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La politica fiscale per il settore agricolo: obiettivo di consolidamen-

il settore agricolo

3.3.2 La politica fiscale per il settore agricolo: obiettivo di consolidamen-

to dei conti pubblici

Nell’anno 2011, sono state introdotte alcu- ne misure fiscali che hanno riguardato anche il settore agricolo (tabella 3.11). In particolare, la L. 214/2011, che ha concretizzato la manovra economica di risanamento, ha sancito la com- partecipazione del settore agricolo all’obiettivo di consolidamento dei conti pubblici nazionali. Le misure introdotte dalla legge hanno riguar- dato l’applicabilità delle deduzioni IRAP solo al

Tabella 3.10 - I principali provvedimenti per la politica di competitività del settore agricolo

proVVeDiMenti

tipologia Argomento

D.M. n. 4442 del 20 giugno 2011 Disposizioni urgenti per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli verificatisi in Germania.

D.M. n. 4670 del 1 luglio 2011 Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria 2011. D.M. n. 5460 del 03/08/2011 Disciplina Ambientale nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Settore ortofrutta D.M. n. 5462 del 03/08/2011 Controllo norme di commercializzazione ortofrutta - Manuale delle procedure

D.M. n. 5464 del 03/08/2011 Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari D.M. n. 5465 del 3 agosto 2011 Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari. D.M. n. 5389 del 01 agosto 2011 Attuazione dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della “Grappa”

D.M. n. 5388 del 01 agosto 2011 Attuazione dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del “Brandy italiano”

Capitolo 3. Le politiche di settore

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reddito d’impresa, escludendo in tal modo una discreta fascia di agricoltori che operano a tas- sazione catastale.

È stato previsto, poi, sul lato previdenziale, l’incremento delle aliquote contributive del- lo 0,3% per anno fino al raggiungimento della quota del 22% nel 2018, mentre è stata previ- sta l’abolizione, sempre per la stessa data, del trattamento agevolato riservato ai giovani.

La misura più consistente rimane quella derivante dall’anticipazione5 dell’applicazione

dell’Imposta Municipale propria (IMU) (tabella 3.12) che sostituisce l’Imposta Comunale su- gli Immobili, e anche l’IRPEF e le addizionali6

dovute, e, in aggiunta, essa sarà versata an- che per i fabbricati rurali che, finora, erano stati esentati dalla vecchia ICI.

Con l’entrata in vigore dell’IMU, la redditività delle costruzioni rurali non rientra più in quel- la dei terreni7, per cui sia abitazioni rurali sia

5 Di due anni rispetto a quanto previsto dal DLgs 23/2011.

6 In relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati.

7 Abrogazione dell’art. 23 del D.L. 207/2008.

fabbricati strumentali sono stati assoggettati all’imposta con un’aliquota del 4 per mille nel primo caso e del 2 per mille nel secondo, sal- vo che i comuni non adottino diverse dispo- sizioni regolamentari8. Con l’emendamento

all’art. 9, comma 8 del DLgs 23/2011 è sta- ta, poi, confermata l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n° 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmen- te montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT. In altre parole, viene eliminato il riferimento altimetrico ai comuni montani e l’esenzione, inizialmente riserva- ta ai comuni ubicati in zone montane sopra i 1000 metri di altitudine, in questo modo vie- ne estesa ad una platea più ampia di comuni montani o parzialmente montani.

L’esenzione dall’imposta è prevista, anche,

8 Variabili da 0,2% a 0,6% nel primo caso e riducibile a 0,1%

nel secondo.

Tabella 3.11 - I contenuti della legge 214/2011 di interesse per il settore agricolo

Argomento riferimento normativo sintesi

Agevolazioni fiscali in merito al lavoro di donne e giovani.

Art. 2 Legge 22 dicembre 2011,

n.214. Deduzione di una quota dell’IRAP, relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni già spettanti, per il calcolo del reddito d’impresa e dall’IRES. Incremento dotazione fondo

di garanzia PMI. Art 3 Legge 22 dicembre 2011, n.214. Viene incrementato il fondo di garanzia per la PMI. Agevolazioni in materia di spese

di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Art. 4 Legge 22 dicembre 2011,

n.214. Detrazione dall’IRPEF delle spese per la ristrutturazione edilizia. Limitazioni all’uso di contante. Art 12 Legge 22 dicembre 2011,

n.214. Introduzione di un tetto massimo per l’utilizzo di contante. Accise. Art. 15 Legge 22 dicembre 2011, n.214. Vengono aumentate le accise sui carburanti.

Rideterminazione aliquote previdenziali

lavoratori coltivatori diretti. Art. 24 Legge 22 dicembre 2011, n.214. Vengono aumentate le aliquote contributive dei coltivatori diretti. Misure per le micro, piccole e medie

imprese. Art. 39 Legge 22 dicembre 2011, n.214. Concessione di garanzia di diretta e controgaranzia. Imposta municipale propria (IMU). Art. 13 Legge 22 dicembre 2011,

n.214 e Art 4 Legge del 26 aprile 2012, n.44

Istituita un’imposta sugli immobili, che colpisce anche i fabbricati rurali.

per i terreni montani, classificati in base all’al- titudine riportata sempre dall’ISTAT e alla red- ditività, ricadenti in Comuni la cui individuazio- ne è demandata ad un decreto ministeriale a cura del Ministero delle Finanze, che potrebbe anche disegnare una mappa diversa rispetto all’elenco statistico di riferimento dove di co- muni interessati ne ricadono circa 4.200.

Considerato, però, che non tutte le costru- zioni agricole sono iscritte al catasto fab- bricati, ma, al contrario, una buona parte di esse è rintracciabile solo dal catasto terreni, per cui mancando il valore della rendita, si rende anche impossibile la determinazione della base imponibile, si prospetta la solu- zione di applicare una rendita standard per le abitazioni rurali, che riprende quelle già usate in generale per le abitazioni e di assu- mere come riferimento per i fabbricati stru- mentali, un valore determinato con metodo contabile9. Il primo passo sarà quello di far

transitare tutti gli immobili rurali, presenti nel catasto terreni, al catasto fabbricati, per poi determinarne la rendita, entro il 30 novembre 2012. Sui terreni agricoli, è prevista l’esen- zione dall’IMU per quelli di valore fino a sei- mila euro, attribuibile alla dimensione media dell’ettaro, e riduzioni della base imponibi- le fino al valore massimo di 32mila euro; la franchigia è prevista per i terreni agricoli pos-

9 Con la difficoltà che molte aziende agricole non “utilizzano”

scritture contabili.

seduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali – articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e succes- sive modificazioni – iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. In linea generale, sui terreni, l’IMU si applica con una rivalutazione del reddito dominicale del 25% e con un aumento del coefficiente moltiplicatore del 44% circa, da 75 a 135. Il coefficiente moltiplicatore scende a 110 nel caso in cui i titolari del terreno agricolo siano coltivatori diretti ed IAP iscritti alla previden- za agricola (art. 13, co. 5, L. 214/2011).

Il testo normativo conferma, in ogni caso, la specificità della tassazione nel settore agricolo, a fronte dell’obiettivo del Ministero dell’economia e delle finanze di omogeneiz- zare i modelli impositivi tra tutti i settori. La scelta di differenziare, fortemente voluta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conferma la strategicità della leva fiscale nella politica agricola nazionale, valo- rizza le professionalità presenti in agricoltura e rispetta le diverse funzioni delle strutture produttive agricole e la mobilità dei fattori produttivi esistenti in agricoltura.

Con la L. 111/2011, il legislatore è interve- nuto introducendo anche due misure per le imprese agricole in difficoltà: a) l’esdebita-

zione, che consente di usufruire di altre mi-

sure di assistenza tecnica già presenti per le imprese di altri settori economici; b) la tran-

sazione fiscale, che consente agli operatori

Tabella 3.12 - Applicazione dell’IMU al settore agricolo per tipologia di immobile: i contenuti della legge 214/2011 e del disegno di legge 16/2012, convertito in L.44/2012

immobile rivalutazione rendita catastale Moltiplicatore Aliquota

Terreni agricoli 25% 110 Iap o CD 135 altri 0,76%

Fabbricati rurali uso strumentale 5% 60 0.20%

Prima casa 5% 160 0.40%

Altri immobili 5% 160 0.76%

Capitolo 3. Le politiche di settore

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agricoli l’individuazione di una soluzione con cui meglio definire la propria posizione debi- toria. L’obiettivo è stato quello di consentire alle aziende agricole di poter richiedere l’o- mologazione di accordi di ristrutturazione del proprio debito e di proporre un pagamento dilazionato o parziale dei tributi10e dei contri-

buti per la parte di debito avente natura chiro- grafaria11. Con questa iniziativa del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, si estendono i due importanti istituti di diritto fallimentare citati, di cui avevano beneficiato, finora, solo gli imprenditori commerciali, an- che all’agricoltura.

10 Eccezion fatta per i tributi riferiti a risorse proprie UE.