• Non ci sono risultati.

L’esperienza francese: il dibattito sul diritto all’adozione per le coppie same sex e

La recente giurisprudenza in materia di adozioni da parte delle coppie omosessuali in

3. L’esperienza francese: il dibattito sul diritto all’adozione per le coppie same sex e

la pronuncia del Conseil Constitutionnel.

Volgendo ora lo sguardo all’esperienza francese, si osservi che la tutela dell’interesse del minore è stata, recentemente, oggetto di acceso confronto in Francia nel dibattito tra sostenitori ed oppositori della nuova legge sul matrimonio

10

A. SPERTI, op. ult. cit., pagg. 26 e 126.

11

E.B. v. Francia, cit.

per le coppie dello stesso sesso ed il riconoscimento del loro diritto all’adozione13. Ancora una volta i giudici

costituzionali respingono un uso strumentale dell’argomento dell’interesse del minore teso a dimostrare l’incostituzionalità del riconoscimento del diritto all’adozione per le coppie omosessuali14.

Prima di esaminare i contenuti della pronuncia del maggio 2013, è opportuno ricordare preliminarmente che, nel 1999, l’introduzione da parte del governo Jospin del pacte civil de

solidarietè (PACS) non attribuì alle coppie dello stesso sesso

il diritto di accedere all’adozione o alla procreazione medicalmente assistita. Negli anni successivi, in reazione all’assenza di una equiparazione tra il regime previsto dai PACS e quello matrimoniale riservato alle sole coppe eterosessuali, alcuni sindaci celebrarono matrimoni tra persone dello stesso sesso, adducendo di non ravvisare alcun precetto ostativo nella disciplina civilistica. Tuttavia, nel 2011 il Conseil Constitutionnel, con sentenza n. 2010- 92,confermò la legittimità costituzionale delle disposizioni relative al matrimonio e, ribadendo che il matrimonio «è l’unione tra un uomo e una donna», ritenne che la materia rientrasse nella discrezionalità del legislatore il quale può scegliere di tener conto delle differenze di fatto esistenti tra coppie eterosessuali e omosessuali. Da ciò, dunque, si evince che la battaglia per il riconoscimento del matrimonio da parte delle coppie dello stesso sesso si intreccia con le rivendicazioni del loro diritto ad accedere all’istituto dell’adozione. Prima dell’approvazione della legge n. 404 del

13

Loi n. 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de

mếme sexe.

2013, l’ordinamento francese riservava di fatto l’adozione congiunta alle sole coppie formate da persone di sesso diverso: in caso di second parent adoption (cd. adoption

simple) l’art. 365 del codice civile francese prevedeva, infatti,

l’attribuzione della potestà genitoriale al solo adottante, a meno che questi non fosse coniuge del genitore15. Non

essendo, pertanto, previsto il matrimonio per le coppie omosessuali, la disposizione di fatto precludeva la possibilità di un esercizio congiunto della potestà genitoriale per le coppie dello stesso sesso16.

Tra il 2000 e il 2005 la questione viene sottoposta all’attenzione dei giudici ordinari francesi i quali pervengono a difformi interpretazioni riguardo all’esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte delle coppie omosessuali. Nel 2007, la Cassazione sembra porre fine alla questione dichiarando che l’art. 365 c.c. può essere applicato alle sole coppie unite in matrimonio. La sentenza conferma, infatti, la precedente pronuncia della Corte di Appello che aveva negato l’adozione semplice ad una coppia di donne adducendo l’assenza di un interesse del bambino a vedere la madre biologica privata della potestà genitoriale17.

Si tratta, per la precisione, di due pronunce18, rese lo

stesso giorno, nelle quali viene dunque sancita l’illegittimità dell’adozione di un minore da parte del partner convivente del genitore biologico, in quanto “comportando il

15 Art. 365 codice civile francese: “L’adoptant est seul investi à l’ègard de l’adoptè de tous les droits d’autoritè parentale…à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adoptè”.

16 A. SPERTI, cit., pagg. 127-128. 17

Ibidem.

18

Cour de Cassation, Première chambre civile, Arrệt n. 221 e n. 224, 20 febbraio 2007,in www.courdecassation.fr.

trasferimento dei diritti propri della potestà all’adottante, essa non è conforme all’interesse del minore, qualora la madre biologica intenda continuare a crescere il proprio figlio” (Cass. Arrết n. 221)19.

Nel 2010, grazie all’introduzione della question prioritaire de

constitutionnalitè, relativa alla conformità dell’art. 365 del

codice civile ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce, il Conseil, adito dalla Corte di Cassazione, dichiara la costituzionalità dell’art. 365 c.c.20. Sebbene la

Cassazione, nella sua funzione di filtro della questione di legittimità costituzionale, avesse ravvisato un’ingiustificata disparità di trattamento tra la condizione del minore adottato dal partner non sposato del proprio genitore biologico e il minore adottato da un partner nell’ambito di una coppia coniugata, il Conseil opta per una valutazione della suddetta questione sotto il profilo del divieto di adozione da parte del convivente o del partner 21.

Muovendo dall’interpretazione elaborata dalla Corte di Cassazione, il Conseil constitutionnel osserva che l’art. 365 del c.c. non ostacola il godimento del diritto di «condurre una vita familiare normale»22, dal momento che il genitore

19

A. M. LECIS COCCO ORTU, Il Conseil inizia a delineare i caratteri del controllo di

costituzionalità successivo: l’interpretazione secondo diritto vivente e la discrezionalità del legislatore nelle questioni etiche, in Forum dei Quaderni costituzionali,19 aprile

2011, in www.forumcostituzionale.it.

20

Conseil constitutionnel, n. 2010-39 del 6 ottobre 2010.

21

Conseil constitutionnel, sent. 2010-39, punto 3 dei considèrant ( “La costituzionalità

dell’art. 365 del codice civile deve essere esaminata non nel senso che quest’articolo istituisca una distinzione tra i figli in merito all’autorità parentale,a seconda che siano adottati dal congiunto o dal convivente del loro genitore biologico, ma nel senso che abbia per effetto di vietare in linea di principio l’adozione del figlio minore del partner o del convivente” ).

22

Conseil constitutionnel, sent. 2010-39, punto 7 dei considèrant ( “Il diritto di condurre

ha pur sempre la possibilità di scegliere di convivere oppure di concludere un patto civile di solidarietà con la persona di sua scelta e di condividere con lei l’educazione dei figli. In altri termini, dunque, secondo il Conseil il diritto di condurre una vita familiare non implica il riconoscimento del «diritto alla creazione di un legame di filiazione adottiva»23. Per i motivi sopra esposti, quindi, i giudici

costituzionali respingono la questione di costituzionalità, riconoscendo che il legislatore ha ritenuto che «la differenza di condizione tra le coppie sposate e quelle che non lo sono possa giustificare, nell’interesse del bambino, una differenza di trattamento quanto alla creazione di un legame di filiazione adottiva nei confronti del minore»24.

Mancano, dunque, ad avviso del Conseil constitutionnel, le premesse per sottoporre la disposizione in esame ad un giudizio di proporzionalità o ad un controllo di ragionevolezza: pertanto, con specifico riferimento «alla situazione particolare del bambino cresciuto da due persone dello stesso sesso», conclude che la materia rientra nella discrezionalità del legislatore25.

Dinanzi alla riluttanza del Conseil constitutionnel ad intervenire su questioni di carattere etico e di fronte agli stessi silenzi della Corte EDU nella recente sentenza sul caso Gas and Dubois v. Francia26, in cui – come abbiamo

visto - non si ravvisa nella legislazione francese in tema di

del 1946 che dispone: « La Nazione assicura all’individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo »” ).

23 Conseil constitutionnel, sent. 2010-39, punto 8 dei considèrant. 24

Conseil constitutionnel, sent. 2010-39, punto 9 dei considèrant.

25

A. SPERTI, cit., pag. 130.

adozione una violazione dell’art. 14 CEDU, la parola passa dunque agli organi politici.

Come promesso durante la campagna elettorale, il Presidente Hollande ha fortemente sostenuto l’approvazione di una riforma legislativa della materia e così il 7 novembre 2012 il governo francese ha varato il disegno di legge sull’estensione del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso27.

Tale provvedimento prevedeva, inoltre, la possibilità anche per le coppie omosessuali di accedere alle adozioni dopo aver contratto matrimonio28. L’iter parlamentare ha avuto

inizio nel febbraio 2013, prima con l’approvazione, il 12 febbraio, dell’intero disegno di legge da parte dell’Assemblea Nazionale29 e poi con l’approvazione anche da parte del

Senato il 12 aprile 201330, con alcuni emendamenti che

hanno richiesto un ulteriore passaggio all’Assemblea Nazionale31. Il 23 aprile 2013, con 331 voti a favore e 225

voti contrari, l’Assemblea Nazionale ha dato la sua approvazione definitiva alla legge, diventando così la quattordicesima nazione al mondo ad estendere l’istituto del matrimonio alle coppie dello stesso sesso32. La legge inoltre

estende alle coppie omosessuali anche la possibilità di

27

A. SPERTI, cit., pag. 130.

28

Nozze gay, sì della Francia – Il governo approva la legge in La Repubblica, 7 novembre 2012.

29

Francia, primo sì a nozze e adozioni gay: l’Assemblea Nazionale approva la legge in

La Repubblica, 12 febbraio 2013.

30 Francia, sì alle nozze gay. La legge “in vigore in estate” in AGI.it, 12 aprile 2013. 31

Nozze gay, in Francia il sì definitivo in La Stampa, 12 aprile 2013.

32

Francia, sì definitivo a nozze gay. È il 14mo Paese a dare l’ok. Scontri in strada in La

adottare figli. La legge è stata ufficialmente promulgata il 18 maggio 201333.

L’essenza della Loi n. 2013-404 risiede, in particolare, nella rinnovata definizione civilistica di matrimonio. Il nuovo articolo 143 del codice civile francese, come modificato dalla riforma, recita infatti che «il matrimonio è contratto da due persone di sesso differente o del medesimo sesso»34. Come si

può osservare, dunque, eliminando ogni riferimento al carattere eterosessuale del matrimonio nel codice civile, la riforma garantisce alle coppie dello stesso sesso piena parità rispetto alle coppie sposate, compresa la possibilità di accedere all’istituto dell’adozione congiunta35.

Adito in sede di controllo preventivo, il Conseil

constitutionnel ha confermato la legittimità costituzionale

delle nuove disposizioni36 ed ha ribadito come non competa

al medesimo di sostituirsi alla valutazione del Parlamento, non ravvisando nell’apertura del matrimonio alcuna contrarietà ai principi fondamentali dell’ordinamento37.

Con la sentenza n. 669-2013 si respingono, innanzitutto, gli argomenti atti a dimostrare l’incompetenza del legislatore a disciplinare la materia38: il Conseil constitutionnel, infatti,

ritiene che, seppure le leggi nel regime repubblicano anteriore al 1946 e leggi posteriori abbiano sempre definito il matrimonio come l’unione tra un uomo ed una donna, il

33

Francia: Hollande promulga legge su matrimoni gay in Adnkronos, 18 maggio 2013.

34

Art. 143 c.c. : “Le mariage est contractè par deux personnes de sexe different ou de

mếme sexe”.

35 A. SPERTI, cit., pag. 130. 36

Conseil constitutionnel, dècision n. 2013-669 DC del 17 maggio 2013.

37

A. SPERTI, cit., pag. 130.

mutamento di tale regola non interferisca con le libertà fondamentali né con la sovranità nazionale, né con l’organizzazione dei pubblici poteri, restando dunque nell’esclusiva competenza del potere legislativo e questo perché la materia oggetto della legge non attiene ad alcuno di quegli ambiti in cui in passato il Conseil ha ravvisato la sussistenza di tale principio fondamentale39.

Con la pronuncia in esame, quindi, il Conseil constitutionnel conferma il proprio orientamento per cui compete al legislatore la definizione dei requisiti necessari per poter accedere all’istituto matrimoniale. Nel caso in questione, il legislatore ha ritenuto che «la differenza tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali non giustifica più che queste ultime non possano ottenere lo status e la protezione giuridica associata al matrimonio»40. Tuttavia, deve

osservarsi che, rispetto ai precedenti, la sentenza manifesta un atteggiamento più attivista nel respingere, con molta nettezza, l’argomento “giusnaturalista” relativo al carattere “naturale” del matrimonio eterosessuale avanzato dai ricorrenti41.

Riguardo alla questione relativa all’apertura dell’adozione alle coppie coniugate dello stesso sesso - adozione che la nuova legge ammette «alle stesse condizioni della coppia eterosessuale coniugata»42- il Conseil constitutionnel afferma

39

Dècision n.2013-669, considèrant n.21.

40 Dècision n. 2013-669, considèrant n.22 (“Le lègislateur a estimè que la difference entre les couples formès d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de mếme sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accèder au statut et à la protection juridique attachès au marriage”).

41

A. SPERTI, cit.,, pagg. 130- 131.

42

L’art. 13 della legge introduce infatti nel codice civile un articolo (art. 6-1) secondo cui “Le mariage et la filiation adoptive emportent les mếmes effets, droits et obligations

che il sesso dei genitori adottivi «non costituisce di per sé un ostacolo all’instaurarsi di un legame di filiazione adottiva»43,

né l’identità di sesso degli adottandi determina una discriminazione o una violazione della privacy dei bambini per il fatto di rendere evidente la natura adottiva del legame con i genitori44.

Tuttavia, il Conseil ribadisce l’importante principio per cui le persone dello stesso sesso non hanno un “diritto all’adozione”: queste coppie dovranno rispettare le stesse regole previste per l’adozione da parte delle coppie eterosessuali e la loro idoneità dovrà essere verificata attraverso le medesime procedure previste anche per queste ultime, assicurando sempre il rispetto del principio secondo il quale l’adozione deve essere «compatibile con il migliore interesse del bambino»45.

Non si tratta, quindi, di riconoscere alle coppie omosessuali «un diritto ad avere un figlio»46. Tale considerazione,

peraltro, non deve sorprendere, dal momento che appare conforme con gli orientamenti anche della Corte europea dei diritti umani l’affermazione che al centro del sistema debba porsi sempre l’interesse superiore del minore e non certamente il diritto degli adulti. In particolare, il Conseil

reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prèvus au titre VII du livre Ier du present code, que les èpoux ou les parents soient de sexe different ou de mếme sexe”. 43

Dècision n. 2013-669, considèrant n. 49 (“L’identitè de sexe des adoptans ne

constituait pas, en elle-mếme, un obstacle à l’ètablissement d’un lien de filiation adoptive”).

44 Dècision n. 2013-669, considèrant n. 51. Il Conseil constitutionnel supera questa

eccezione, da un lato, rilevando come i figli adottati da una coppia omosessuale avranno gli stessi diritti dei figli adottati da una coppia eterosessuale (considèrant n. 50) e, dall’altro, affermando che nessun principio costituzionale impone che il carattere adottivo del legame con i genitori sia dissimulato (considèrant n. 51).

45

Dècision n. 2013-669, considèrants n. 52-54.

afferma che l’interesse superiore del minore appare pienamente garantito dalle procedure previste dalla legislazione francese in materia di adozione, le quali consentono di assicurare che sia sempre verificata la sussistenza dei presupposti per un’adeguata cura del bambino e della sua educazione. Le autorità amministrative sottopongono ogni caso ad una congrua valutazione e l’adozione deve essere giudicata conforme all’interesse del bambino da un tribunale; di conseguenza, l’accesso delle coppie formate da persone dello stesso sesso all’istituto dell’adozione non può entrare in contrasto con il superiore interesse del minore. Anche in questo caso, la motivazione della Corte francese appare perfettamente conforme all’indirizzo espresso sullo stesso tema dalla Corte costituzionale spagnola nel novembre 2012 ( sentenza n. 198/2012)47.

4. La questione dell’adozione delle coppie