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Gestione operativa e post-operativa di una discarica

Capitolo III. Le Regole sulle Discariche di Rifiut

3.8 Gestione operativa e post-operativa di una discarica

Durante la fase di operatività della discarica, il gestore ovviamente dovrà attenersi a tutte la norme previste sia per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica (come visto sinteticamente nel paragrafo precedente) sia per la gestione pratica della stessa. Gli strumenti di cui dispone l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione, e con i quali si può vagliare la conformità delle operazioni condotte all'autorizzazione e l'assenza di conseguenze negative sull'ambiente, sono:

- il piano di gestione operativa; - il piano di ripristino ambientale; - il piano di gestione post-operativa; - il piano di sorveglianza e controllo.

Questi piani sono approvati dall'autorità e assicurano sia la conformità dei rifiuti alla discarica in cui sono conferiti sia che i sistemi di protezione ambientale sono operativi ed efficaci, tra i quali il monitoraggio periodico, oltre che al garanzia più generale di conformità dell'operato a quanto autorizzato.

3.8.1 Il Piano di Gestione operativa

Tale piano individua le modalità e le procedure atte a garantire che l'attività di gestione della discarica, nella fase operativa della stessa ossia nella fase di conferimento dei rifiuti, siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni normative e dell'autorizzazione.

Il piano, tra le tante informazioni, dovrebbe contenere la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi di sicurezza ambientali adottati, delle procedure di accettazione dei rifiuti conferiti, etc., nonché un piano di intervento per condizioni straordinarie, quali allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente, etc.

Alla scadenza fissata nel provvedimento di autorizzazione o quantomeno annualmente, il gestore deve inviare una comunicazione all'autorità di controllo in cui si riepilogano i risultati dell'attività dell'impianto, tra i quali a titolo esemplificativo ricordiamo: quantità, caratteristiche e codice europeo dei rifiuti; volume residuo; produzione in quantità di gas e percolato; risultati analisi e monitoraggi sull'ambiente.

3.8.2. Il Piano di ripristino ambientale

Questo documento individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa; deve inoltre prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto dei futuri movimenti di assestamento del materiale interrato, dell'eventuale formazione di percolato e biogas e di tutte le altre modificazione che potranno normalmente originarsi nell'impianto chiuso. Bisognerà infine indicare quale siano i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale.43

43 Nell'allegato II al decreto sulle discariche, sono previste nel dettaglio le prescrizioni qualora sia prevista una ricostituzione di una copertura vegetale superiore al luogo di conferimento dei rifiuti.

3.8.3 Il Piano di gestione in fase post-operativa

Il piano di gestione post-operativo individua i tempi, le modalità e le condizioni della fase successiva alla chiusura della discarica e tutte le attività da porre in essere in tale periodo, affinchè sia assicurata la sicurezza dell'ecosistema circostante, compresa la salute dei cittadini.

Sarà necessario che il documento individui tutte le operazioni relative alla manutenzione per preservare l'impianto nella sua interezza e buona efficienza, compresi le recinzioni, le reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la viabilità interna ed esterna, il sistema di drenaggio del percolato (e le sue modalità di asportazione), etc.

3.8.4 Il Piano di sorveglianza e controllo

Questo piano deve essere costituito da un documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo ai fattori ambientali da controllare, i parametri e i sistemi unificati di prelevamento e trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura e i sistemi di restituzione dei dati. Le finalità sono quelle di garantire che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate, vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e i disagi per la popolazione, venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti e vengano garantiti l'addestramento costante del personale e la messa a disposizione dei principali dati di funzionamento. La disposizione contenuta nel decreto prevede inoltre che i prelievi e le analisi su percolato, acque sotterranee o di drenaggio superficiale, i gas di discarica, qualità dell'aria e ogni altro elemento che si ritenga necessario devono essere effettuati da laboratori competenti e, preferibilmente, indipendenti.

3.8.5 Le garanzie finanziarie e il piano economico finanziario

Il decreto, all'art. 14, prevede un sistema di garanzie finanziarie da prestare per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una discarica.44

Queste garanzie hanno la finalità di evitare situazioni in cui l'Ente debba trovarsi costretto a riparare ai danni ambientali ed economici dovuti alla mala gestio del soggetto autorizzato e che l'impianto venga abbandonato al momento della saturazione dello stesso quando, appunto, sono terminati i ricavi da conferimento e iniziano i costi di ripristino e controllo post-chiusura.

Le garanzie finanziarie sono costituite tipicamente ai sensi dell'art. 1, L.10 Giugno 1982 n.348, in particolare:

a) con reale e valida cauzione in numerario o titoli di Stato (ai sensi del Regio Decreto n.827/1924);

b) con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;

c) con fideiussione bancaria rilasciata da un' azienda di credito. Le garanzie prestate sono due e tra loro distinte per finalità.

La prima riguarda la gestione operativa della discarica ed è una somma commisurata alla capacità e alla classe della discarica autorizzata.

Generalmente, tale garanzia può essere trattenuta per un periodo minimo di due anni dall'approvazione della chiusura o per un periodo superiore qualora l'autorità ritenga diversamente necessario.

La seconda garanzia riguarda invece la gestione successiva alla chiusura e ovviamente dovrà coprire tutti i costi di tale fase, generati da tutte le operazioni esplicitate (e ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente) nei piani visti pocanzi di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo e riassunti nel piano economico-finanziario.

44 La garanzia potrà essere prestata anche per i singoli lotti, qualora l'impianto sia autorizzato appunto per lotti.

Questa garanzia è trattenuta per un periodo almeno trentennale. A causa dell'elevata difficoltà a reperire strumenti di garanzia di tale entità, si è ritenuto legittimo che le Regioni accettassero piani di garanzia rinnovabili quinquennali.

Il piano economico-finanziario deve assicurare che il prezzo corrispettivo minimo (ex art. 15) previsto per lo smaltimento in discarica copra realmente tutti i costi.

Il piano così formulato deve tener conto di:

- costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi gli oneri finanziari e i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

- spese per la gestione operativa, comprese le spese relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;

- spese generali e tecniche;

- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;

- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Tale piano potrà risentire di intervenute variazioni che andranno a modificare il prezzo di conferimento dovute a: variazioni a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione; nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; nuove perizie di varianti.