI M., GIANNELLI A., ALAIMO M.L., a cura di (2006), La
codificazione della responsabilità internazionale degli Stati alla prova dei fatti - Problemi e spunti di riflessione, Giuffrè Editore, 2006. Quale testo di riferimento in ordine alla definitiva formulazione del
progetto di articoli, invece, si rinvia a quello approvato dalla CDI nel 2001, con il commentario ufficiale (Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries). Il testo delinea le c.d. “regole secondarie” in tema di responsabilità internazionale, ovvero le condizioni generali in presenza delle quali il diritto internazionale è in grado di accertare che uno Stato si è reso responsabile di un atto illecito e di derivarne precise conseguenze giuridiche; questo tipo di regole si distingue nettamente dalle regole primarie, rivolte invece a stabilire il contenuto degli obblighi internazionali e regole di condotta degli Stati. La differenza, introdotta dal Relatore Speciale Ago, può essere ben esplicata con le sue stesse parole, citate in apertura del commentario generale del Progetto di Articoli della Commissione del 2001: «the principles which govern the responsibility of States for internationally wrongful acts, maintaining a strict distinction between this task and the task of defining the rules that place obligations on States, the violation of which may generate responsibility … [I]t is one thing to define a rule and the content of the obligation it imposes, and another to determine whether that obligation has been violated and what should be the consequences of the violation».
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precisazioni iniziali relativamente all’impostazione generale dell’opera meritano di essere brevemente sottolineate.
Per quanto qui interessa, si pone prima di tutto in evidenza l’affermazione per cui il ruolo del diritto internazionale in materia di responsabilità risulta «distinct from the internal law of the State concerned in characterizing conduct as unlawful», cui si ricollega altresì la precisazione per cui «for the purposes of these articles, international responsibility results exclusively from a wrongful act contrary to international law»394.
Il fatto, dunque, che la responsabilità internazionale degli Stati che ci accingiamo a studiare riguardi unicamente il compimento di atti che sono contrari al diritto internazionale e non necessariamente (e in via esclusiva) al diritto interno, ci impone a questo punto di sottolineare una prima differenza sostanziale rispetto agli obiettivi del presente lavoro concernente l’immunità funzionale degli organi dello Stato dalla giurisdizione straniera.
L’immunità organica, infatti, è volta a tutelare l’operato dell’individuo-organo dall’esercizio della giurisdizione interna di uno Stato terzo, diretta ad accertare sul piano nazionale la sua responsabilità individuale e non l’eventuale responsabilità internazionale dello Stato di appartenenza395.
Per quanto si avrà modo successivamente di tornare sul tema del rapporto tra questi ordini di regole, è importante in questa fase ribadire che le norme del diritto internazionale concernenti la responsabilità dello Stato e dell’individuo vengono qui studiate proprio al fine di verificare, stanti le citate differenze strutturali, possibili insegnamenti comuni ad entrambe le discipline, soprattutto per quanto concerne la definizione delle funzioni statali oggetto di particolare tutela.
Le norme che interessano principalmente ai nostri fini sono contenute nella parte prima e nella parte quarta del Progetto di Articoli396.
394 Cfr. General Commentary al Progetto di articoli, pp. 2-3.
395 Queste considerazioni hanno avuto un differente peso nei lavori della dottrina che si è occupata del
tema dell’immunità funzionale, soprattutto se si considerano le posizioni degli autori che riconducono l’immunità dell’individuo-organo a quella generale dello Stato (v. Fox, Keitner, Douglas). Non mancano, tuttavia, autori che, anche a partire da tale punto di vista, hanno ritenuto opportuno sottolineare il differente contesto in cui operano le norme in materia di responsabilità: per una critica del legame tra regole di attribuzione e regole relative all’immunità statale si veda, ad esempio, DOUGLAS Z. (2012),
State Immunity for the Acts of State Officials, in British Yearbook of International Law, pp. 13 – 16. 396Il Progetto di articoli è suddiviso in quattro parti:
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Si procederà, in primo luogo, ad analizzare la rilevanza delle regole in materia di attribuzione allo Stato della condotta di organi agenti in nome e per suo conto, per poi valutare se vi sono norme generali relative alla loro concreta applicabilità al trattamento dell’individuo-organo davanti ai giudici nazionali, che possono essere ricondotte anche alla materia dell’immunità oggetto del presente studio.
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2.2 LE REGOLE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELL'ILLECITO: NATURA E