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7.1 “Mi chiamo Leon e queste sono le mie mamme, mi hanno fatto nascere”.

8. Alcune riflessioni.

«Una famiglia nasce dall’amore, dalla responsabilità e dal rispetto, molto più che per esclusivi legami biologici. Non si tratta di riformulare il concetto di “famiglia allargata”, ma di allargare il concetto di famiglia: le Famiglie Arcobaleno non sono altro che una delle realtà esistenti in un panorama in costante evoluzione»119.

«Ogni sera, in Italia, prima di andare a letto ci sono bambini che danno il bacio della buonanotte a due papà o a due mamme. I gay e le lesbiche stanno mettendo su famiglia anche nel nostro paese, nonostante uno Stato quasi sempre indifferente, talvolta ostile. In queste famiglie uno dei due genitori per la legge italiana non esiste, la sua iscrizione all’anagrafe è vietata perché “contraria all’ordine pubblico”. Non sempre le scuole sono pronte ad accogliere i bambini,

118 A. SCHUSTER, Il comune di Roma trascrive certificato di nascita con due mamme, in

www.articolo29.it.

119

Famiglie Arcobaleno- Associazione genitori omosessuali, www.famigliearcobaleno.org.

nonostante la buona volontà degli insegnanti. Famiglie che, come tutte, hanno bisogno di tutele e riconoscimenti»120.

L’esistenza delle famiglie omogenitoriali dimostra esattamente che la filiazione, prima che dato biologico, è un atto di assunzione di responsabilità. E il modo più corretto di guardare all’omogenitorialità, pertanto, dovrebbe essere libero da pregiudizi; soprattutto si dovrebbe pensare a tale realtà come ad una vera e propria famiglia, perché tipici di queste, come di altre famiglie, sono l’amore e l’impegno che esse danno ai loro figli, in linea con quanto rilevato dalla Corte europea121.

Occorre, peraltro, ribadire il concetto per cui l’omosessualità di un individuo non è un motivo sufficiente per negare le sue capacità genitoriali; anzi, è necessario dimostrare che l’omosessualità in sé costituisce un fattore discriminatorio di esclusione del genitore dalla vita e dall’educazione dei figli.

L’idoneità ad assolvere al ruolo di genitori, infatti, deve essere valutata “in concreto” e distinta dall’orientamento sessuale dell’individuo, il quale non può e non deve essere discriminato per questo unico motivo in assenza di concreta verifica dell’inadeguatezza e dell’effettivo nocumento per il minore, di quel singolo minore (cioè proprio quel bambino), tale da recargli danno nella crescita. Siffatte considerazioni valgono tanto nel caso di genitore eterosessuale che in quello di genitore omosessuale. Nel caso di adozione da

120 S. CAFASSO, Figli dell’arcobaleno. Madri lesbiche, padri gay, diritti negati in Italia,

Prefazione di G. CIVATI, 2014, Donzelli Editore.

121

M. WINKLER (con la collaborazione di G. STRAZIO), L’omogenitorialità agli occhi del

diritto, 2012, in Il Mulino. Rivista di cultura e di politica fondata nel 1951,

parte della coppia same sex deve essere valutato e tenuto in considerazione, all’evidenza, più che il diritto delle coppie omosessuali, l’interesse del minore ed il suo diritto al “legame con la persona per lui fondamentale” non rilevando, in sé, gli orientamenti sessuali della stessa. In altri termini, deve essere data priorità ai “superiori” bisogni del bambino e inoltre la vita del nucleo familiare deve essere strutturata con modalità che ne garantiscano primariamente la salute, il benessere, l'educazione e la crescita oltre che il “diritto alla felicità” che gli è riconosciuto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, “a prescindere” ed indipendentemente dagli orientamenti religiosi, culturali o sessuali dei singoli componenti del nucleo familiare122.

È il principio del “best interest of the child”, previsto dall’art. 3, comma 1° della suddetta Convenzione, a dover quindi sempre orientare il giudice nelle decisioni su questioni che riguardano i minori.

Ritenere, quindi, che per un bambino possa comportare degli svantaggi e delle ripercussioni negative, sul piano educativo e dello sviluppo socio-psicologico, crescere ed essere allevati all’interno di una famiglia omoparentale è soltanto un pregiudizio, in quanto, come la Corte di Cassazione ha rilevato in una recente sentenza, «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino che dunque deve essere

specificamente argomentata»123. Ancora una volta, quindi, si

da rilievo alla “centralità” del minore affermando la necessità che l’idoneità genitoriale debba essere distinta dall’orientamento sessuale e l’irrilevanza giuridica dello stesso «salvo sia in concreto effettivamente pregiudizievole per il bambino», essendo significative solo le qualità personali del genitore e il suo rapporto con il figlio124.

Il criterio-guida del preminente interesse del minore appare richiamato, infine, anche nella recentissima sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma, che abbiamo già analizzato, riguardante il primo caso nazionale di stepchild

adoption.

Il Tribunale, infatti, nel decidere il ricorso proposto dalla madre “sociale” della bambina al fine di ottenere il riconoscimento del suo legame genitoriale con tutti i diritti e i doveri correlati, ha affermato che «non possono esservi pregiudizi legati alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale» e che «una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza degli adottanti di prendersene cura, un’interpretazione dell’art. 44 lett. d), legge 184/83, che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità […] sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza e della tutela dei diritti fondamentali»; inoltre il Tribunale capitolino ha osservato che «il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia legato tanto alla forma che il gruppo

123

Sentenza n. 601/2013, cit.

assume quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno […] non sono né il numero né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì le loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano». Sulla base di tali considerazioni, i giudici di Roma hanno accolto il ricorso reputando applicabile alla fattispecie la norma invocata e rispondente al superiore interesse del minore l’adozione “non legittimante” richiesta125.

Con questa sentenza, dunque, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dato un significativo contributo al riconoscimento del diritto alla genitorialità delle coppie

same sex. Il decreto “rivoluzionario” è destinato, infatti, ad

aprire una strada a molte famiglie omogenitoriali, sia perché basato su argomentazioni giuridiche molto solide, sia perché prende atto di una giurisprudenza che ha cambiato il contesto di queste decisioni126.

In conclusione si può osservare che, sebbene quello delle coppie omosessuali ad essere genitori sia un tema molto dibattuto in Italia e ancora “in costruzione”, posto che sono molti i pregiudizi e gli stereotipi esistenti al riguardo che devono essere superati, i casi analizzati in questo capitolo potrebbero essere indice di un passo decisivo verso l’apertura e l’agevolazione della procedura di adozione anche per le coppie “diverse”. Un segno che qualcosa (forse) è in procinto di cambiare.

125

C. M. LENDARO, op. ult. cit.

126

A. PACINI, Stepchild Adoption: l’Italia davanti al cambiamento, 15 settembre 2014, in www.artspecialday.com.

Resta inteso, comunque, che il soggetto principale è sempre il bambino: è nel suo interesse primario, infatti, che devono essere prese le decisioni. In tal senso possiamo affermare che non esiste nessun diritto della coppia di diventare genitori, ma solo il diritto del minore a vivere in un ambiente che ne accompagni la crescita fisica e psicologica.

CAPITOLO IV

La recente giurisprudenza in materia di