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Alcuni strumenti di certificazione di qualità e la loro incidenza sulle autorizzazion

Capitolo III. Le Regole sulle Discariche di Rifiut

3.6 L'autorizzazione a costruire una discarica

3.6.6 Alcuni strumenti di certificazione di qualità e la loro incidenza sulle autorizzazion

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto il ruolo che hanno taluni strumenti di politica europea e alcune certificazioni ambientali nella costruzione di discariche. Analizziamone sinteticamente nel dettaglio le caratteristiche principali.

Emas

Il Sistema Europeo di Ecogestione e Audit (di seguito Emas) è disciplinato dal regolamento del Parlamento Europeo n. 1221/2009 che prevede l'adesione volontaria delle organizzazioni europee (società, imprese collettive o individuali, pubbliche o private) a tale sistema e ha abrogato il precedente regolamento CE n.761/2001. L'obiettivo di tale sistema, oltre che quello di agevolare il rispetto di normative di settore, è il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei soggetti aderenti e della trasparenza del loro operato nei confronti della comunità attraverso l'introduzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale e la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia degli stessi.

Il risultato è un flusso costante di informazioni con il pubblico e la partecipazione attiva dei dipendenti, adeguatamente formati al sistema di gestione ambientale adottato. Riguardo alle discariche nello specifico, c'è una somiglianza marcata tra ciò che prevede il d.lgs. 36/2003 relativamente ai piani gestionali che deve presentare il gestore e gli adempimenti per il conseguimento del riconoscimento Emas.

Il legislatore italiano infatti spinge i gestori ad aderire a tale sistema di qualità, incoraggiandolo con incentivi, quali:

- la riduzione dei costi di gestione a seguito della riduzione del rischio ambientale, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. m)39.

Lo Standard ISO 14001

Un sistema alternativo all'Emas, per il quale possono optare tutte le imprese pubbliche o private, è lo Standard ISO 14001, inserito nella più ampia famiglia di standard internazionali di qualità.

Rispetto all'Emas, anch'essa volontaria, la certificazione ISO in questione lascia più spazio alle decisioni dell'impresa sul sistema di gestione da attuare.

Gli adempimenti a carico delle imprese che adottano tale sistema sono il monitoraggio periodico degli impatti ambientali della propria attività produttiva, commerciale o di servizi, la formazione dei propri collaboratori in materia ambientale, l'attuazione di programmi per la riduzione del consumo di energia, dell'inquinamento e delle materie prime scarse, magari introducendo tecnologie pulite e sviluppando progressivamente tecniche migliori di controllo del proprio sistema di gestione ambientale.

EcoLabel

Altro strumento volontario messo a punto dall'Unione Europea è il marchio Europeo di Qualità Ecologica (EcoLabel) previsto dal reg. CEE n.880/1192 (abrogato dal reg. CE 1980/2000 e disciplinato attualmente dal reg. 66/2010 del 25/11/2009). Tale marchio consiste in un'etichetta volta a segnalare la rispondenza del prodotto alle esigenze di tutela dell'ambiente.

Lo scopo perseguito dall'UE con l'istituzione dell' EcoLabel è quello di premiare quelle imprese che forniscono prodotti o servizi con cicli di vita meno influenti negativamente sull'ambiente rispetto a loro concorrenti, rendendo appunto tale marchio riconoscibile 39 Secondo l'art. 8, comma 1, lett.m) del d.lgs. 36/2003, “tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art.14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni” devono essere “coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto

conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dall'adozione di registrazione ai sensi del reg. CE n.1221/2009.”

dai consumatori (un fiore che riproduce la simbologia dell'Ue).

L'impatto di tali certificazioni sulle discariche di rifiuti è regolato dall'art. 209, dedicato al rinnovo delle autorizzazioni: la norma prevede che per le imprese che scelgono i sistemi Emas, EcoLabel o certificate ai sensi della normativa ISO 14001, il rinnovo delle autorizzazione ad operare possa essere richiesto presentando un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato ISO rilasciato dall'ente certificante o dal certificato di registrazione Emas rilasciato dal Comitato Ecolabel Ecoaudit Sistema Emas Italia, nonché da una denuncia di prosecuzione dell'attività attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari.

Qualora vi sia una decadenza dalla registrazione dell'Ente o del Comitato, l'autocertificazione e i documenti prodotti mantengono una validità di centottanta giorni così da permettere, all'impresa che non può usufruire di tale agevolazione nella richiesta di rinnovo, di attivare la procedura ordinaria.

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A. o VIA)

La “valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” è stata introdotta con la direttiva n.337 del 27-06-1985; le modifiche alla procedura di Via sono state apportate successivamente dalle dir. 1997/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE. La procedura, secondo gli obiettivi del legislatore europeo, deve articolarsi secondo 4 fasi:

I) la redazione di uno studio preliminare circa il presunto impatto ambientale del progetto;

II) la consultazione delle varie Amministrazioni interessate, che è rimandata, per i modi e le forme, alle varie legislazioni nazionali;

III) l'informazione della popolazione, per garantire la partecipazione di tutti gli interessati e la trasparenza dell'azione amministrativa;

IV) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

Nel codice dell'ambiente troviamo la definizione di Via all'art. 5, come “il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto”.

La finalità principale della valutazione è quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (cioè rispettando la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse) e per la salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione d'impatto ambientale, quindi, assurge a tutela della salute umana come componente imprescindibile dell'ambiente, così come abbiamo visto nelle considerazioni iniziali al capitolo.

Quali siano i progetti assoggettati a Via, lo troviamo all'art.6 del d.lgs. 152/2006: quelli che possono avere “impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”.

In particolare, all'allegato III troviamo:

a) le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva > 100.000 metri cubi, ma anche quelli con capacità inferiore a limite suddetto;

b) le discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione di quelle per inerti con capacità sino a 100.000 metri cubi;40

c) ogni modifica o estensione dei progetti suddetti, laddove la modifica o l'estensione di per sé sia conforme ai limiti stabiliti dall'allegato III alla seconda parte del T.U.A e tutte le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. All'art. 7 troviamo l'attribuzione delle competenze: in particolare, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare è riservata la competenza nella valutazione sui progetti rientranti nell'allegato II, mentre le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono competenti per i progetti di cui agli allegati III e IV.

40 Per i punti a) e b) si fa riferimento all'allegato B, lettere da D1 a D5 della quarta parte del d.lgs. 152/2006.

La procedura per il rilascio della Via è definita agli artt. 19-29 del Cod. dell'Ambiente. I passaggi riassunti di seguito, sono:

a) verifica di assoggettabilità: è una verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e quindi devono essere sottoposti preventivamente a Via;

b) studio d'impatto ambientale: è un elaborato che deve essere predisposto a cura e spese del proponente; la definizione dei contenuti di tale documento può avvenire attraverso una preventiva fase di consultazione tra il proponente e l'autorità competente; c) presentazione dell'istanza: il proponente presenta l'istanza allegando ad essa il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e eventualmente l'elenco delle intese, licenze, autorizzazioni o altri provvedimenti già acquisiti o da acquisire;

d) consultazione: è la fase istruttoria, dove si verifica sia un'analisi delle osservazioni pervenute (con un possibile contraddittorio tra il proponente e l'autorità) sia una pubblicità e conoscibilità dei contenuti dell'opera da realizzare;

e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione: in questa fase avviene una verifica tecnica nella quale si acquisisce e si valuta la documentazione presentata;

f) decisione: è la fase conclusiva del procedimento, alla quale si deve giungere entro 150gg dalla presentazione dell'istanza, con un provvedimento espresso e motivato, salvo interruzioni o sospensioni per integrazioni, che non possono però tardare per più di novanta giorni.

g) pubblicazione, monitoraggio, controllo e sanzioni: successivamente alla decisione, il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione (a cura del proponente) per consentire eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

La fase successiva sarà quella del controllo dello svolgimento dell'opera in itinere a cura dell'Agenzia Ambientale Competente e dell'Ispra, così da punire immediatamente eventuali infrazioni con le relative sanzioni.

concessioni, nulla osta, etc.) in materia ambientale necessari per l'impianto. Autorizzazione Ambientale Integrata (A.I.A.)

L'Aia è stata introdotta all'interno del Codice dell'Ambiente dal d.lgs. 128/2010, trasponendo quanto previsto in merito dal d.lgs. 59/2005.

All'art. 5, comma 1, lett. o) bis troviamo la definizione di A.I.A. quale “quel provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) o di una parte di esso a determinate condizioni (..)”.

Tra le attività rientra appunto la gestione dei rifiuti ed in particolare, per quanto interessa alla nostra analisi, la realizzazione di discariche.

In realtà, non tutte le discariche necessitano di Aia, in quanto il d.lgs.59/2005 si applica alle discariche che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno e con una capacità totale di oltre 25.000 t, ed esclusione di quelle per rifiuti inerti.

L'autorità competente al rilascio è la Regione o la Provincia autonoma (ovvero la Provincia delegata) alla quale il soggetto interessato dovrà presentare una domanda contenente una descrizione dell'impianto (ubicazione, caratteristiche, capacità produttiva, eventuali fonti di emissione e raggio di influenza ambientale).

Il richiedente potrà però chiedere che non vengano divulgate taluni informazioni per motivi di riservatezza industriale.

L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, può convocare la Conferenza dei Servizi nonché acquisire il parere dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente: anche per questa procedura il termine previsto è di centocinquanta giorni.

Importanti infine sono gli artt. 10 e 26 del Codice dell'Ambiente, dove si prefigura un parallelismo tra Via e Aia e, nonostante l'una non sostituisca l'altra, vi sono senz'altro notevoli semplificazioni.