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sex nell’esperienza francese 3.1 Il caso Frettè v Francia.

3.2. Il caso E.B v Francia.

Con la decisione nel caso E.B. v. Francia13, del gennaio

2008, la Corte europea è tornata ad occuparsi dell’adozione di un minore da parte di una persona omosessuale in un paese dove la legge consente l’adozione ai singoli. La decisione supera l’unico precedente in materia della stessa Corte, il caso Frettè, già analizzato, e giunge ad affermare con forza un principio del tutto condivisibile: che quando

9 E. FALLETTI, op. ult. cit. 10 A. SPERTI, op. ult. cit., pag. 26. 11

E. FALLETTI, op. ult. cit.

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Frettè v. Francia, cit., § 42.

entra in gioco l’orientamento sessuale sono necessarie ragioni particolarmente forti e convincenti per giustificare una differenza di trattamento relativa a diritti ricadenti nell’ambito del rispetto della vita privata tutelato dall’art. 8 della Convenzione14.

La vicenda in esame trae origine dal ricorso presentato da una cittadina francese contro il proprio stato di origine a seguito del diniego rispetto alla richiesta di autorizzazione per l’adozione individuale di minore, avanzata dalla stessa ai sensi dell’art. 343-1 del codice civile francese. La ricorrente ha adito la Corte di Strasburgo ritenendo tale diniego inficiato dall’avvenuta violazione dell’art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 8, giacchè integrante un trattamento discriminatorio fondato sul proprio orientamento sessuale e lesivo, al tempo stesso, del diritto al rispetto della vita privata.

Più in dettaglio, il 26 febbraio 1998 la signora E.B. depositava presso i servizi sociali una richiesta di autorizzazione per l’adozione di un minore, indirizzandosi in modo particolare verso l’adozione internazionale. Al momento della domanda di adozione, la ricorrente aveva 37 anni, insegnava da 13 in una scuola materna e da 8 anni intratteneva una relazione stabile con la sua partner omosessuale. Tutte queste circostanze erano state specificamente dichiarate nella domanda. Dopo circa sei mesi, E.B. riceveva il primo rifiuto dai servizi di assistenza sociale: pur rilevando, infatti, le sue indubbie qualità umane ed escludendo in modo categorico la sua potenziale

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E. LAMARQUE, Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio

d’ Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4/2008, www.forumcostituzionale.it.

dannosità per il minore, la psicologa, incaricata di istruire la richiesta, fondava il proprio dissenso sulla necessità di un “referente paterno”, risultando a suo avviso la necessità di avere due genitori, comprovata da tutti gli studi sulla genitorialità.

Dunque, nonostante le sue riconosciute qualità personali e la sua esperienza di educatrice, le istituzioni francesi che dovevano esprimere un parere al riguardo, ovvero la

Commission d’agrèment e l’Union dèpartementale des associations familiales, cui la ricorrente si era rivolta per

poter adottare un figlio, avevano rigettato la domanda fino in ultima istanza, davanti al Consiglio di Stato, sebbene la legge francese consentisse l’adozione ai singoli e alle persone non coniugate15.

Il Consiglio di Stato, infatti, nel rigettare il ricorso presentato da M.lle B., confermava i motivi che già in precedenza erano stati enucleati dalle commissioni locali e dalla Corte di Appello amministrativa, sottolineando che seppure in Francia fosse ammissibile l’adozione da parte del singolo di età superiore a 28 anni, nel caso di specie sarebbero mancati i requisiti psicologici favorevoli allo sviluppo del bambino, dal momento che la persona candidata poteva soltanto offrire all’adottando un ambiente dove la figura paterna è totalmente assente. Inoltre, secondo l’opinione dei massimi giudici amministrativi francesi, sarebbe stato giustificato il riferimento all’orientamento sessuale della ricorrente in quanto esso deve essere preso in considerazione con riguardo ai bisogni e all’interesse del

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E. FALLETTI, La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’adozione da parte del single

minore adottato con i quali, a parere dei supremi giudici francesi, non sarebbero applicabili né gli articoli 8 e 14 CEDU, né l’art. 225-2 del codice penale francese che proibisce le discriminazioni a carattere sessuale16.

La complessità dell’argomento, e le conseguenze sul piano di

policy che investono tutti gli Stati sottoscrittori della CEDU,

impongono alla Corte di redigere una motivazione estesa e ampiamente argomentata, tanto in diritto quanto in fatto. Come abbiamo visto, il caso in esame ha ad oggetto una presunta discriminazione commessa nei riguardi di una donna, educatrice di scuola materna e omosessuale dichiarata. Le autorità interne hanno rigettato l’autorizzazione all’adozione basandosi sul fatto della mancanza della figura maschile di riferimento, in quanto, pur essendo prevista l’adozione da parte dei singoli, la signora conviveva stabilmente con una donna che non dichiarava la sua disponibilità a prendersi cura del bambino adottato. Per censurare il comportamento discriminatorio delle Autorità Nazionali, la Corte osserva che la previsione nel codice civile, all’art. 343-1, di una norma che consente l’adozione ai singoli impedisce di verificare l’orientamento sessuale di questi. Né la giurisprudenza della Corte europea, né la Convenzione stessa impongono l’obbligatorietà dell’adozione ai singoli ovvero alle persone dello stesso sesso, ma qualora l’adozione venga prevista per le persone non sposate, le Autorità Nazionali non possono compiere indagini in merito all’orientamento sessuale dei richiedenti, come invece è accaduto in Francia. In altri termini ancora, l’orientamento sessuale del richiedente non

può essere considerato quale unico fattore di rigetto dell’autorizzazione all’adozione, poiché altrimenti si paleserebbe violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 CEDU dal momento che non vi è rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi e lo scopo perseguito17.

La Corte prosegue, poi, affermando l’importante principio per il quale in materia di orientamento sessuale, che riguarda la vita intima e le scelte personalissime degli individui, è necessario «che vi siano delle ragioni particolarmente gravi e convincenti per giustificare una disparità di trattamento in materia di diritti sanciti dall’art. 8 CEDU»18.

Nel caso di specie, ad avviso della Corte, la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale è evidente poiché sono state le stesse autorità nazionali amministrative e giudiziarie a riconoscere alla ricorrente «incontestabili qualità educative ed umane che servono ad assicurare l’interesse superiore del minore, nozione chiave degli strumenti internazionali rilevanti»19.

In virtù delle ragioni esposte la Corte reputa, dunque, la decisione oggetto del contenzioso incompatibile con le disposizioni di cui all’art. 8 in combinato disposto con l’art. 14, non apparendo congruamente giustificata una differenziazione evidentemente dettata da considerazioni attinenti l’orientamento sessuale.

Considerata la delicatezza della questione pare opportuno dare conto anche delle opinioni concorrenti e dissenzienti

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E. FALLETTI, op. ult. cit.

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E.B. v. Francia, cit., § 91.

dei giudici che hanno formato la Grande Chambre. La decisione della Corte è stata presa con maggioranze differenti sulle domande della ricorrente. Nello specifico, il ricorso è stato dichiarato ricevibile all’unanimità; per dieci voti contro sette è stata votata la violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU; mentre per undici voti contro sei è stato condannato lo Stato difensore a versare alla ricorrente, entro tre mesi, 10.000 euro per i danni morali oltre che a titolo di spese legali. L’unica opinione concorrente sottolinea che, nonostante l’accordo con la decisione presa dalla maggioranza, si tratta di una questione procedurale piuttosto che sostanziale. Sul fronte opposto, una prima opinione dissenziente, condivisa da tre giudici, riguarda la piena contrarietà alla decisione maggioritaria dei colleghi. Tale opinione sostiene che né il codice civile francese, né la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevedono l’estensione dell’istituto dell’adozione agli omosessuali. Inoltre, tale opinione dissenziente rileva, nel caso di specie, l’indifferenza, se non addirittura l’ostilità, della compagna della ricorrente al progetto di adozione, ed è questo il motivo fondamentale, poco importando l’orientamento sessuale di costei, che giustifica il diniego dell’adozione da parte delle autorità nazionali francesi.

La seconda opinione dissenziente afferma che, come non esiste il diritto a vincere il Premio Nobel, neppure esiste il diritto di adottare. Adottare un bambino può essere paragonato ad una concessione ovvero ad un privilegio che non è rivendicabile se non se ne dimostrano le capacità.

La terza opinione dissenziente riferisce che le autorità francesi hanno agito all’interno del loro margine di apprezzamento anche in considerazione della manifestata indifferenza della partner della signora E.B. nei riguardi dell’adozione e che pertanto non vi sia stata discriminazione a causa dell’orientamento sessuale.

Infine, la quarta ed ultima opinione dissenziente si sofferma sul fatto che la rilevanza dell’assenza di riferimenti paterni per il bambino adottato non è compatibile con una violazione dell’art. 14 CEDU20.