Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso:
a) il rispetto dei saldi di finanza pubblica ed il contenimento del debito;
b) le misure di risparmio imposte dalla spendingreviewed i limiti su specifiche voci di spesa;
c) i limiti in materia di spese di personale;
d) i limiti in materia di società partecipate;
e) il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.
4.1.1 Il pareggio di bilancio e il contenimento del debito.
Con i commi 819 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 sono stati ridefiniti i nuovi parametri per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali ai quali viene imposto il raggiungimento dell’equilibrio di competenza dell’esercizio NON NEGATVO, da verificare in sede di rendiconto.
E’ stato pertanto attuato l’allentamento dei vincoli all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o dell’indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento di Comuni e Province, prima condizionati dalle norme sul pareggio di bilancio.
Detta regola vale anche per gli enti in disavanzo di amministrazione per i quali tuttavia il legislatore ha posto maggiori prescrizioni consentendo l’utilizzo dell’avanzo per un importo non superiore a quello di cui alla lettera a) del prospetto sul risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti dubbia esigibilità e per il fondo anticipazioni di liquidità, incrementato della quota di disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Il comma 820 dell’art. 1 della legge 145/2018 stabilisce quindi che a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e n. 101 del 17/5/2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo in sede di rendiconto
4.1.2 La spendingreview
Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti, per gli enti locali, in tagli alle risorse trasferite dallo Stato.
Le minori entrate “dovrebbero” trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti nell’attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni.
A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata una strategia organica di revisione della spesa pubblica; la prosecuzione dell’opera di risanamento dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della spendingreview, che dovrà essere più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della PA.
4.1.3 Le spese di personale
Rappresentano una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche e per tale motivo il loro contenimento è già da tempo al vaglio dei vari Governi che si sono nel tempo susseguiti.
Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n.
296/2006 e nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è stato modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, del D.L. 113/2016 e più recentemente dal D.L. 135/2018, dal D.L.
28/1/2019 n. 4 (L. 29/3/2019 n. 26) e dalla Legge n. 58 del 19/6/2019 con i quali è stata concessa maggiore flessibilità nella copertura del turn-over.
Le principali disposizioni che impongono il contenimento della spesa di personale sono le seguenti:
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
Art. 1, comma 557-quater, della legge 27/12/2006, n. 296 (aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114): ai fini del contenimento delle spese di personale, è stato stabilito un limite con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, che per il nostro ente è di €2.208.207,14.
Art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78: limite in materia di lavoro flessibile che non può superare quella sostenuta per le medesime finalità nell’esercizio 2009 pari a € 76.979,77.
Art. 1, comma 228 e art. 16 D.L. 113/2016: capacità assunzionaliper enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e rapporto medio dipendenti popolazione anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica definito con decreto del Ministero dell’Interno: 100%
cessati anni precedente (per il ns. ente il rapporto medio dipendenti popolazione è 1/151).
Capo II del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 29 marzo 2019, n. 26 in materia di riforma dei trattamenti pensionistici che ha introdotto, fra gli altri provvedimenti (art. 14-bis), l’ampliamento del budget assunzionale mediante la possibilità di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi l’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. Di conseguenza nel piano delle assunzioni per il 2019 è possibile inserire le sostituzioni del personale che cessa dal servizio per pensionamento ordinario o per adesione a quota 100 nel medesimo 2019.
Art. 3, comma 8, legge 19 giugno 2019 n. 56 “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”. Pertanto non sussiste più, nel triennio, l’obbligo di espletare le mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà.
Art. 3, comma 9, legge 19 giugno 2019 n. 56 per effetto del quale resta obbligatoria la comunicazione preventiva all’avvio delle procedure di assunzione prevista dall’art. 34bis del D. L.gs. 165/2001 ma si riducono i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che scendono da due mesi ai 45 giorni previsti dalla Legge 56/2019.
4.1.4 Le società partecipate
Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega contenuta all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (la c.d. Riforma Madia della PA), ed approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10.08.2016.
Il Decreto, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 210 del 08.09.2016, riconduce ad un unico testo la frammentata disciplina che si è sovrapposta nel corso degli anni ed ha come scopo principale quello di favorire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici.
Oltre ad una riorganizzazione normativa, il Testo Unico sulle partecipate introduce importanti novità di inquadramento, di regolazione e di scadenze cui gli enti devono attenersi; tra queste:
- obbligo di tipo finanziario(art. 21) concerne lo stanziamento in bilancio di un “fondo rischi” a copertura delle eventuali perdite di esercizio, non ripianate.
- obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8), la gestione delle partecipazioni (art. 9), la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20) da effettuare annualmente entro il 31 dicembre.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.09.2017 come integrazione con delibera n. 69 del 28.12.2017 si è provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle società.
Con atto consiliare n. 90 in data 28.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ex art.
20 del D.Lgs. 175/2016 (ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017).
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L’esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla Sezione regionale di Controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il M.E.F.
Il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del “piano di razionalizzazione” previsto dall’art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014.
In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro un anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).
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Il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, ha previsto apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, tra le quali anche quelle inerenti la redazione del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate (art. 11-bis). Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
In base al “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” (allegato 4/4 al citato D.Lgs. 118/2011) il quale nel disciplinare le modalità operative per la sua predisposizione, stabilisce che lo stesso è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Inoltre sono indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo nel modo che segue:
• approvazione da parte della Giunta Comunale di due distinti elenchi concernenti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (GAP Gruppo Amministrazione Pubblica);
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro del consolidamento).
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Per l’esercizio 2018 la Giunta Comunale con atto n. 334 del 21.12.2018 ha aggiornato l’elenco relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica.Le risultanze di detta attività sono di seguito riportate: