• Non ci sono risultati.

La questione dell’adozione delle coppie dello stesso sesso alla luce della recente

La recente giurisprudenza in materia di adozioni da parte delle coppie omosessuali in

4. La questione dell’adozione delle coppie dello stesso sesso alla luce della recente

sentenza del Bundesverfassungsgericht.

Per quanto riguarda la tematica dell’adozione da parte di coppie omosessuali in Germania, prima di esaminare la recente sentenza emessa dal Tribunale costituzionale tedesco sulla second parent adoption48 occorre

preliminarmente ricordare che in terra tedesca, prima dell’intervento del Bundesverfassungsgericht nel febbraio

47

La sentenza della Corte Costituzionale francese, commento reperibile in www.articolo29.it.

2013, alle unioni civili registrate tra persone dello stesso sesso era riconosciuta la possibilità di adottare il figlio del proprio compagno o della propria compagna (Stiefkindadoption)49, ma non era consentita la c.d. adozione

successiva (Sukzessivadoption), ossia l’adozione di un figlio adottato da uno dei due partners, prevista esclusivamente per le persone unite in matrimonio.

Con la pronuncia in esame, il Bundesverfassungsgericht ha ulteriormente rafforzato i diritti delle coppie omosessuali nonché dei figli adottati di uno dei partners, stabilendo, nell’ambito di due ricorsi diretti, che il diniego della possibilità, per una persona unita da un vincolo di

partnership, di adottare i figli (già adottati) del compagno si

pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, Legge fondamentale. La non ammissione dell’adozione dei figli adottati da un partner registrato implicava, dunque, secondo i giudici costituzionali, una discriminazione dei bambini coinvolti rispetto ai bambini adottati da parte di una coppia sposata o rispetto ai figli naturali di uno dei partners; del pari, la discriminazione sussisteva ai danni delle coppie omosessuali unite in partnerships civili rispetto a quelle coniugate50. Per tali motivi, il Tribunale di Karlsruhe ha

invitato il Legislatore a porre rimedio alla situazione legislativa, dichiarata incostituzionale, adottando le misure conseguenti entro il 30 giugno 2014 ed ha comunque stabilito che la legge attualmente in vigore debba essere

49 Termine che indica la cd. adozione del figliastro (in inglese, stepchild adoption), § 9

sec. 7 LPartG.

50

Bollettino di informazione sull’attualità giurisprudenziale straniera, a cura di C. BONTEMPS di STURCO, C. GUERRERO PICÒ, S. PASETTO, M. T. RORIG, con il coordinamento di P. PASSAGLIA, marzo 2013, in www.cortecostituzionale.it.

interpretata nel senso che gli omosessuali legati da un’unione civile potranno sin da subito adottare il bambino precedentemente adottato dal proprio partner 51.

Si tratta di una sentenza ancora una volta problematica e molto cauta, che non esalta il piano dei diritti delle coppie del medesimo sesso, stigmatizzando piuttosto le discriminazioni irragionevoli. La prospettiva accolta, dunque, più che valorizzare i diritti dei partner, privilegia il diritto del minore adottato a non essere discriminato ed è su questo punto che si sofferma con maggiore attenzione il Tribunale. In particolare, il Tribunale costituzionale sottolinea come, al di là del semplice divieto di arbitrio, la normativa oggetto del ricorso, vista la sua importanza, deve essere sottoposta ad un controllo particolarmente stringente perché eventuali divergenze nel trattamento incidono su diritti particolarmente sensibili. E in questo senso, la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 9 Abs. 7

Lebenspartnerschaftsgesetz, nella parte in cui non consente

l’adozione successiva di un bambino già precedentemente adottato dall’altro partner, sembra preludere ad un ulteriore e continuo ampliamento dei diritti per le coppie che hanno contratto tale tipo di unione52.

Applicando, dunque, uno strict scrutiny più rigoroso di un controllo sulla ragionevolezza, dal momento che la questione di legittimità costituzionale investe la tutela di diritti fondamentali del bambino ed impone di valutare se la disparità di trattamento nei riguardi delle unioni civili registrate sia fondata sull’orientamento sessuale, il

51

Ibidem.

52

F. SAITTO, Il paradosso di Zenone, ovvero dell’adozione successiva per le Unioni civili

Tribunale osserva che la finalità del legislatore di evitare che un bambino «passato da famiglia a famiglia» venga esposto a vari diritti genitoriali tra loro contrastanti non possa giustificare il divieto dell’adozione successiva verso le unioni civili registrate. Infatti, lo stesso Tribunale costituzionale osserva che la coppia omosessuale unita in una unione civile registrata non si differenzia dalla coppia sposata per stabilità ed assunzione di responsabilità nei confronti dei figli53. Le conclusioni del Tribunale costituzionale tedesco

trovano, quindi, il proprio fondamento, innanzitutto, nell’affermazione del divieto di discriminazione verso i minori allevati da coppie dello stesso sesso54: la tesi secondo

la quale la vita in una famiglia con genitori omosessuali potrebbe pregiudicare l’equilibrata crescita dei bambini viene respinta stabilendo, in considerazione dei pareri di psicologi e degli interventi di esperti al riguardo, che la

partnership civile può favorire lo sviluppo di un bambino

esattamente quanto un matrimonio55. In altri termini, ad

avviso del Tribunale, le unioni civili registrate sono idonee a crescere un bambino non meno di quelle fondate sull’istituzione matrimoniale. Al tempo stesso, il Tribunale costituzionale afferma che l’adozione successiva non lede il “migliore interesse del bambino”. In proposito, la sentenza richiama le testimonianze di esperti che hanno negato l’esistenza di un pregiudizio derivante ai minori dall’essere allevati da una coppia formata da persone dello stesso sesso e afferma che l’adozione successiva consente loro di mantenere un legame con il compagno o la compagna del

53 A. SPERTI, cit., pag. 133. 54

Ibidem.

55

Bollettino di informazione sull’attualità giurisprudenziale straniera, marzo 2013, in www.cortecostituzionale.it.

proprio genitore biologico in caso di morte di quest’ultimo ovvero di separazione56. Infine, il Tribunale rileva che la

tutela costituzionale dell’istituto matrimoniale ( art. 6, sec. 1 GG) non giustifica la discriminazione verso i bambini adottati da coppie dello stesso sesso. Anche se il legislatore può scegliere di favorire il matrimonio rispetto ad altre tipologie di unione, una disparità di trattamento nei riguardi di queste ultime dovrebbe basarsi su «ragioni fattuali sufficientemente rilevanti». Il Tribunale, invece, respinge la censura tesa a dimostrare una violazione della tutela costituzionale della famiglia. Sebbene le unioni civili registrate e il bambino rientrino nella nozione di “famiglia” protetta dall’art. 6 GG, la definizione di famiglia è rimessa alla discrezionalità del legislatore, al quale non si può imporre di ricomprendere nel concetto di famiglia qualsivoglia forma di relazione sussistente tra genitori e figli garantendo loro piena potestà genitoriale57.

La dottrina ha criticato la sentenza in esame osservando che la suddetta pronuncia non sembra in alcun modo riconoscere un diritto costituzionale alla omogenitorialità, quanto semmai piuttosto ribadire che eventuali discriminazioni, lungi dall’essere vietate tout court, debbano trovare solide giustificazioni costituzionali che consentano effettivamente di riconoscere nella disciplina una qualche ragionevolezza, il cui controllo deve essere effettuato nella forma dello scrutinio stretto58.

56

A. SPERTI, cit., pag. 133.

57

A. SPERTI, cit., pagg. 133-134.

CONCLUSIONI

Come anticipato nella premessa a questo lavoro, la questione del diritto alla genitorialità per le coppie same sex è ancora molto dibattuta e “in costruzione”, soprattutto nel nostro Paese, posto che sono molti i pregiudizi, gli stereotipi e i luoghi comuni al riguardo che andrebbero superati.

Ancora oggi taluni pensano, infatti, che l’omogenitorialità sia qualcosa di sbagliato per due ragioni: la prima riguarda la natura delle famiglie omogenitoriali ed evidenzia, nelle stesse, l’assenza di un genitore di sesso opposto; la seconda, più perniciosa, ritiene che il bambino subirebbe discriminazioni in una società che non è pronta ad accogliere gli omosessuali, figuriamoci i loro figli. Nessuna di queste obiezioni, come più volte è stato sottolineato, risulta essere convincente. Per quanto riguarda la prima, occorre ricordare che sia le ricerche condotte in campo psichiatrico nell’arco di vent’anni, sia le pronunce giurisprudenziali più recenti (della Corte di Strasburgo e della nostra Corte di Cassazione) hanno evidenziato che l’orientamento sessuale dei genitori non incide sullo sviluppo psicofisico dei figli e che i bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali hanno esattamente le stesse capacità affettive e la medesima condizione psichica di quelli cresciuti in famiglie eterosessuali; l’altra obiezione è invece, puramente ideologica e anziché rimuovere le discriminazioni, le legittima1.

Pare opportuno ribadire come la Corte europea dei diritti umani, con l’importante sentenza sul caso X and The Others

v. Austria del 2013, abbia fissato un nuovo e saldo principio

nella disciplina convenzionale delle coppie same sex in merito alla delicata questione dell’adozione, stabilendo che “due padri” o “due madri” non possono essere ritenuti inidonei a crescere un figlio in quanto non esistono studi scientifici o altri elementi di prova capaci di dimostrare la supposta inadeguatezza2.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la nostra Corte di Cassazione la quale, con la “rivoluzionaria” sentenza 601/2013 in tema di affidamento di un minore alla madre omosessuale, ha stabilito che «ritenere che l’inserimento di un minore in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale possa avere ripercussioni negative sullo stesso è frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un mero pregiudizio».

Seguendo tale impostazione, anche il Tribunale per i Minorenni di Roma, nella recente sentenza del 30 luglio 2014, ha accolto l’istanza di adozione di una coppia di donne lesbiche sul presupposto che «se la dannosità di un contesto familiare omoparentale per un bambino non possa presumersi, allo stesso modo non si può neppure presumere che l’interesse preminente del minore non possa realizzarsi in un simile contesto».

Dai casi concreti presi in considerazione emerge, dunque, che sono stati compiuti dei passi decisivi verso il riconoscimento dei diritti parentali per le coppie dello stesso

sesso, anche se probabilmente (rectius: sicuramente) ancora molti altri ne dovranno essere fatti verso una maggiore apertura e agevolazione della procedura di adozione per tali coppie.

Resta inteso, comunque, che il soggetto principale è sempre il bambino: è nel suo interesse primario che, quindi, devono essere adottate le decisioni. In questo senso potremmo concludere affermando che non esiste nessun diritto della coppia ad essere genitore, ma solo il diritto del minore a vivere in un ambiente che ne accompagni la crescita fisica e psicologica.

Bibliografia.

AAP, Coparent or second parent adoption by same sex

parents, in Pediatrics, vol. 109, 2002, in www.aap.org.

AAP, The effects of marriage, civil union and domestic

partnership laws on the health and well-being of children, in

Pediatrics, vol. 118, 2006, in www.aap.org.

AAP, Promoting the well-being of children whose parents are

gay or lesbian, in Pediatrics, vol. 131, 2013, in www.aap.org.

AGO R., ZICCARDI P., Comunicazione e studi, Vol. 23, Giuffrè Editore, 2007.

AMRAM D., Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito:

alla ricerca di un contenuto per l’interesse superiore del minore – Nota a Cass. 18 giugno 2008, n° 16593, in Famiglia e Diritto, n° 12, 2008.

ANTOCI B., Affidamento del minore alla madre lesbo. La

Cassazione: “Affermare, senza prove, che sia dannoso per il

bambino è frutto di un pregiudizio”, in www.academia.edu.

APA, Sexual orientation, parents & children, in Council policy

manual, 2004, www.apa.org.

ASTONE M. A., La delibazione del provvedimento di adozione

internazionale di minore a favore di persona singola – Nota a

BATTAGLIA E., Tribunale minori di Bologna: riconosciuta

l’adozione da parte di una single effettuata negli Stati Uniti,

in www.articolo29.it.

BEDESCHI I., L’ambiente omosessuale non è dannoso per il

minore – Nota a Cass. n° 601/2013, in

www.personaedanno.it.

BILOTTI E., Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti

stranieri di “stepchild adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 35 e 36 della legge 184/1983, in

www.dirittocivilecontemporaneo.com.

BISIO A., ROAGNA I., L’adozione internazionale di minori:

normativa interna e giurisprudenza europea, in P. CENDON

(a cura di), Il diritto privato oggi, Giuffrè Editore, 2009.

BUZZI A., Amori omosessuali. Cosa si intende per

omosessualità? Roma, Sovera Edizioni, 2009.

CAFASSO S., Figli dell’arcobaleno. Madri lesbiche, padri gay,

diritti negati in Italia, Prefazione di G. Civati, Donzelli

editore, 2014.

CAVINA C., DANNA D., Crescere in famiglie omogenitoriali, Franco Angeli Editore, 2009.

CELENTANO S., La trascrizione in Italia dell’atto di nascita

del figlio di coppia omosessuale, in

www.questionegiustizia.it.

CONTI R., Pensieri sparsi, a prima lettura, su una sentenza

stesso sesso e sull’efficacia delle sentenze di Strasburgo-GC,

19 febbraio 2013, in www.europeanrights.eu.

CONTI R., Sull’affidamento di minore ad una coppia dello

stesso sesso, in www.questionegiustizia.it.

CRIVELLI E., Gas e Dubois c. Francia: la Corte di Strasburgo

frena sull’adozione da parte di coppie omosessuali, in Quaderni Costituzionali, 3/2012.

DANOVI, PESCE, Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha

disposto l’adozione “in casi particolari” di un minore da parte del convivente omosessuale del genitore biologico, in SPIA al Diritto, 2014.

DONADI P., Generi. Differenze nelle identità, Franco Angeli Editore, 2000.

FALLETTI E., Affidamento dei minori e pregiudizi – Nota a Cass. n° 601/2013, in www.personaedanno.it.

FALLETTI E., La Corte europea dei diritti dell’uomo e

l’adozione da parte del single omosessuale, in Famiglia e Diritto, n° 3, 2008.

FATTA C., Gas e Dubois c. Francia, in www.duitbase.it.

FIGONE, Inserimento del minore in famiglia omosessuale, Nota a Cass. n° 601/2013, in Rivista AIAF, 1/2013.

GATTUSO M., Le motivazioni dei giudici bolognesi nel caso

dell’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso

sesso, in www.articolo29.it.

GATTUSO M., Tribunale per i Minorenni di Roma: sì

l’omogenitorialità è “sana e meritevole di essere riconosciuta”,

in www.articolo29.it.

GATTUSO M., Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre:

il Tribunale dei Minori di Bologna invia gli atti alla Corte

Costituzionale, in www.articolo29.it.

GATTUSO M., Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di

nascita può essere trascritto in Italia, in www.articolo29.it.

GATTUSO M., Una prima analisi delle motivazioni del

Tribunale costituzionale spagnolo (sentenza n° 198 del 6

novembre 2012), in www.articolo29.it.

GRIMALDI I., Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le

recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana, in

www.articolo29.it.

HASTINGS P.D., VYNCKE J., SULLIVAN C., MCSHANE K. E., BENIBUI M., UTENDALE W., Children’s development of

social competence across family types, Department of

Justice Canada, 2006.

JACHETTA A., Genitori lesbiche e gay: un ossimoro?, Greenbooks Editore, 2012.

LAMARQUE E., Adozione da parte dei single omo e

eterosessuali: i paesi del Consiglio d’Europa stanno perdendo

il loro margine di apprezzamento?, in Quaderni

Costituzionali, 4/2008.

LECIS COCCO ORTU A.M., L’omogenitorialità davanti alla

Corte di Strasburgo: il lento ma progressivo riconoscimento delle famiglie con due padri o due madri, in

LECIS COCCO ORTU A.M., Il Conseil inizia a delineare i

caratteri del controllo di costituzionalità successivo: l’interpretazione secondo diritto vivente e la discrezionalità del legislatore nelle questioni etiche, in Forum dei Quaderni

Costituzionali, 19 aprile 2011, in

www.forumcostituzionale.it.

LECIS COCCO ORTU A.M., La Corte europea pone un altro

mattone nella costruzione dello statuto delle unioni omosessuali: le coppie di persone dello stesso sesso non possono essere ritenute inidonee a crescere un figlio, in Forum di Quaderni Costituzionali, 15 marzo 2013, in

www.forumcostituzionale.it.

LECIS COCCO ORTU A.M., L’adozione in seno ad una

coppia omosessuale registra il primo successo davanti alla Corte di Strasburgo: “due padri” o “due madri” non possono essere ritenuti inidonei a crescere un figlio, in

www.diritticomparati.it.

LENDARO C.M., Omogenitorialità e minori, 2014, in www.questionegiustizia.it.

LINGIARDI V., Citizen Gay. Famiglie, diritti negati e salute

mentale, Milano, Il Saggiatore Edizioni, 2007.

LOCCHI M.C., Di cosa parliamo quando parliamo di best

interest of the child: l’adozione coparentale nell’ambito di una coppia omosessuale al vaglio della Corte Costituzionale, in

www.diritticomparati.it.

LONG J., Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti

LONG J., Adozione in casi particolari e second parent

adoption, in www.articolo29.it.

MALFATTI E., I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella

dimensione europea, Torino, Giappichelli Editore, 2013.

MARIANI F., Leon all’anagrafe ha due mamme, in Cronache, www.iltempo.it.

MARONGIU BONAIUTI F., Il riconoscimento delle adozioni da

parte di coppie di persone dello stesso sesso al vaglio della Corte Costituzionale, in Osservatorio su diritto internazionale

privato e diritti umani, n°2/2014, in www.rivistaoidu.net.

MAZZOTTA V., Via libera all’affido temporaneo a coppia

omosessuale, in www.personaedanno.it.

NARDOCCI C., Per la Corte europea l’impossibilità di

adottare la figlia della propria partner omosessuale non costituisce trattamento discriminatorio ai sensi dell’art. 14

della Convenzione, in www.rivistaaic.it.

PACINI A., Stepchild adoption: l’Italia davanti al

cambiamento, 15 settembre 2014, in

www.artspecialday.com.

PALLADINO R., Adozione e coppie omosessuali nella recente

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato,

16 settembre 2013, www.federalismi.it.

PASSAGLIA P., con i contributi di C. Bontemps di Sturco, C. Guerrero Picò, S. Pasetto, M.T. Rorig, Il matrimonio tra

persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei, in

PASSAGLIA P., Bollettino di informazione sull’attualità

giurisprudenziale straniera, (a cura di) Bontemps di Sturco,

Guerrero Picò, Pasetto, Rorig, marzo 2013, in www.cortecostituzionale.it.

RIONDINO M., Il primato giuridico e morale del concetto di

interesse del minore, 2014, in www.azionecattolica.it.

ROSSI S., “Trascrivibile l’atto di nascita straniero del figlio di

due donne” – App. Torino, sez. fam., 29 ottobre 2014, in

www.personaedanno.it.

RUSCELLO, Quando il pregiudizio…è nella valutazione del

pregiudizio. A proposito dell’affidamento della prole alla madre omosessuale, in Famiglia e Diritto, 2013.

RUSCICA S., I diritti della personalità. Strategie di tutela,

inibitorie, risarcimento danni, internet, Cedam Edizioni,

2013.

SAITTO F., Il paradosso di Zenone, ovvero dell’adozione

successiva per le Unioni civili al vaglio del

Bundesverfassungsgericht, in www.diritticomparati.it.

SPERTI A., Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali ed il dialogo globale delle Corti Costituzionali, Pisa University Press, 2013.

VACCARO G., Solo adozione speciale per le coppie

omosessuali, in www.diritto24.ilsole24ore.com.

VITUCCI M.C., La tutela internazionale dell’orientamento

sessuale, Jovene Editore, 2012, recensito da A. SCHILLACI,

WINKLER M., STRAZIO G., L’abominevole diritto. Gay e

lesbiche, giudici e legislatori, Milano, Il Saggiatore Edizioni,

2011.

WINKLER M., STRAZIO G., L’omogenitorialità agli occhi del

diritto, 2012, in www.rivistailmulino.it.

ZACCARO G., Adozione da parte di coppie omosessuali,

stepchild adoption e interesse del minore, in

www.questionegiustizia.it.

ZATTI P., Trattato di diritto di famiglia, vol.VI, in LENTI L. (a cura di), Tutela civile del minore e diritto sociale della

famiglia, Giuffrè Editore, 2012.

ZATTI P., Trattato di diritto di famiglia, vol. I, Milano, Giuffrè Editore, 2011.