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Il riconoscimento dell’adozione da parte di un single omosessuale effettuata all’estero.

La giurisprudenza italiana in tema di adozione da parte delle coppie dello stesso

4. Il riconoscimento dell’adozione da parte di un single omosessuale effettuata all’estero.

Mentre è aperta la discussione sull’ipotesi di adozione (non legittimante) da parte del partner del genitore biologico dello stesso sesso, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto del 21 marzo 2013, nel pronunciarsi sul riconoscimento nel nostro paese di un’adozione da parte di

single, assume un atteggiamento di notevole apertura

rispetto al modo di intendere il concetto di famiglia, senza

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Ibidem.

discriminazioni fra categorie di soggetti, in base alle scelte affettive personali o agli stili di vita45.

La questione che il Tribunale è stato chiamato ad affrontare concerne il riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense di adozione di un minore da parte di una cittadina italiana single, da tempo residente negli USA, e degli effetti che questo provvedimento potrà produrre nel nostro ordinamento.

In proposito, si ricordi che il nostro ordinamento non vieta l’adozione di un bambino da parte di persone singole, bensì ne restringe l’ambito di operatività, per coloro che risiedono in Italia, alle ipotesi contemplate dall’art. 44, legge 184/1983, prevedendo la formula dell’adozione “in casi particolari”. Come già detto, si tratta di adozioni che si fondano sull’esistenza di un consolidato legame affettivo tra il minore e l’adottante oppure afferiscono a situazioni nelle quali il fanciullo sarebbe altrimenti difficilmente adottabile. Diversamente da quanto avviene nell’adozione ordinaria o legittimante, l’adozione in casi particolari produce effetti limitati nel senso che il bambino mantiene i propri legami con la famiglia originaria, conservando il proprio cognome d’origine in aggiunta a quello del genitore adottivo e non acquista legami familiari rispetto ai parenti dell’adottante. Inoltre, tale adozione può essere sempre revocata.

Per quanto riguarda, invece, i cittadini italiani risiedenti all’estero da almeno due anni, vediamo che essi hanno la possibilità di adottare un minore conformemente alla normativa del paese di nuova residenza, normativa che può

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E. BATTAGLIA, Tribunale minori di Bologna: riconosciuta l’adozione da parte di una

talvolta risultare più permissiva rispetto a quella del nostro ordinamento, richiedendo in seguito (se lo desiderano) la delibazione del provvedimento straniero da parte del giudice italiano46.

Nell’incertezza del dettato normativo, il problema che dunque si pone è quello dei limiti e delle condizioni previste da tale procedura di delibazione. L’art. 36, comma 4° della legge 184/1983, infatti, dispone genericamente che «l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, è riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione»47.

In ordine a questo punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa vigente in un caso analogo a quello oggetto della decisione in esame, ha stabilito, con sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011, che «essendo l’adottante persona singola, la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero non può avvenire con effetto legittimante, come richiesto dalla ricorrente, ma soltanto ed unicamente con gli effetti propri dell’adozione “in casi particolari”». Altrimenti, si consentirebbe una deroga «ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori» e, in modo particolare, al principio per il quale l’adozione

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E. BATTAGLIA, op. ult. cit.

legittimante è riservata soltanto alle persone unite in matrimonio48.

La Suprema Corte ha poi rivolto al Legislatore un cauto invito a provvedere ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione da parte dei singoli con gli stessi effetti dell’adozione legittimante.

I principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia, e che possono essere ricondotti sostanzialmente al concetto di

ordine pubblico, sono stati interpretati, due anni più tardi,

dai giudici minorili di Bologna, nel caso alla nostra attenzione, in modo molto più elastico e rispondente alle esigenze di tutela del minore emerse nella fattispecie concreta.

Nella specie, la ricorrente, cittadina italiana residente negli Stati Uniti, chiedeva che fossero riconosciuti anche in Italia gli effetti legittimanti dell’adozione di una bambina pronunciata negli USA49.

Al riguardo, occorre osservare che, innanzitutto, il Tribunale per i Minorenni di Bologna inquadra il ricorso nell’ambito dell’art. 41 della legge 218/1995 (legge di diritto internazionale privato), a norma del quale i provvedimenti giudiziari «hanno immediata efficacia in Italia purchè siano rispettate alcune condizioni, attinenti, rispettivamente, alla verifica della competenza dell’autorità che ha pronunciato il provvedimento, al rispetto e garanzia del contraddittorio nel procedimento straniero ed, infine, alla non contrarietà

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Corte di Cassazione, sentenza n. 3572/2011.

all’ordine pubblico italiano delle statuizioni adottate dal provvedimento straniero»50.

Ritenuti soddisfatti i primi due requisiti, il Tribunale è passato ad esaminare il terzo, ossia se il riconoscimento in Italia dell’efficacia legittimante dell’adozione pronunciata negli Stati Uniti non contrasti con l’ordine pubblico italiano. Sul punto, i giudici di Bologna sono giunti ad affermare un importante principio e cioè che, considerando il quadro normativo vigente, l’adozione da parte di una persona singola non è contraria all’ordine pubblico qualora produca effetti legittimanti. L’obiettivo perseguito dal Tribunale è quello di tutelare e garantire gli interessi del minore restando fedele al dettato normativo. Ed è proprio nell’interpretazione del concetto di ordine pubblico offerta dai giudici minorili che risiede l’innovazione apportata dal decreto alla nostra attenzione.

Il primo parametro che il Tribunale utilizza poggia sull’assenza di un divieto espresso da parte della legge. Si osserva, infatti, che sebbene l’adozione da parte di una sola persona non sia quella preferita dalla legge, poiché il minore ha «certamente diritto, ogni volta che ciò sia possibile, ad instaurare e mantenere uno stabile rapporto con una doppia figura parentale», essa tuttavia «non è certo esclusa, né è escluso che possa avere in casi speciali effetti legittimanti»51.

In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il riconoscimento di effetti legittimanti non appare “sconvolgente” rispetto al sistema nel suo complesso. In altri termini, esso non mette

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Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto del 21 marzo 2013.

in discussione i principi ai quali si informa il diritto di famiglia. A sostegno di tale affermazione, i giudici ricordano che il nostro sistema ammetteva sino ad epoca recente la legittimazione del figlio da parte del singolo genitore naturale che non possa sposarsi con l’altro (l’istituto è stato poi abrogato per mezzo della L. 219/2012 che ha uniformato lo status di figlio) e contempla la possibilità di instaurare un legame adottivo con effetti legittimanti in caso di morte di uno degli affidatari o di loro separazione. Una tale interpretazione delle legge, fondata sulla premessa che ogni ordinamento è caratterizzato da propri principi e valori che devono essere protetti, tende a garantire il tendenziale principio di reciproca fiducia tra gli Stati, per mezzo del riconoscimento dei rispettivi provvedimenti52.

In ultima analisi, i giudici interpretano il concetto di ordine pubblico alla luce dell’interesse del minore e concludono che «il riconoscimento di effetti legittimanti rappresenta un indubbio vantaggio per la bambina, in considerazione della maggiore stabilità (perché mai revocabile) e pregnanza che l’adozione legittimante viene ad avere rispetto a quella non legittimante (in alcuni casi revocabile e senza effetti nei confronti dei parenti dell’adottante)»53. Nel fare questo, il

Tribunale apre le porte ad un’interpretazione della nozione di ordine pubblico più attuale ed aderente alla normativa interna ed internazionale. È necessario, infatti, ricordare che la verifica della compatibilità all’ordine pubblico deve essere effettuata prendendo in considerazione alcuni parametri fondamentali. In primo luogo, gli effetti prodotti dalla decisione del giudice italiano devono essere valutati in

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E. BATTAGLIA, op. ult. cit.

concreto: dunque «l’ordine pubblico deve essere garantito tenendo conto degli effetti che “in concreto” produrrebbe il riconoscimento del provvedimento estero in Italia e non invece basandosi su una valutazione “astratta” rispetto ai principi dell’ordinamento statale»54.

In secondo luogo, la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere compiuta prendendo in considerazione quelli che sono i diritti fondamentali dell’uomo. Tra questi, valore preminente è attribuito all’interesse superiore del minore (in questo senso: art. 23 reg. CE n. 2201/2003 che impone espressamente di valutare l’ordine pubblico tenendo conto dell’interesse superiore del minore e Convenzione di New York del 1989). In tale nozione è compreso sicuramente l’interesse del figlio ad avere il riconoscimento giuridico di filiazione.

In conclusione, con il decreto in esame il Tribunale per i Minorenni di Bologna apre la strada ad una interpretazione del dettato normativo più aderente a quelle che sono le esigenze reali di tutela dei rapporti di famiglia, utilizzando le aperture contenute nella legge e consentendo l’applicazione dei principi affermati ad altre ipotesi di status di filiazione, anche omogenitoriali, acquisiti all’estero55.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 10215 del 4 maggio 2007.