• Non ci sono risultati.

Alcuni problemi di classificazione della confisca di prevenzione italiana

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 156-159)

CAPITOLO 2: LO SVILUPPO DEL SISTEMA PREVENTIVO DOPO (E

5. Strumenti di prevenzione patrimoniale nel diritto comparato

5.1 Alcuni problemi di classificazione della confisca di prevenzione italiana

Ricercare modelli simili a quello della confisca di prevenzione è operazione davvero interessante e comunque piuttosto complessa.

Innanzitutto, perché non è facile, nemmeno nell’ordinamento interno, catalogare univocamente la confisca di prevenzione: come si è in parte già visto, la “storica”, e discussa, natura preventiva sembra lasciare il passo, da ultimo, a quella c.d. ripristinatoria, ma sempre destando perplessità in quanti la ritengono comunque una misura sostanzialmente penale che naviga sotto falsa bandiera.371 Anzi, proprio

in questione hanno fondato spesso critiche, di sostanza “trasversale”, alla violazione delle norme nazionali che disciplinano la presunzione di innocenza, così come posto problematiche, anch’esse comuni a diversi ordinamenti, di adeguata tutela del terzo estraneo o in buona fede dagli effetti dell’ablazione.

370 Cfr. C. Edu, Welch c. Regno Unito § 33, anche v. supra, par. 2.3.

371 Sul tema della natura della confisca in questione a seguito della SS.UU. Spinelli del 2015, fermo quanto già segnalato e osservato in precedenza, v. F.MAZZACUVA, The Problematic Nature of Asset Recovery Measures: Recent Developments of the Italian Preventive Confiscation, in K.LIGETI M. SIMONATO (a cura di), Chasing criminal money. Challenges and perspective on asset recovery in the EU, Bloomsbury Publishing, 2019, 101-115; riguardo, in particolare, le posizioni assunte dalla Corte Costituzionale con l’ultima sentenza 24/2019 anche v. A.M.MAUGERI-P.PINTO DE ALBUQUERQUE, La

questa particolare tensione sulla natura di tale strumento (che non di rado vede contrapposta la dottrina, su posizioni di maggiore garanzia, e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che difende invece strenuamente l’estraneità alla materia penale di simili istituti) è forse in realtà il primo tratto che accomuna tutte tali forme di confisca oltre i singoli confini nazionali.372

Ancora, pare utile evidenziare come la disciplina della confisca di prevenzione sia il risultato di una combinazione di diverse peculiari caratteristiche, per così dire “strutturali”, che la rendono comparabile solo in parte con altri modelli.

La onfisca di prevenzione, ad esempio, costituisce sì una forma di confisca senza condanna, ma ciò non è all’evidenza sufficientemente preciso come criterio di indagine, perché, rispetto a molti strumenti che possiedono tale caratteristica, non si tratta in questo caso di una confisca ancorata ad un procedimento penale, e che viene applicata anche dove, poi, venga a mancare la condanna (del tutto, o solo perché non divenuta definitiva) in forza di particolari condizioni personali (malattia, fuga) o giuridiche (prescrizione).

Costituisce, invece, una confisca ordinata in un procedimento del tutto autonomo da quello penale: dunque da collocarsi in un sottoinsieme della più ampia categoria “confisca senza condanna”, e più precisamente in quello relativo alle sole

confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza se ne afferma la natura ripristinatoria (C. Cost. 24/2019), cit., 1 ss.

372 In questo senso per quanto attiene al dibattito in Spagna sulla natura di tali forme di confisca, oltre a quanto in seguito affrontato (v. infra par. 6) anche v. T.AGUADO CORREA, Comiso: crónica de una reforma anunciada, cit., 1 ss.; E.A.FABIÁN CAPARRÓS, La regulación del decomiso tras la reforma de la ley orgánica 1/2015, in E.A.FABIÁN CAPARRÓS –I.BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE –N.RODRÍGUEZ

GARCÍA (a cura di), Recuperación de activos y decomiso, Ed. Tirant, 2017, Valencia, 429-448; sempre in tema v. A.M. MAUGERI, Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l’efficienza, cit., 28-34; per quanto attiene al dibattito sulla natura penale o meno della procedura di civil forfeiture irlandese, con particolare riferimento anche alla giurisprudenza della Suprema Corte irlandese, v. C. KING, Civil Forfeiture in Ireland: Two Decades of the Proceeds of Crime Act and the Criminal Assets Bureau, in K.LIGETI M.SIMONATO (a cura di), Chasing criminal money. Challenges and perspective on asset recovery in the EU, Bloomsbury Publishing, 2019, 77-99; sempre sul sistema di civil forfeiture irlandese anche v. C.KING, Using civil processes in pursuit of criminal law objectives: a case study of non-conviction-based asset forfeiture, in The international journal of evidence & proof, 2012, 337-363; per quanto riguarda il dibattito nella dottrina e giurisprudenza tedesca sia consentito il rimando, anche per maggiori riferimenti bibliografici, alla esaustiva panoramica contenuta in T.TRINCHERA, Confiscare senza punire?, cit., 218-256; per un inquadramento generale degli strumenti nel panorama europeo anche v. A.M.MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffré, Milano, 2001, 165-245.

ipotesi che sono del tutto indipendenti dall’apertura di un procedimento penale (e, a

fortiori, dai suoi esiti processuali).

Anche in questa categoria, tuttavia, la confisca di prevenzione non appare ancora ben inquadrata: viene infatti a trovarsi in compagnia solo di ipotesi di confisca applicate si in un procedimento del tutto autonomo da quello penale (e che anzi di norma è civilistico) ma che, diversamente, sono “dirette contro la cosa” (e dunque si tratta di azioni in rem, che abbracciano un concetto di pericolosità “reale”), oppure sono fondate sull’esistenza di un’illecita situazione patrimoniale riferibile alla persona. Sotto quest’ultimo profilo, la confisca di prevenzione pare, invece, l’unico istituto che pone alla base della confisca la riconducibilità dell’interessato ad una fattispecie di pericolosità sociale legalmente predeterminata: è proprio tale riconducibilità (e, dunque, la pericolosità sociale del prevenuto) che diviene, ad esempio, la “misura temporale della confisca”; allo stesso modo, è proprio e solo tale inquadramento “preliminare” in una fattispecie che consentirebbe, poi, la ragionevole operatività della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, con le connesse inversioni probatorie che comporta per il prevenuto sul piano procedurale.

In tutto questo, la confisca di prevenzione nasce, inoltre, come confisca “allargata”, ed è anzi un precursore di tale categoria nel nostro ordinamento, come rilevabile in rapporto alla successiva introduzione dell’art. 12-sexies d.l. 306/92, la cui struttura appare dichiaratamente ispirata al modello della confisca di prevenzione. Anche in quest’ottica, pertanto, la confisca di prevenzione si differenzia da molti modelli che, quando prevedono l’operatività della “confisca senza condanna”, la limitano al solo provento del reato non più procedibile o giudicabile: non avendo invece alcun reato nel proprio baricentro -quantomeno espressamente- la confisca di prevenzione è invece sempre concepita come “estesa” a tutto il patrimonio di sospetta origine illecita del reo, e non è sussidiaria all’operatività di nessun altro meccanismo di ablazione principale più garantito.

Tenendo quindi ben presenti questi profili di assoluta originalità della confisca di prevenzione, quest’ultima può, comunque, farsi rientrare abbastanza pacificamente nell’ampia area delle confische aventi ad oggetto “beni di sospetta origine illecita”, ed i cui principali modelli stranieri saranno appunto i termini di raffronto di questa breve indagine comparata.

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 156-159)