CAPITOLO 2: LO SVILUPPO DEL SISTEMA PREVENTIVO DOPO (E
2. I rapporti con il diritto convenzionale
2.2 Misure personali e CEDU
La Corte EDU si è occupata in numerose occasioni di valutare se talune misure di carattere personale, variamene incidenti sulla libertà personale e di circolazione dell’individuo, siano da ricondursi alla materia penale, con ogni conseguenza in punto di applicabilità delle garanzie “penalistiche” che, negli ordinamenti interni, sarebbe invece preclusa dalla qualifica meramente disciplinare/amministrativa dell’illecito o della “sanzione”.
La stessa sentenza Engel è resa proprio riguardo talune sanzioni che sono state adottate in ambito disciplinare, nei confronti di alcuni militari olandesi. Quest’ultimi lamentavano l’inflizione nei loro confronti di misure assimilabili in concreto ad una pena privativa della libertà personale, applicata tuttavia senza le garanzie processuali da riservare ad una persona accusata di un illecito penale.
punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita, cit., 309-334; anche vedi V.GIGLIO, La “materia penale” e il suo statuto nella giurisprudenza interna e sovranazionale, in Diritto Penale e Uomo, cit., 93-99.
276 Per una sintetica anticipazione sul punto vedi comunque già ora V.MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: Nullum crimen sine confiscatione, cit., 1276-1278. Anche v. A.DE LIA, La sconfinata giovinezza delle misure di prevenzione, in Arch. Pen., fascicolo n. 1, Gennaio-Aprile 2017 (web), 16-17.
La Corte valuta la qualificazione interna della sanzione (disciplinare) e la natura dell’infrazione (disciplinare), soffermandosi, in particolare, sulla severità/natura delle sanzioni irrogate: quelle che non comportavano alcuna limitazione della libertà personale, o che la realizzavano per un lasso temporale o con un intensità non significativamente apprezzabile, sono state ritenute estranee alla materia penale, mentre la tipologia più grave (che nella specie prevedeva l’assegnazione dei trasgressori ad un reparto speciale con annesso un particolare regime di rigore e di limitazione di movimento anche nelle ore di riposo) viene invece ritenuta assimilabile ad una sanzione penale.277
In quest’ottica, l’elemento di differenziazione pare costituito soprattutto dalla qualità e significatività della limitazione della libertà personale, ricordando, quanto a gradazione dell’intensità, alcuni passaggi della Corte costituzionale italiana prima esaminati in relazione alle misure personali (in particolare con riferimento alle distinzioni tra le limitazioni discendenti dalle misure di prevenzione c.d. amministrative e quelle, invece, giurisdizionali v. supra cap. II par. 2.1).
Sempre con riferimento a misure privative della libertà personale la Corte ha, più di recente, ritenuto di ricondurre alla materia penale la detenzione di sicurezza tedesca (qualificata internamente come misura amministrativa, a scopo preventivo, in caso di condanna per gravi reati), nel caso M. c. Germania278, o quella c.d. “sostitutiva” (di una sanzione pecuniaria) prevista dal diritto francese, nel caso Jamil c. Francia279; in questo senso, e sempre valorizzando la severità e gravità della misura, è intervenuta
277 «The maximum penalty that the Supreme Military Court could pronounce consisted in four days' light arrest for Mr. van der Wiel, two days' strict arrest for Mr. Engel (third punishment) and three or four months' committal to a disciplinary unit for Mr. de Wit, Mr. Dona and Mr. Schul. Mr. van der Wiel was therefore liable only to a light punishment not occasioning deprivation of liberty (paragraph 61 above). For its part, the penalty involving deprivation of liberty that in theory threatened Mr. Engel was of too short a duration to belong to the "criminal" law. He ran no risk, moreover, of having to undergo this penalty at the close of the proceedings instituted by him before the Supreme Military Court on 7 April 1971, since he had already served it from 20 to 22 March (paragraphs 34-36, 63 and 66 above). On the other hand, the "charges" against Mr. de Wit, Mr. Dona and Mr. Schul did indeed come within the "criminal" sphere since their aim was the imposition of serious punishments involving deprivation of liberty (paragraph 64 above). The Supreme Military Court no doubt sentenced Mr. de Wit to twelve days' aggravated arrest only, that is to say, to a penalty not occasioning deprivation of liberty (paragraph 62 above), but the final outcome of the appeal cannot diminish the importance of what was initially at stake» cfr. Engel e altri c. Paesi Bassi, § 85.
278 Si tratta di M. c. Germania, 17 settembre 2009, in particolare v. §§ 123-133; nello stesso senso anche v. Jendrowiak c. Germania, 14 aprile 2011, § 47, e Glien c. Germania, 28 novembre 2013, §§ 120-130.
anche in tema di espulsione dello straniero (con contestuale interdizione decennale dal rientrare nel territorio nazionale)280 e di talune sanzioni disciplinari nell’ambito penitenziario britannico281.
Tuttavia, in altri casi la Corte ha escluso la riconducibilità alla materia penale di alcune misure, di carattere personale, giustificate in ottica eminentemente preventiva. Così, ad esempio, nel caso Berland c. Francia282 è stata esclusa dalla materia penale una misura di sicurezza fortemente invasiva (un ricovero d’ufficio) imposta a una persona non ritenuta penalmente responsabile.
Sempre in virtù della finalità esclusivamente preventiva della misura la Corte aveva già escluso dalla materia penale, nella risalente decisione Lawless c. Irlanda283, una particolare ipotesi di internamento di un soggetto pericoloso, ritenuto un appartenente all’IRA, giustificando tale scelta sulla scorta della finalità esclusivamente preventiva della misura, diretta ad evitare la realizzazione o agevolazione di gravi reati contro l’incolumità e l’ordine pubblico.
Per quanto risalente, l’ultimo precedente di cui sopra ben rappresenta il prudente self-restraint che la Corte EDU adotta con riferimento a contesti emergenziali che involgono la criminalità mafiosa o eversiva, soprattutto in frangenti dove gli Stati membri sono impegnati in delicate azioni di contrasto e smantellamento delle organizzazioni criminali. Non dissimile, come si vedrà, sarà l’atteggiamento anche con
280 V. Gurguchiani c. Spagna, 15 dicembre 2009, § 40.
281 V. Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, § 72; ancora nello stesso senso v. Ezeh e Connors c. Regno Unito, 9 ottobre 2003, §§ 104, 124-129.
282 V. Berland c. Francia, n. 42875/10, 3 settembre 2015, §§ 39-47.
283 V. Lawless c. Irlanda (dec. n. 3), 1 luglio 2019, cfr. § 19: «Whereas the proceedings show that the Irish Government detained G.R. Lawless under the Offences against the State (Amendment) Act, 1940, for the sole purpose of restraining him from engaging in activities prejudicial to the preservation of public peace and order or the security of the State; whereas his detention, being a preventive measure, cannot be deemed to be due to his having been held guilty of a criminal offence within the meaning of Article 7 (art. 7) of the Convention; whereas it follows that Article 7 (art. 7) has no bearing on the case of G.R. Lawless; whereas, therefore, the Irish Government in detaining G.R. Lawless under the 1940 Act, did not violate their obligation under Article 7 (art. 7) of the Convention. As to whether, despite Articles 5 and 6 (art. 5, art. 6) of the Convention, the detention of G.R. Lawless was justified by the right of derogation allowed to the High Contracting Parties in certain exceptional circumstances under Article 15 (art. 15) of the Convention».
riferimento alle misure di prevenzione personali (e patrimoniali) italiane284, ed alla necessità di arginare e contrastare efficacemente il crimine mafioso.285
Alla luce di questo pur breve excursus è comunque possibile indicare la gravità/natura della sanzione, e la sua finalità (eminentemente preventiva, piuttosto che sanzionatoria), come gli elementi di valutazione privilegiati, in un senso o nell’altro, nell’ambito dell’indagine sulla collocazione nella materia penale di una qualche forma di restrizione della liberà personale: all’aumentare dell’intensità/severità della misura, anche avuto riguardo, in concreto, alle sue modalità di esecuzione, dovrà sussistere un’esigenza di prevenzione pregnante e rilevantissima perché questa non sia attratta nella materia penale, soprattutto in virtù della insopprimibile componente afflittiva (la cui compresenza, a lato dell’intento preventivo, è innegabile) che connota la privazione (o, comunque, la drastica limitazione) della libertà personale.