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agricoltura del Parlamento Europeo

Nel documento Rapporto sullo stato dell'agricoltura. 2012 (pagine 105-107)

Successivamente alla presentazione delle proposte legislative si segnalano un concept

paper diffuso dalla Commissione nell’ambito

del Consiglio agricolo di maggio 2012, un testo consolidato della Presidenza danese di giugno dello stesso anno che raccoglie le principa- li modifiche alle proposte di regolamento che hanno ricevuto il maggiore consenso da par- te degli Stati membri e il progetto di relazione presentato dal relatore Luis Manuel Capoulas Santos alla Commissione Agricoltura del Par- lamento Europeo (COMAGRI) lo scorso 19 giu- gno (European Parliament, 2012).

Il concept paper rappresenta un documento della Commissione (scaricabile dal sito del- la DG AGRI http://ec.europa.eu/agriculture/ cap-post-2013/legal-proposals/concept-pa- per-on-greening_en.pdf) di ridiscussione delle proposte legislative riguardanti il greening. Le modifiche proposte tendono a dare maggiore flessibilità agli Stati membri.

Le novità più rilevanti riguardano l’innalza- mento della soglia al di sopra della quale im- porre l’obbligo di diversificazione (oltre 10 ettari) e la possibilità di vedere riconosciuti come greening gli impegni agro-ambientali sottoscritti nell’ambito del secondo pilastro o nell’ambito di un regime nazionale di certifica- zione ambientale. Affinché siano riconosciuti nell’ambito del primo pilastro occorre che gli

impegni vadano oltre quelli previsti dal gree-

ning (che costituisce il baseline per le misu-

re agro-ambientali del secondo pilastro), che coinvolgano l’intera azienda e che si tratti di un tipo di impegno comparabile a quello previsto dal greening.

La Presidenza danese, dal canto proprio, lo scorso 8 giugno ha pubblicato una versione ri- vista della proposta di regolamento sui paga- menti diretti con le modifiche attorno alle quali è stato raccolto il maggior numero di consen- si da parte degli Stati membri (il cosiddetto

stock-taking) (Council of the European Union,

2012), che ingloba le modifiche proposte dalla Commissione e richiama molti dei cambiamen- ti proposti dal relatore della COMAGRI.

Quest’ultimo documento, presentato al Parla- mento Europeo il 19 giugno, contiene una serie di emendamenti che sostanzialmente mirano a limitare il potere discrezionale della Commis- sione, riducendo il numero e l’ambito d’azione degli atti delegati per mezzo dei quali l’esecu- tivo è chiamato a decidere su numerosi aspetti applicativi della riforma. Allo stesso tempo, la proposta aumenta la flessibilità concessa agli Stati membri e conferma il ruolo del Parlamen- to Europeo in tema di bilancio e nella proce- dura di co-decisione in tema di politica agrico- la. Le modifiche più importanti proposte dalla COMAGRI riguardano, innanzitutto, le modalità di calcolo della convergenza tra Paesi con un sistema differenziato a seconda di come si col- loca l’aiuto medio ad ettaro nazionale rispetto alla media UE (e non rispetto al 90% della me- dia UE come propone la Commissione).

Nessun Paese potrà trovarsi ad un livello inferiore al 65% della media comunitaria. Per l’Italia ciò si tradurrebbe in un lieve aumento del massimale nazionale rispetto alle proposte della Commissione (ma sempre inferiore all’at- tuale dotazione di bilancio)4.

4 Secondo le modifiche contenute nel progetto di relazione,

a regime il massimale dell’Italia si attesterebbe a 3.886 milioni di euro rispetto ai 3.842 milioni della proposta della Commissione di ottobre 2011.

Altra modifica importante riguarda la defi- nizione di agricoltore attivo, per la cui indivi- duazione viene proposta l’eliminazione del riferimento alla quota di aiuti sui proventi extra- agricoli; vengono invece riprese le disposizioni già ora contenute nel Regolamento 73/2009, aggiungendo una lista di soggetti sicuramente “non attivi” a meno di prova contraria.

Spetta tuttavia agli Stati membri stabilire criteri adeguati per garantire che non siano concessi pagamenti agli agricoltori non attivi. L’altra novità riguarda il capping, per il quale si propone di aumentare dal 70 all’80% il ta- glio sugli aiuti oltre 250.000 euro e di fissare a 300.000 euro l’ammontare complessivo di aiuti che ciascun agricoltore può ricevere.

La Commissione agricoltura, poi, stabilisce che i fondi non utilizzati del pagamento verde e di quello per le zone con vincoli naturali posso- no essere trasferiti al secondo pilastro in favore della medesima tipologia di interventi.

Ancora, i Paesi che attualmente applicano il regime di pagamento unico regionalizzato pos- sono non adottare la regionalizzazione prevista dalla riforma e mantenere i vecchi titoli (che al- trimenti scadrebbero il 31 dicembre 2013). La progressiva trasformazione dei pagamenti sto- rici in pagamenti forfetari regionalizzati dovreb- be riguardare inizialmente il 20% del valore dei pagamenti storici e non il 40% come proposto dalla Commissione.

Inoltre, a regime (2019) i diritti all’aiuto di base nell’ambito di una regione possono discostarsi fino al 20% dal valore unitario medio (in altre parole, non necessariamente si deve raggiun- gere un valore uniforme).

Infine, viene prevista una limitazione alle per- dite per azienda imponendo che i diritti all’aiuto attivati nel 2019 non possono essere inferiore di oltre il 30% rispetto a quelli attivati nel 2014.

Il progetto di relazione permette agli Stati membri di aumentare il massimale da dedicare ai pagamenti verdi, alle zone con vincoli natu- rali e a quello per i giovani agricoltori, al fine di dare priorità nei pagamenti a soggetti indivi-

duati dallo stesso Stato membro. Riguardo ai pagamenti verdi, così come già indicato dalla Commissione Europea, sono considerate verdi di default le aziende che partecipano a regimi di certificazione ambientale nazionali o regio- nali e quelle già coinvolte nelle misure agro- ambientali del secondo pilastro. In quest’ulti- mo caso, nel regolamento sullo sviluppo rurale dovrà essere inserito un emendamento per evi- tare il doppio pagamento e per assicurare che le misure agro-ambientali del secondo pilastro vadano oltre le pratiche per l’inverdimento.

Le colture da inserire nella diversificazione passano da 3 a 2 per le aziende da 5 a 20 ettari. Nessuna delle colture dovrà coprire meno del 10% della superficie a seminativo.

Rimangono 3 le colture della diversificazione per le aziende con superficie superiore a 20 ettari. In questo caso la coltura principale non potrà coprire più del 70% e le due più impor- tanti, insieme, non più del 95%.

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione le aziende con una superficie a seminativo in- feriore a 5 ettari e quelle superiori a 50 ettari e per le quali più dell’80% della superficie am- missibile dell’azienda è coperta da prati per- manenti, pascoli storici o colture permanenti. Restano in piedi le altre esclusioni previste dal- la Commissione.

Tra le pratiche benefiche per l’ambiente e il clima si inserisce anche l’obbligo di mantenere le colture permanenti (oliveti, vigneti o frutteti) associate a pratiche agronomiche minime.

Infine, gli obblighi relativi alle aree di interes- se ecologico riguardano solo le aziende con una superficie ammissibile superiore a 20 et- tari. La percentuale di superficie da destinare a queste aree viene ridotta da 7 a 5% nel caso di impegno preso collettivamente da un gruppo di produttori su superfici adiacenti.

Tra le superfici escluse dall’obbligo si inse- riscono quelle coperte da colture che fissano l’azoto.

Nel pagamento per i giovani agricoltori cade il limite dei 25 ettari (che aumenta a 50 ettari),

Capitolo 2. La pac post 2013: i principali temi del dibattito

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mentre il regime per i piccoli agricoltori viene proposto che sia volontario anche per gli Stati membri. Inoltre, aumenta l’ammontare massi- mo di aiuto che può essere erogato come aiuto forfetario per i piccoli (dal 15 al 25% del paga- mento medio a beneficiario e da 3 a 5 ettari nel caso di aiuto medio a ettaro) per un ammontare massimo di 1.500 euro (da 1.000) attingendo, se del caso, al massimale per il pagamento di base nella misura massima del 15% (dal 10% della proposta della Commissione).

Infine, i pagamenti accoppiati possono esse- re concessi anche in settori/regioni particolar- mente importanti per l’ambiente, il clima o la biodiversità e nella misura necessaria a mante- nere gli attuali livelli di occupazione (in alterna- tiva o in aggiunta al mantenimento dei livelli di produzione). Inoltre, possono essere concessi anche a chi nel 2010 deteneva titoli speciali. Entro il 9 luglio dovranno essere presentati gli emendamenti in Commissione agricoltura. Il rapporto definitivo è atteso per novembre.

2.3 Il processo

Nel documento Rapporto sullo stato dell'agricoltura. 2012 (pagine 105-107)