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Applicazione del sequestro e della confisca ai pericolosi “generici”

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 90-93)

CAPITOLO 2: LO SVILUPPO DEL SISTEMA PREVENTIVO DOPO (E

7. L’evoluzione negli anni ’90

7.1 Applicazione del sequestro e della confisca ai pericolosi “generici”

L’inserimento del sequestro e della confisca di prevenzione in seno alla l. 575/65, anziché nella legge generale 1423/1956, sembrava coerente, a prima vista, con il target criminologico, pressoché esclusivamente “mafioso”, comune a tutte le disposizioni della legge Rognoni-La Torre del 1982.

Tuttavia la legge antimafia del 1965, ancora prima dell’introduzione delle misure patrimoniali, recava già un evidente collegamento sostanziale con la legge generale in materia di prevenzione: sono proprio le misure personali ivi previste che la legge antimafia 575/65 provvedeva ad “estendere” anche agli indiziati di appartenenza ad un’organizzazione criminale di stampo mafioso (divenuta, con la l. 575/65 una autonoma fattispecie di pericolosità, c.d. “qualificata”).

A tale ultima categoria, peraltro, sempre la legge del 1965 ricollegava una deroga al normale procedimento di applicazione (graduale) delle misure personali della l. 1423/56, prevedendo in particolare che agli indiziati di mafia fosse possibile applicare direttamente la sorveglianza speciale di p.s. (semplice, ovvero con obbligo o divieto di soggiorno in un qualche Comune) senza più necessità di una precedente diffida “caduta nel vuoto”.216

Il collegamento in questione, funzionale all’estensione ai “mafiosi” delle misure personali, le sole previste a quel tempo, si complica, poi, in occasione della legge Reale, n. 152 del 1975, con la quale, come già detto, venivano delineate nuove fattispecie di pericolosità, questa volta di matrice politico-eversiva217, cui parimenti venivano estese le misure di prevenzione personali (oltre che la sospensione

216 In questo senso è opportuno segnalare come non è tanto la diffida in sé a costituire il presupposto per l’applicazione delle misure personali, secondo lo schema della l. 1423/56, quanto, piuttosto, la circostanza che il prevenuto non abbia ottemperato all’ingiunzione, che la diffida appunto conteneva e rivolgeva al destinatario, di cambiare stile di vita e conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme di legge e di convivenza sociale.

217 Contenute all’art. 18 l. 152/1975, che prevede l’espressa applicabilità delle misure di cui alla l. 575/65 nei confronti, anche, delle categorie di pericolosità qualificata appena introdotte dal medesimo articolo. Sul punto v. D.PETRINI, La prevenzione inutile, cit., 206-213; anche v. F.BASILE, Manuale delle misure di prevenzione. Profili Sostanziali, cit., 16-17.

temporanea dall’amministrazione dei beni ex artt. 22 e ss., introdotta con il medesimo provvedimento).

In questo caso, la norma di collegamento è l’art. 19 che, come già rilevato, estendeva, con singolare tecnica incrociata, la più agevole disciplina della l. 575/65, prevista per gli indiziati di mafia, anche alle fattispecie di pericolosità di cui ai n. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 1 l. 1423/56.

Con l’effetto, quindi, che la più rigorosa disciplina (senza gradualità) della l. 575/65, da eccezione prima riservata solo ai “mafiosi”, e poi ai “sovversivi” (ex art. 18 l. 152/75), diviene ora la “norma” anche per le fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1 l. 1423/56 (pressoché tutte, ad eccezione della n. 5).218

In questo “circolare” schema di richiamo si inseriscono gli interrogativi sorti con l’introduzione, nella l. 575/65, delle misure di prevenzione patrimoniali: tra questi, il più rilevante è senz’altro quello se si tratti di misure applicabili esclusivamente alla fattispecie di pericolosità qualificata di cui all’art. 1 (indizi di appartenenza ad un’associazione mafiosa) del medesimo testo, ovvero anche ad altre categorie.

Constatato il richiamo generale dell’art. 19 l. 152/75 a tutte le misure previste dalla l. 575/65, il dato positivo (anche considerata la natura extra-penale accordata alla materia preventiva) sembra autorizzare una lettura che inglobi, in tale richiamo, anche le successive modifiche ed integrazioni intervenute su tale legge, quindi anche le misure patrimoniali successivamente introdotte nel 1982. Altri, invece, hanno evidenziato in senso più garantista come la ratio sottesa alla confisca di prevenzione fosse eminentemente radicata nel contesto della lotta alle organizzazioni criminali, e che per tale ragione fosse quindi da applicarsi alla sola fattispecie di pericolosità qualificata prevista dalla legge antimafia.219

Sul punto si è sviluppato negli anni un vivace dibattito, che è stato in diverse occasioni risolto in via giurisprudenziale sempre nel senso “estensivo” di consentire, in virtù del suddetto richiamo, l’estensione anche delle misure di carattere patrimoniale alle fattispecie di pericolosità generica.220

218 La l. 327/1988 provvederà poi, come visto, ad eliminare talune categorie di pericolosità, e quindi a coordinare il richiamo dell’art. 19 ai soli n. 1) e 2) dell’art. 1 l. 1423/56.

219 Cfr. G.FIANDACA, Osservazioni a decreto sicurezza 1985, in Foro italiano, II, 1986, 69 ss.

220 Per un’efficace sintesi del dibattito in questione, anche con numerosi riferimenti giurisprudenziali, v. A.BALSAMO V.CONTRAFATTO G.NICASTRO, Le misure di prevenzione patrimoniali contro la

In particolare, solo a quelle specifiche fattispecie dell’art. 1 l. 1423/56 richiamate dall’art. 19 l. 152/75 e che, dopo la l. 327/88, coincidono con i n. 1 (coloro che sono dediti a traffici delittuosi) e 2 (coloro che abitualmente vivono con il provento dei delitti) dell’art. 1 l. 1423/56.

Ebbene, nel 1990 il legislatore interviene con la legge n. 55, dove, all’art. 14, prevede espressamente l’applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali, oltre che in relazione agli indiziati di mafia, anche per tutta un’ulteriore tassativa serie di casi: le associazioni a delinquere in materia di stupefacenti221; coloro che vivono anche parte con il provento dei delitti (art. 1, n. 2, l. 1423/56), quando quest’ultimi siano riconducibili all’attività di sequestro di persona a scopo di estorsione. Siffatta di disposizione, dunque, sembra all’apparenza limitare l’ambito operativo delle misure patrimoniali alle sole ipotesi ivi contemplate, meno varie ed estese di quelle cui, in via interpretativa, la giurisprudenza consentiva già allora l’applicazione della confisca.

In questo senso, la disposizione costituisce si, un “freno” ad un’applicazione indiscriminata delle misure patrimoniali alle fattispecie di pericolosità generica, limitandolo solo a talune attività e finalità delittuose. La novella, tuttavia, ha anche l’effetto di risolvere il contrasto interpretativo, di cui si è detto poc’anzi, segnando un importante risultato per i sostenitori della tesi estensiva: lo “sfondamento”, anche se meno ampio di quanto auspicato, dell’argine che avrebbe voluto confinare la confisca di prevenzione alla sola materia della criminalità organizzata di stampo mafioso. L’intervento sembra quindi consolidare un’apertura di fondo, sino a quel momento incerta, e dunque una base per ulteriori “escursioni” legislative in materia di contrasto patrimoniale anche delle forme di pericolosità c.d. “generica”.

Ed invero la sfera di operatività della confisca dal 1990 viene infatti progressivamente estesa, nel 1991, nel 1996, e nel 2003222, anche all’ulteriore categoria di pericolosità generica dell’art. 1 n. 1 (coloro che sono dediti a traffici

criminalità organizzata, cit., 73-76; anche v. S. FINOCCHIARO La confisca “civile” dei proventi da reato, cit., 41 ss.

221 Il riferimento è all’art. 75 della l. 685/75 in tema di sostanze psicotrope, che prevede la particolare fattispecie di associazione a delinquere in tale “settore”. Oggi la disposizione in questione è sostituita dall’art. 74 del d.P.R. 309/1990.

222 Ci si riferisce, rispettivamente, alle modifiche intervenute in virtù dell’art. 11 del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, dell’art. 9 della l. 7 marzo 1996, n. 108, e dell’art. 7 l. 11 agosto 2003, n. 228.

delittuosi), così come risulta via via ampliata l’indicazione dei reati (cui le attività delittuose dovrebbero riferirsi) che, dalla sola previsione dell’art. 630, arriva a ricomprendere anche gli ulteriori artt. 600, 601, 602, 629, 648-bis e 648-ter del codice penale.223

Ogni restrizione all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche nei confronti dei soggetti a pericolosità generica verrà, poi, definitivamente eliminata nel 2008 con il primo “pacchetto sicurezza” della stagione 2008-2009.224

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 90-93)