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I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Capitolo III. Le Regole sulle Discariche di Rifiut

3.7 I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

3.7.1. I rifiuti non ammessi in discarica

Come abbiamo già accennato più volte, i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono delineati dal Decreto Ministeriale 27 Settembre 2010, che è andato a sostituire il D.M. 3 Agosto 2005.

Partiamo però dall'art. 6, dove si vieta il conferimento in discarica di 14 tipologie di rifiuti.

A titolo esemplificativo (si rimanda all'art.6 per l'elenco completo), si ricordano: rifiuti allo stato liquido; rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B); rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive; rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministero della Sanità in data 29 Settembre 2000 e materiali ad alto rischio disciplinati dal d.lgs. 508/1992; rifiuti che contengono o sono contaminati da Pcb in quantità superiore a 50 ppm o diossine e furani in quantità superiore a 10ppb; pneumatici interi fuori uso, esclusi quelli per biciclette o quelli con un diametro superiore a 1400mm; etc. Infine, e tale categoria merita menzione separata visto il diverso uso che se ne dovrebbe fare, è vietato il conferimento di rifiuti con Potere Calorifero inferiore a 13.000 KJ/Kg: tale disposizione riguarda il combustibile derivato da rifiuti (CdR) e, in alcuni casi, la frazione secca dei rifiuti derivante da impianti di trattamento biologico.

L'esclusione di questa categoria, che non trova riscontro nella Direttiva del 1999, è giustificata dalla volontà di potenziare il recupero di energia dai rifiuti.

Al fine di evitare il ricorso ad una serie di tecniche che mirano ad aggirare i divieti appena esposti, il legislatore ha previsto un divieto di diluizione o miscelazione dei rifiuti.

Questo illecito ha carattere speciale rispetto al divieto di miscelazione previsto nel Codice dell'Ambiente agli artt. 187 e 256: mentre quest'ultimo si applica a tutti i casi di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero alla miscelazione tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, quello contenuto all'art. 16 del decreto sulle discariche si applica solo alle fattispecie non punite dal Codice o al caso in cui un

soggetto ricorre a tali manipolazioni per rendere i rifiuti conformi ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma.

3.7.2 La procedura di ammissione dei rifiuti in discarica

All'art. 11, troviamo sia gli obblighi a carico del detentore sia quelli a carico del gestore dell'impianto.

Il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione dei rifiuti e sulle loro caratteristiche, sulla loro capacità di produrre percolato e sul loro comportamento a lungo termine.

Deve altresì produrre, in occasione del primo di una determinata serie di conferimenti di rifiuti simili o comunque almeno annualmente, un certificato attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità dettati dal D.M. 27 Settembre 2010 per il tipo di discarica nel quale se ne chiede lo smaltimento.

Dal lato del gestore, invece, sono molteplici gli obblighi; in particolare, deve:

- controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso (se previsto) il formulario di identificazione e i documenti di spedizione;

- verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione ai criteri di ammissibilità del D.M. sopra citato;

- effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferito in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la corrispondenza tra rifiuto e i dati indicati nel formulario;

- annotare sul registro di carico e scarico tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna del detentore41;

- effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità 41 Nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere un'apposita documentazione e mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza e all'allocazione, il settore dell'impianto dove è stata smaltita la materia pericolosa.

secondo le scadenze stabilite dall'autorità o quantomeno annualmente (i campioni devono essere conservati almeno per due mesi);

- comunicare alla Regione e alla Provincia competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica.

Passiamo ora all'analisi delle singole operazioni da effettuare al momento dell'ingresso del rifiuto in discarica.

Ai fini di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, il produttore deve effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti, prima del conferimento ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Tale caratterizzazione consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, attraverso una raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Tra le informazioni raccolte troveremo: l'origine dei rifiuti; il trattamento42 che hanno subito ai sensi dell'art.7 (oppure perchè tale processo non sia stato ritenuto necessario); la composizione degli stessi e il comportamento dell'eventuale percolato; l'aspetto dei rifiuti e il codice Cer; la categoria di discarica nel quale sono ammissibili; etc. 42 Ricordiamo la definizione di trattamento che troviamo all'art.2 e la necessità stabilità all'art. 7 che i

rifiuti siano trattati prima del conferimento in discarica.

Esiste in realtà un'eccezione al trattamento obbligatorio oltre a quelle già viste in precedenza: ogni anno, sulla scorta dei dati sui Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) raggiunti dagli ATO e dalle Provincie nell’anno precedente, viene concessa la possibilità o meno di conferire il Talquale (rifiuto indifferenziato non trattato) in quantità illimitata, proprio perchè le percentuali sono state raggiunte. Ad esempio, nel 2012 alla Provincia di Pisa è stata concessa questa possibilità in virtù del raggiungimento dei Rub nell’anno 2011. Nel 2012, al contrario, i Rub non saranno rispettati e si preparano già, a livello territoriale, le pianificazioni dei rifiuti per fare in modo che i RSU di Pisa vengano trattati, in quanto vi sarà il divieto di conferire Talquale: in particolare, i rifiuti trattati presso l’impianto di Massa (Cermec SpA) daranno origine ad un residuo di trattamento (il 19.12.12), che verrà conferito nella discarica di Peccioli (vedi parte II). Le verifiche di raggiungimento dei Rub possono avvenire a livello provinciale, di ATO o addirittura regionale. Per il momento viene usata quella più vantaggiosa: se la Regione rientra nelle percentuali, porta la possibilità a vantaggio di tutta la Regione, altrimenti si procederà ad una verifica sull’ATO e poi, come ultima spiaggia (se le prime due non sono favorevoli), sulla Provincia.

Generalmente, è possibile operare una distinzione tra:

a) rifiuti che sono stati regolarmente generati nel corso dello stesso processo: cioè, quei materiali omogenei tra di loro e generati nel corso dello stesso processo produttivo e nello stesso impianto, oppure in impianti diversi purchè appartenenti ad uno stesso flusso di rifiuti ben caratterizzato (es. ceneri di rifiuti urbani). Per questo tipo di categoria, oltre ad una prima caratterizzazione di base, si rende necessaria una verifica di conformità (vedi più avanti).

b) rifiuti che non sono stati generati regolarmente: sono quelli che non rispettano le condizioni di cui sopra.

In questo caso, ovviamente, le caratterizzazioni necessarie si complicano e sarà necessario determinare con precisione le caratteristiche di ciascun lotto. L'agevolazione è che non si renderà necessaria la verifica di conformità.

Non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche quando:

- i rifiuti sono elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati con decreto di cui all'art.6, comma 1, lett. b) del D.M. 27 sett. 2010;

- tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della discarica;

- sono rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi.

Nel caso in cui si intendano conferire i rifiuti che necessitano di caratterizzazione di base, si renderà necessaria una verifica di conformità ad opera del gestore per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria, sulla base di quanto dichiarato dal produttore relativamente alla caratterizzazione di base effettuata.

Per la caratterizzazione di base, si effettueranno campionamenti e analisi dei rifiuti (secondo quanto previsto dall'allegato III) eseguiti da soggetti e istituzioni indipendenti e qualificati, oppure dal gestore qualora abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità (compreso un controllo periodico indipendente).

per 5 anni.

Infine, terza e ultima fase, è quella della verifica in loco ad opera del gestore dell'impianto: in pratica, si tratta di un'ispezione svolta prima e dopo lo scarico.

Qualora il produttore smaltisca i rifiuti in una discarica da lui gestita, questi possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

Al momento del conferimento in discarica, devono essere prelevati dei campioni con cadenza stabilita dall'autorità competente e almeno annualmente e conservati presso l'impianto per almeno 2 mesi.