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I PRINCIPALI TEMI DEL DIBATTITO

Nel documento Rapporto sullo stato dell'agricoltura. 2012 (pagine 101-105)

mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione) non vengono svolte le attivi- tà minime previste dallo Stato membro. Sono considerati attivi per definizione coloro che ri- cevono meno di 5.000 euro all’anno.

La definizione di agricoltore attivo da parte della Commissione ha suscitato molte per- plessità, condivise anche dalla Corte dei Con- ti europea (Corte dei Conti Europea, 2012), in merito alla sua concreta applicabilità (le diffi- coltà sono dovute, ad esempio, alla necessità di incrociare dati di natura e fonte diversa) e alla sua controllabilità. Restano inalterati i re- quisiti minimi per avere concessi i pagamenti diretti in termini di importo o di superficie (per l’Italia almeno 100 euro di aiuti all’anno).

La proposta, poi, sfidando la forte opposizio- ne di alcuni Stati membri, introduce il criterio della riduzione progressiva e del livellamento dei pagamenti diretti (il cosiddetto capping) stabilendo che i pagamenti diretti ricevuti da un agricoltore in un anno sono ridotti nella ma- niera seguente:

Dall’importo degli aiuti da sottoporre a cap-

ping vanno esclusi i salari e ogni altro onere

legato alla forza lavoro salariata e i pagamenti verdi (di cui si dirà tra poco).

Gli importi ricavati dal capping andranno ad incrementare, in ciascuno Stato membro, le ri- sorse comunitarie per lo sviluppo rurale.

Viene inoltre prevista la flessibilità tra pilastri che permette a tutti i Paesi di trasferire an- nualmente fino al 10% del proprio massimale nazionale per il primo pilastro in favore del se- condo e solo ai Paesi che hanno un livello di sostegno inferiore al 90% della media UE di

trasferire fino al 5% della dotazione nazionale per lo sviluppo rurale al primo pilastro.

Il sistema dei pagamenti diretti

L’elemento più qualificante della proposta, ma anche quello più controverso, riguarda il nuovo regime dei pagamenti diretti che preve- de l’abolizione del pagamento unico e la sua sostituzione con un set di aiuti, alcuni facolta- tivi (pagamento per le zone soggette a vincoli

naturali, aiuto accoppiato) che si affiancano

agli aiuti obbligatori: pagamento di base, che raccoglie l’eredità del pagamento unico nella sua funzione di sostegno al reddito, pagamen-

to verde, corrisposto agli agricoltori che hanno

diritto al pagamento di base e che effettuano alcune pratiche agricole benefiche per l’am- biente e per il clima, e pagamento per i giovani

agricoltori.

Gli Stati membri devono inoltre istituire un regime forfetario per i piccoli agricoltori al quale gli agricoltori possono decidere di acce- dere su base volontaria. A ciascuna di queste componenti è attribuita una data percentuale del massimale nazionale. Il pagamento verde è finanziato con il 30% del massimale, ai gio- vani agricoltori è destinato fino al 2%, l’aiuto accoppiato può raggiungere (in Italia) il 10%, mentre alle zone svantaggiate non può essere destinato più del 5%. Al regime per i picco- li agricoltori non può essere dedicato più del 10% del massimale nazionale attraverso un taglio lineare operato solo sui pagamenti base nel caso in cui le risorse risparmiate sugli aiuti non corrisposti non fossero sufficienti a sod- disfare le richieste di coloro che accedono al regime. Al pagamento base è destinata una quota residuale degli aiuti, ciò che resta dopo aver sottratto al massimale nazionale le risorse necessarie a finanziare gli altri aiuti del pac- chetto, variabile tra il 53% ed il 70%1.

1 In realtà, il massimale per il pagamento di base può

attestarsi su una quota inferiore al 53% perché, come vedremo tra breve, esso può essere usato per finanziare il regime per i piccoli agricoltori.

Ammontare pagamenti riduzione proposta Oltre 150.000 Euro e fino a 200.000 Euro -20% Quota oltre 200.000 e fino a 250.000 Euro -40% Quota oltre 250.000 Euro e fino a 300.000 Euro -70%

Capitolo 2. La pac post 2013: i principali temi del dibattito

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Pagamento base

Per vedersi assegnati diritti all’aiuto nell’am- bito del regime del pagamento di base occorre presentare domanda entro il 15 maggio 2014. Condizione necessaria per ricevere diritti all’a- iuto è avere attivato nel 2011 almeno un dirit- to nell’ambito del regime di pagamento unico, nello stesso anno, avere coltivato esclusiva- mente ortofrutticoli o vite (che erano esclusi a quel tempo dal regime di pagamento unico).

Il regime di pagamento di base può essere applicato a livello nazionale o regionale. Le re- gioni dovranno essere definite “secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratte- ristiche agronomiche ed economiche, il poten- ziale agricolo regionale o la struttura istituzio- nale o amministrativa” (art. 20 della proposta sui pagamenti diretti)2. In caso di applicazione

regionale, si dovrà procedere alla suddivisio- ne del massimale nazionale tra le regioni in- dividuate, che potrà avvenire mediante tappe annue progressive. I diritti all’aiuto detenuti nell’ambito del regime di pagamento unico cesseranno di esistere al 31 dicembre 2013.

Per tenere conto della necessità di ridurre le disuguaglianze nel valore unitario dei diritti all’aiuto detenuti da ciascun agricoltore di uno Stato membro/regione, viene previsto che a partire dal 2014 tutti i diritti all’aiuto che rica- dono nel regime del pagamento di base do- vranno avere un valore unitario uniforme (la regionalizzazione). Il valore di tale pagamento base è determinato annualmente dividendo il massimale nazionale/regionale di ciascun anno attribuito al pagamento di base per il numero di diritti all’aiuto assegnati a livello nazionale/regionale. Per ovviare agli effetti negativi di una redistribuzione così repentina, agli Stati membri che attualmente applicano il regime di pagamento unico secondo il criterio storico viene permesso di giungere al valore unitario uniforme dell’aiuto entro il 2019, me- diante tappe progressive. Tuttavia, già dal pri-

2 COM(2011)625 definitivo

mo anno almeno il 40% del valore di ciascun diritto all’aiuto dovrà essere calcolato su base forfetaria.

Pagamento verde

Per migliorare le prestazioni ambientali della PAC, viene stabilito che gli agricoltori che han- no diritto al pagamento di base sono “tenuti” ad applicare delle pratiche agricole benefiche per l’ambiente e per il clima.

Si tratta della componente di inverdimento dei pagamenti diretti (il cosiddetto greening) a sostegno di pratiche obbligatorie volte a conseguire obiettivi climatico-ambientali che vanno al di là della condizionalità e che rap- presentano il baseline sulle quali costruire le misure agro-ambientali del secondo pilastro. La mancata realizzazione delle pratiche “ver- di” inciderà non solo sul livello del pagamento verde ma sull’importo del pagamento base, in caso di osservanza reiterata e grave. Le prati- che legate al pagamento verde sono: la diver- sificazione colturale, il prato permanente e le aree di interesse ecologico.

La diversificazione si applica alle superfici a seminativo, escluse quelle che sono intera- mente utilizzate per la produzione di erba (se- minata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture som- merse per una parte significativa dell’anno, che occupano più di tre ettari.

Su tali superfici dovranno coesistere alme- no tre diverse colture, ciascuna delle quali non potrà occupare meno del 5% o più del 70% della superficie.

Le superfici aziendali che nella domanda 2014 sono dichiarate dagli agricoltori essere a prato permanente dovranno essere mantenute tali e non potranno essere convertite verso al- tro usi se non nel limite del 5%.

Gli agricoltori devono provvedere affinché almeno il 7% degli ettari ammissibili di ciascu- na azienda sia costituito da aree di interesse ecologico (terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce

tampone o superfici oggetto di imboschimento per impegni presi nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale). Sono escluse da questo obbli- go le superfici a prato permanente.

Le superfici a biologico beneficiano dei paga- menti verdi, senza obbligo di ulteriori impegni, ma limitatamente alle unità aziendali dedite alla produzione biologica.

Nel caso in cui il pagamento base sia stato regionalizzato, anche il pagamento verde deve essere distribuito su base regionale, nelle stes- se regioni individuate per il pagamento base. Il pagamento verde assume la forma di un paga- mento annuo per ettaro ottenuto dividendo il massimale nazionale/regionale per il numero di ettari ammissibili.

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Gli Stati membri possono utilizzare fino al 5% del massimale nazionale per concedere un pagamento alle aziende che ricadono, in tutto o in parte, in zone soggette a vincoli naturali (designate come tali a norma del regolamento sullo sviluppo rurale) e che hanno diritto al pa- gamento di base.

Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali può essere limitato solo ad alcune del- le zone svantaggiate e può essere distribuito su base regionale, dove le regioni sono individua- te secondo le caratteristiche che costituiscono i vincoli naturali e le condizioni agronomiche. Il valore del pagamento è determinato dividendo il massimale nazionale/regionale per gli ettari ammissibili che ricadono nelle zone con vincoli naturali. La Commissione ha successivamente chiarito che nel caso in cui la stessa azienda ri- ceva aiuti per le aree con vincoli naturali sia dal primo che dal secondo pilastro, i primi vanno decurtati dai secondi.

Pagamento per i giovani agricoltori

Gli Stati membri hanno l’obbligo di desti- nare fino al 2% del massimale nazionale per concedere un pagamento ai giovani agricoltori

che hanno diritto al pagamento di base e che attivano annualmente i diritti all’aiuto. Il paga- mento è concesso per un periodo massimo di 5 anni. L’importo del pagamento è calcolato moltiplicando il 25% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti dall’agricoltore per il numero dei diritti attivati (per un numero di diritti, in Ita- lia, non superiore a 25).

Sostegno accoppiato facoltativo

Gli Stati membri possono concedere un so- stegno accoppiato in settori in cui determinati tipi di agricoltura o regioni in cui determinati settori agricoli sono in difficoltà3. In Italia a tale

sostegno può essere destinato fino al 10% del massimale nazionale.

Regime per i piccoli agricoltori

La proposta di regolamento impone agli Stati membri di istituire un regime per i piccoli agri- coltori al quale si partecipa su base volontaria. L’obiettivo è di introdurre un regime semplifi- cato in favore degli agricoltori: questi ricevono annualmente un pagamento forfetario di impor- to limitato in cambio di un esonero dalle prati- che relative ai pagamenti verdi e dal rispetto della condizionalità.

Il pagamento forfetario sostituisce il paga- mento di base, il pagamento verde e, avendo- ne diritto, quello per le zone con vincoli natu- rali, quello per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato, risparmiando così sui costi ammi- nistrativi connessi alla gestione e al controllo dei pagamenti diretti di importo limitato.

Il pagamento forfetario annuo che riceverà ciascun agricoltore è fissato ad un livello non superiore al 15% del pagamento medio na-

3 Nella proposta di regolamento vengono indicati i settori e

le produzioni alle quali può essere concesso il sostegno: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

Capitolo 2. La pac post 2013: i principali temi del dibattito

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zionale per beneficiario oppure corrisponde al pagamento medio nazionale per ettaro molti- plicato per il numero di ettari fino a un massimo di tre. L’importo del pagamento annuo non può essere inferiore a 500 euro e non può superare 1.000 euro.

2.2 I primi risultati

del negoziato e la posizione

Nel documento Rapporto sullo stato dell'agricoltura. 2012 (pagine 101-105)