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Il codice antimafia del 2011

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 104-108)

CAPITOLO 2: LO SVILUPPO DEL SISTEMA PREVENTIVO DOPO (E

9. Il consolidamento della materia nell’ultimo decennio

9.1 Il codice antimafia del 2011

Tutte le disposizioni in materia di misure di prevenzione sono state trasfuse nel decreto legislativo 159/2011248, che, come detto, non realizza un’opera di codificazione in senso stretto bensì una -comunque meritoria- ricognizione della normativa stratificatasi nel tempo.249

Da ciò discende che il provvedimento legislativo in questione non risolve nessuna delle problematiche sostanziali delle misure, se non appunto (e nemmeno radicalmente, v. infra cap. IV) quella della difficile accessibilità e comprensione della precedente normativa, per come visto assai farraginosa e frammentata. Piuttosto ha

248 Cfr. F.BASILE Manuale delle misure di prevenzione. Profili Sostanziali, cit., 25-28; Anche v. B. ROMANO, Il nuovo codice antimafia, in S.FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, cit., 41-50; nonché V.N. D’ASCOLA, Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale, in S.FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, cit., 51-64.

249 In questo senso depone, oltre che la semplice trasposizione, nella quasi totalità dei casi, del contenuto delle disposizioni previgenti (alcune dalla l. 1423/56, altre dalla l. 575/65, altre ancora dalla 152/75, e così via...), anche la struttura anomala del testo in questione, come si vedrà meglio in seguito, che ad esempio, delinea singolarmente, nel Libro I, le diverse misure di prevenzione solo dopo averne regolato il procedimento applicativo; si veda anche l’atipica modalità di identificazione dei soggetti destinatari (tramite il rinvio interno tra l’art. 1, 4 e 16 cod. ant.), resa, comunque, sicuramente più agevole che in precedenza.

sicuramente il pregio di far confluire nel testo, con chiarezza, alcune declinazioni pratiche dello strumento preventivo che erano già riconosciute nella prassi (come ad esempio la piena applicabilità delle misure patrimoniali a tutto l’arco soggettivo della pericolosità comune), nonché il merito di collocare utilmente, nel medesimo testo, anche la disciplina relativa alla documentazione (ed alla c.d. “interdittiva”) antimafia ed alle modalità di gestione, assegnazione e destinazione dei beni confiscati.

Il “codice” si apre (capo I) con l’indicazione, all’art. 1, dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicabili dal questore, quest’ultime costituite dal foglio di via e dall’avviso avviso orale di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 sono quelle a pericolosità c.d. “generica”, frutto dell’identica trasposizione dell’assetto previgentemente sul punto.250

Il successivo capo II è invece riservato alle misure di prevenzione personali applicabili dall’autorità giudiziaria, ossia -per il momento- la sola sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con relative prescrizioni, obblighi e/o divieti).

L’art. 4 cod. ant. ha tuttavia un rilievo generale, trattandosi anche della norma che, a fianco del richiamo alle categorie di pericolosità c.d. “comune” di cui all’art. 1 (v. art. 4, c. 1, lett. c), elenca espressamente tutte le fattispecie di pericolosità “qualificata” attualmente in vigore, alle quali ricollega tanto l’applicabilità della sorveglianza speciale, quanto, in virtù del richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 16 cod. ant., anche quella di tutte le misure di prevenzione patrimoniali.

L’elenco delle fattispecie di pericolosità “qualificata” raggiunge, oggi, dopo l’intervento legislativo -ulteriormente estensivo sul punto- del 2017, la lettera i-ter). Si tratta di un gamma particolarmente ampia ed eterogenea (a riguardo, v. infra cap. IV), che annovera tutte le numerose fattispecie di pericolosità speciale introdotte a partire dal 1965 (quando è stata introdotta la prima fattispecie di pericolosità

250 Si tratta infatti di: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con il provento di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Sono le medesime fattispecie a pericolosità generica cui già era pervenuto il legislatore, nel 1988, con uno dei pochi interventi di carattere “restrittivo”, ed in particolar modo diretto a maggiormente obiettivare il giudizio di pericolosità, introducendo (v. supra par. 6) il riferimento agli “elementi di fatto”, poi conservato immutato sino ad oggi anche nel codice antimafia.

“qualificata”, nella specie derivante dall’appartenenza del proposto ad un’organizzazione mafiosa).251

L’analisi critica del ventaglio delle fattispecie di pericolosità in vigore252 sarà poi uno dei punti di partenza del capitolo IV di questo lavoro. Per il momento è utile evidenziare, qui, come le numerose fattispecie di pericolosità generica siano, oggi, molto diverse tra loro, per chiarezza, latitudine e fondamento criminologico.

Le ulteriori disposizioni relative a questo capo (artt. 5-15) disciplinano, infine, il procedimento applicativo della sorveglianza speciale e dei relativi obblighi o divieti, i rapporti con le misure di sicurezza e la carcerazione, nonché i profili inerenti le impugnazioni e l’esecuzione della misura.

251 Nello specifico, tali fattispecie oggi sono quelle riferibili: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’art. 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agoato 1992, n. 356, o del delitto di cui all’art. 418 del codice penale; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo IV del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605, e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue finalità terroristiche di cui all’art. 270 sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere un’attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d) e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nella lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone che sono indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis o del delitto di cui all’art 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612 bis del codice penale. Per un ampio esame delle categorie in questione anche v. F.BASILE Manuale delle misure di prevenzione. Profili Sostanziali, cit., 34-42; 55-68.

252 Per una rapida panoramica v. F.MAZZACUVA, Le persone pericolose e le classi pericolose, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, cit., 93-116; anche v. F.BASILE Manuale delle misure di prevenzione. Profili Sostanziali, cit., 34-67.

Alle misure di prevenzione patrimoniali è dedicato il Titolo II, che si apre, all’art. 16, con l’indicazione, anche in questo caso, dei soggetti destinatari: si tratta di quelli di cui all’art. 4 (e quindi, con effetto “concentrico”, anche a quelli di cui all’art. 1, ossia coloro che sono inquadrabili in una delle fattispecie di pericolosità c.d. “generica”), cui si affiancano, ex art. 16 lett. b), le persone fisiche o giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente a disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.253

L’art. 18 condensa in sé tutte le principali innovazioni delle riforme di pubblica sicurezza del 2008-2009, tra cui, al co. 1, i principi di applicazione disgiunta e di indipendenza (per le misure patrimoniali) dell’attualità della pericolosità del prevenuto al momento della richiesta. I successivi commi regolano compiutamente le evenienze specificamente collegate alla morte del proposto (durante la procedura o prima della richiesta) alla sua assenza o dimora all’estero, secondo peraltro una linea di assoluta continuità con l’assetto previgente.254

La disciplina delle indagini patrimoniali (i cui accertamenti possono ora essere utilizzati anche per avviare ulteriori verifiche finalizzate all’apertura di procedimenti fiscali e tributari) è contenuta nell’art. 19, cui fanno seguito, finalmente, le norme in tema di sequestro (art. 20) e confisca (art. 24).

Il quadro rilevante ai fini dell’ablazione è completato dalla previsione della possibilità di eseguirla per equivalente (art. 25), e di estenderla, tramite un’articolata presunzione di interposizione fittizia, anche ai trasferimenti ed alle intestazioni realizzate a qualunque titolo in favore di familiari e conviventi (art. 26), oltre che dalle successive previsioni di carattere processuale (dalle impugnazioni, all’esecuzione, alla revocazione, ai rapporti con il procedimento penale) di cui agli artt. 27-30.

253 Il comma 2 dell’articolo 16 è invece specificamente rivolto a consentire il sequestro (e la sua convalida), nei confronti dei portatori di pericolosità di cui all’art. 4 c.1 lett. i), anche nel corso delle operazioni e controlli di polizia in occasione degli eventi sportivi, dei beni che possono in qualsiasi modo agevolare le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione di tali manifestazioni.

254 Anche v. G.SPANGHER-A.MARANDOLA, sub. art. 18 in Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, Wolters Kluwer, 2019, Milano, 81 ss.

All’art. 31 e ss. sono collocate le disposizioni relative alle misure patrimoniali diverse dalla confisca, dunque la cauzione (art. 31), l’amministrazione giudiziaria dei bei personali (art. 33), quella dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34) ed il controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis).

Si tratta, quest’ultimo, di un reticolo di interventi, con ordine di controllo/spossessamento crescente, destinato ad operare in via sussidiaria quando non vi sia l’esigenza di richiedere le più incisive misure del sequestro e della confisca, ed idealmente votato al recupero di un più ampio margine di adeguamento proporzionale dell’intervento patrimoniale nel caso concreto (si tratta invero dello spirito che ha animato, in particolare, le modifiche di cui alla l. 161 del 2017 in questo settore v.

infra par. 9.3).255

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 104-108)