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I Criteri costruttivi dei diversi impiant

Capitolo III. Le Regole sulle Discariche di Rifiut

3.4 La classificazione delle discariche e le caratteristiche dei diversi impiant

3.4.4 I Criteri costruttivi dei diversi impiant

Così come specificato all'Allegato I (Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica) del decreto 36/2003, gli impianti per discariche inerti non possono ricadere nelle seguenti aree o territori:

– zone soggette a speciali vincoli e prescrizioni per le loro condizioni idreogeologiche (art. 17, comma 3, lett. m), legge 18 maggio 1989 n. 183;

– habitat naturali e zone speciali di conservazione così come individuati agli art. 2 e 3 del D.P.R. 357/1997, recante norme per la conservazione di habitat naturali, nonchè flora e fauna selvatiche;

– aree di salvaguardia delle risorse idriche, così come individuate dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 152 del 11 maggio 1999;

– i beni tutelati dalla legge ex art. 146, d.lgs. 490 del 29 Ottobre 1999, recante disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;

– aree naturali protette sottoposte a misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, Legge 6 Dicembre 1991, n. 394.

Tali impianti, non possono essere inoltre collocati: in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; in aree soggette erosione accelerata, frane, pendii, migrazioni degli alvei fluviali, ovvero aree esondabili, instabili, alluvionabili (tenuto presente come riferimento la piena con un tempo di ritorno minimo pari a 50 anni).

In realtà, le Regioni possono derogare alle suddette disposizioni, prevedendo la realizzazione di una discarica in tali aree con apposito provvedimento motivato che esclude un grave rischio ecologico connesso all'insediamento della stessa

In fase di redazione del progetto, si devono tenere in considerazione numerosi altri elementi, quali le condizioni locali di accettabilità dell'impianto.

Nella valutazione di tali condizioni si ritiene debbano influire la vicinanza dei centri abitati, delle strade e autostrade, di ferrovie, di impianti energetici quali gasdotti, oleodotti e elettrodotti, privilegiando le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto

il profilo paesaggistico, come ad esempio cave esaurite o siti industriali che hanno cessato la loro attività.

Nella progettazione della discarica, inoltre, bisognerà avere come obiettivo la protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali: tutto ciò sarà realizzabile attraverso una barriera geologica sottostante, alla quale abbinare un eventuale rivestimento della parte inferiore e predisponendo una copertura della discarica stessa nel periodo successivo alla sua operatività.

Questo obiettivo comporta una particolare attenzione al percolato31, favorendone un'eventuale raccolta, così da impedire l'inquinamento del terreno e delle acque sia freatiche, sia superficiali.

Infine, bisognerà adottare tutte quelle misure opportune nella gestione che riducano l'emissione di odori e polveri, nonché il trasporto di rifiuti nei luoghi limitrofi ad opera di animali e fenomeni meteorologici e che permettano lo scarico abusivo di rifiuti (quali ad esempio la recinzione e gli impianti di sorveglianza degli ingressi autorizzati).

La legge dispone inoltre l'obbligo delle discariche di dotarsi i laboratori, in via diretta o tramite convenzione, che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

Veniamo quindi alle caratteristiche degli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.

Entrambi gli impianti non possono essere localizzati in aree o territori esclusi per gli impianti di rifiuti inerti; ciò è logico, vista la gerarchia di protezione assicurata all'ambiente per impianti potenzialmente più pericolosi rispetto a quelli per inerti, quali gli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.

Inoltre, oltre ai territori elencati per le discariche di inerti, non possono di norma essere ubicati in: aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di prima categoria così classificate dalla legge 2 Febbraio 1974, n.64 e provvedimenti attuativi e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza e intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti; aree soggette ad attività di tipo idrotermale; infine, con riguardo alle aree esondabili, instabili e 31 Il percolato è il liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti

alluvionabili deve essere presa come riferimento la piena con ritorno di tempo minimo pari a 200 anni (anziché 50).

Con provvedimento della Regione motivato, tuttavia, è ammessa la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nei siti che sono stati appena elencati; ovviamente, la stessa autorizzazione non deve costituire un grave rischio ecologico.

Nella realizzazione di tali impianti, devono essere adottate tutte le misure tese ad impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o di quelle superficiali attraverso la creazione, nella fase operativa gestionale, di una barriera geologica, di un rivestimento impermeabile sul fondo e nelle sponde dell'impianto e di un idoneo sistema di drenaggio del percolato, nonchè di una copertura della parte superiore nella fase post- operativa.

In fase progettuale vanno esaminate anche le condizioni locali di accettabilità dell'impianto, tra le quali:

- distanza dai centri abitati;

- collocazione in aree a rischio sismico di seconda categoria così come classificate dalla legge 2 Febbraio 1974, n. 64 e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;

- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n.2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del reg. CEE n.2092/91;

- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Infine, per le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere approntato uno specifico studio che abbia come obiettivo quello di evitare ogni possibile trasporto aereo delle fibre, tenendo presente la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, direttrice calcolata con riferimento un periodo non inferiore a 5 anni.

Esistono poi tutta una serie di disposizioni di prevenzione tecnica che meritano di essere riportate, seppure in sintesi.

La discarica, al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, deve dotarsi di: un sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali; impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica; impianto di raccolta e gestione del percolato e di captazione e gestione del gas di discarica (solo dove vengono smaltiti rifiuti biodegradabili) per il suo successivo riutilizzo energetico, salvo che questo non si prospetti irrealizzabile; sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Relativamente al percolato è previsto che il sistema di raccolta deve essere progettato e gestito in moda prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto e resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica. Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in un impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti della normativa vigente in materia.

Infine, sia i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi devono essere depositati in strati compattati e sistemati in modo da evitare pendenze superiori al 30%; la coltivazione deve procedere per strati compattati e sovrapposti.

All'interno delle discariche è possibile stoccare rifiuti tra loro incompatibili, purchè tale operazione sia effettuata in sicurezza e gli stessi siano posizionati in aree diverse opportunamente separate e distanziate.

Il d.lgs. 36/2003 prevede anche la possibilità che le tre tipologie di discariche siano realizzate come deposito sotterraneo di rifiuti: in questo caso si deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalle falde acquifere.

Vengono inoltre elencate all'art. 6, comma 1, tutte le categorie di rifiuti per le quali è vietato il deposito sotterraneo: possiamo riassumerle qui come tutti quei materiali che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico (es. rifiuti allo stato liquido, sanitari, infiammabili, etc.); oltre a questi appena prospettati, è vietato il deposito sotterraneo di rifiuti in suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia, ovvero quelli biodegradabili o che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva.

paragrafo 3 dell'Allegato I al decreto in esame.

3.5 Il ruolo degli enti pubblici e gli strumenti di controllo e regolazione nella