5. L’IMPOSTAZIONE DELLA RICERCA
5.2 LIMITAZIONI ED ECCEZIONI IN TEMA DI IMMUNITÀ: LE RAGIONI DI UN'ESCLUSIONE
L’impostazione che si è deciso di seguire nello sviluppo della presente ricerca, si è in parte accennato, è di comparazione e sintesi tra le considerazioni di vario segno che sono state elaborate con riferimento al fondamento dell’immunità ratione materiae, così come dei suoi principali elementi definitori.
Per tali ragioni, si ritiene che l’approccio alla totalità delle questioni che possono venire in rilievo nello studio dell’argomento, quanto ad esso preliminari o conseguenti,
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rischierebbe di rendere eccessivamente ampio lo spettro di indagine e difficoltoso lo sforzo di sintesi che si intende compiere. Conseguentemente le linee di approfondimento lungo le quali sarà condotta la ricerca confluiranno nella definizione di concetti tanto essenziali quanto antecedenti rispetto ad ogni ulteriore elaborazione.
Oltre alle singole questioni già anticipate che saranno sviluppate nel testo dei capitoli successivi, in questa sede preme sottolineare che il tema delle criticità e possibili eccezioni al riconoscimento dell’immunità funzionale degli organi dello Stato non sarà oggetto di dedicato approfondimento.
Per quanto non si dubiti dell’estrema rilevanza ed attualità dell’argomento, infatti, che si rivela essere al centro di una parte consistente della prassi recente in materia di immunità, ci sembra che questo rappresenti comunque un problema successivo alla compiuta definizione delle condizioni in presenza delle quali l’immunità può essere riconosciuta60.
In altri termini, pare opportuno prima chiarire la regola, e poi valutare le possibili eccezioni che possono eventualmente essere lette come sua conferma.
Per tale motivo, così come per ragioni di economia e razionalizzazione del lavoro, dunque, non si andranno a valutare criticamente anche tutti i casi in cui l’immunità dell’individuo-organo non può essere riconosciuta e le relative argomentazioni, soprattutto con riferimento alle ipotesi di commissione di crimini di diritto internazionale.
Ciononostante, è bene altresì chiarire, parte della prassi concernente limitazioni ed eccezioni all’immunità sarà comunque diffusamente richiamata nel prosieguo della ricerca, proprio perché spesso contenente l’interpretazione di principi rilevanti a livello più generale e quindi anche ai fini specifici della presente ricerca.
Quello che si è preferito non riservare ad apposita trattazione nella presente sede,
60 Anche la Commissione del Diritto Internazionale ha dimostrato di seguire un approccio analogo,
scegliendo di dedicarsi al tema delle eccezioni e limitazioni al riconoscimento dell’immunità solo dopo averne studiato i principali elementi definitori: «the issue of limitations and exceptions to immunity should be addressed once the analysis of the normative elements of immunity ratione personae and immunity ratione materiae has been completed. This is for the obvious reason that only after examining the basic elements that define the general regime applicable in abstract terms to immunity from foreign criminal jurisdiction is it possible to address the complex question of whether that general regime may be subject to limitations and exceptions. In addition, it has been pointed out that the issue of limitations and exceptions to immunity must be analysed both comprehensively and with reference to the two types of immunity referred to above» (cfr. Fifth Report Escobar Hernandez (2016), par. 10).
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in sostanza, è la compiuta esplicazione delle diverse teorie, atti legislativi e prassi giurisprudenziale in merito ai casi in cui l’immunità, che in linea di principio sarebbe ordinariamente affermata, non può essere riconosciuta61, soprattutto data la complessità
61 Sintetizzare lo stato attuale delle conoscenze sulla materia è tutt’altro che semplice, posto che
l’esistenza e le limitazioni al riconoscimento delle immunità agli organi dello Stato, soprattutto quando sospettati di aver commessi gravi crimini internazionali, è uno dei settori su cui si concentrano maggiormente le elaborazioni della dottrina e le decisioni di maggior rilievo della giurisprudenza. Tanto è vero che ampie trattazioni sono state dedicate al singolo argomento individualmente considerato: si vedano, ad esempio, le opere di FRULLI M. (2007), Immunità e crimini internazionali: l'esercizio della
giurisdizione penale e civile nei confronti degli organi statali sospettati di gravi crimini internazionali,
Torino, Giappichelli Editore; VAN ALEBEEK R. (2007), The Immunity of States and Their Officials in
International Criminal Law and International Human Rights Law, Oxford University Press; AKANDE
D., SHAH S. (2011), Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts, in European Journal of International Law, Vol. 21 n. 4; PEDRETTI R. (2015), Immunity of Heads of State
and State Officials for International Crimes (Developments in International Law), Leiden, Brill - Nijhoff;
Lam edition. Con riferimento alla prassi legislativa, invece, il tema delle limitazioni e delle eccezioni al riconoscimento dell’immunità è preso in considerazione da una serie di convenzioni internazionali ad essa relative, come le Convenzioni di Vienna sulle immunità diplomatiche (1961) e sulle missioni speciali (1969), la Convenzione delle Nazioni Unite sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (2004), così come negli statuti di alcuni tribunali internazionali, il cui esempio più rilevante è certamente rappresentato dall’articolo 27 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che ha a sua volta influenzato anche la legislazione adottata a livello interno da alcuni ordinamenti nazionali (per un ulteriore approfondimento v. GAETA, CASSESE, JONES (2002), The Rome statute of the International
Criminal Court: a commentary, Oxford University Press, 2002; LANCIOTTI, A. (2013) La Corte penale internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario, Torino, Giappichelli
Editore). In merito alla prassi giurisprudenziale, che, invece, come accennato, sarà comunque citata per alcuni casi nel corpo del presente lavoro, data la rilevanza delle argomentazioni sviluppate in alcune di tali sentenze, le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Mandato d’arresto (Congo
c. Belgio) o delle Immunità giurisdizionali degli Stati (Germania c. Italia) sono certamente tra le più note,
così come quelle della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei casi Jones e Al-Adsani. Ben più numerose, poi, sono le sentenze delle corti nazionali che spesso sono giunte a negare il riconoscimento dell’immunità dalla propria giurisdizione dell’individuo-organo straniero accusato di gravi crimini internazionali. Anche la Commissione del Diritto Internazionale si è recentemente occupata dell’argomento nel contesto del suo quinto report (2016) sull’immunità degli organi dello Stato dalla giurisdizione penale straniera, Fifth Report of the Special Rapporteur, Ms. Concepción Escobar
Hernández (68th session of the ILC, 2016 - A/CN.4/701); la Commissione ha chiarito, tra le altre cose, la
differenza tra le limitazioni (legate alle caratteristiche fondamentali dell’istituto) ed eccezioni (elementi introdotti dal contesto esterno) al riconoscimento dell’immunità, prendendo altresì in esame casi concreti in cui queste ipotesi particolari sono state invocate. Se si guarda, infine, alle ragioni per cui il tema desta così tanto interesse nella dottrina e giurisprudenza internazionali, è bene anche solo accennare alle difficoltà di considerare separatamente immunità e impunità, tutela del diritto di accesso alla giustizia e del diritto alla riparazione per la violazione subita, rispetto delle norme internazionali di jus cogens. Nonostante le considerevoli pressioni in tal senso (tra le quali si può citare, in particolare, la giurisprudenza italiana sulle richieste di risarcimento dei danni subiti dalle vittime italiane della Germania nazista – da ultimo con una sentenza della Corte costituzionale, n. 238 del 2014, ulteriormente confermata anche dalla Corte di cassazione n. 15812/16 del 3 maggio 2016 che pone addirittura in discussione il giudicato della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Germania c. Italia, «pur riconoscendosi che la
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di bilanciamento tra principi fondamentali e istanze di tutela che questi temi sono in grado di sollevare.
Posto che tali aspetti, in attuale e continua evoluzione, sono già stati oggetto di specifica attenzione da parte della giurisprudenza e della dottrina, la scelta è stata effettuata con riserva e speranza di poter rielaborare il presente lavoro in una fase successiva e con l’opportunità di approfondire con la dovuta attenzione anche il problema delle eccezioni al riconoscimento dell’immunità, anche attraverso il confronto con i risultati acquisiti al termine della corrente fase della ricerca.
In conclusione, posto che in questo capitolo introduttivo, da un lato, sono stati accennati alcuni problemi preliminari rispetto allo studio dell’immunità funzionale degli organi dello Stato dalla giurisdizione straniera e, dall’altro, si è chiarito quali argomenti, invece, non potranno formare oggetto di valutazione nell’ambito del lavoro, è ora possibile procedere con la ricerca così come delineata, partendo quindi dallo studio della dottrina e delle differenti teorie in essa ravvisabili, e sviluppando sulla base di quanto emerso e sintetizzato nel capitolo successivo le conseguenti linee conduttrici della ricerca.
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vincolatività, ex art. 1, legge 17 agosto 1957 n. 848, delle decisioni della CIG, in quanto organo dell’ONU, costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, l’Italia ha consentito in favore delle organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, va nondimeno affermata la perdurante operatività della barriera costituita dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione», p. 6) risulterebbe ancora tutt’altro che compiutamente ed univocamente affermata.