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Parametri interni e monitoraggio dei flussi Indicatori di bilancio e parametri di deficitarietà

FLAMINIA”, FORMAZIONE NUOVA ROTATORIA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREA GIA’ ZONA M/4 CON REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE PUBBLICHE

4.6 Parametri interni e monitoraggio dei flussi Indicatori di bilancio e parametri di deficitarietà

Il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118 del 2011, ha previsto l’adozione di un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, da allegare al bilancio di previsione e al consuntivo.

La deficitarietà strutturale

Ai sensi dell’art. 243 TUEL, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali:

a) sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

b) in materia di copertura del costo di alcuni servizi, in riferimento alla quale, detti controlli verificano, mediante un’apposita certificazione, che:

1) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

2) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

3) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Con decreto 28 dicembre 2018 il Viminale ha approvato, in via definitiva, i nuovi parametri per gli enti strutturalmente deficitari validi per il periodo 2019-2021 e distinti in tre differenti soglie di deficitarietà per i Comuni, le Città metropolitane/Province e le Comunità montane. L'obbligo di applicazione dei parametri dovrà essere utilizzato già a partire dal prossimo conto consuntivo 2018. Grazie al superamento della metà (quindi cinque) dei parametri deficitari, la condizione di ente strutturalmente deficitario è riconosciuta in applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 243 del Tuel.

Gli indicatori di bilancio come base del nuovo sistema: L’impianto parametrale proposto a partire dal rendiconto 2018 si compone dunque di 8 indicatori, uguali per Comuni, Città Metropolitane, Province e Comunità Montane individuati tutti all’interno del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (7 sintetici ed uno analitico), da parametrizzare con l’individuazione di soglie diverse per ciascuna tipologia di enti, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la positività. Viene in tal modo raggiunto il fondamentale duplice obiettivo della revisione e semplificazione del sistema (i parametri non si aggiungono agli indicatori di bilancio ma ne sono parte, non vi è necessità per il loro calcolo di ricorrere a dati extra contabili) con possibilità, in futuro, di acquisizione della tabella dei parametri direttamente da BDAP con soppressione dell’adempimento certificativo. Nella tabella 16 sono riportati codice, denominazione e descrizione degli otto indicatori prescelti.

Si riportano di seguito alcuni indicatori sintetici desunti dal rendiconto 2018 approvato nello scorso mese di aprile 2019:

1.1 Rigidità strutturale di bilancio: incidenza spese rigide(ripiano disavanzo, personale e debito)su entrate correnti 23,88%

2.2 Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente 97,90%

2.4 Incidenza accertamenti entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 74,73%

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 64,00%

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente 63,21%

3.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria

-4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 27,09%

4.2 Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale 4,62%

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale 3,56%

4.4 Spesa di personale procapite 229,86

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 27,71%

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 1,12%

7.4 Investimenti complessivi procapite 113,47 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 21,42

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

-8.1 Incidenza nuovi residui passivi parte corrente su stock residui passivi di parte corrente 98,14%

8.2 Incidenza nuovi residui passivi c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31/12 100,00%

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell’esercizio 76,94%

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.9.2014, art. 9) 15,54

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 7,01%

10.4 Indebitamento procapite 253,11

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell’avanzo 38,30%

12.1 Quota di disavanzo ripiano nell’esercizio

-13.1 Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati 1,33%

14.1 Utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 76,12%

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 18,95%

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, viene calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9 del D.P.C.M.

22/09/2014.Nel 2019 è stato registrato il seguente andamento:

 1° trimestre gg. 4,83;2° trimestre gg. -1,14.

Il debito residuo commerciale ha avuto invece il seguente andamento:

- I° trimestre 2019 € 130.697,51 con n. 24 imprese creditrici;

- II° trimestre 2019 € 49.543,48 con n. 13 imprese creditrici.

Le suddette informazioni devono essere pubblicate sul proprio sito internet, sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione” di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

In base alle disposizioni della legge di bilancio 2019 (l. 145 30/12/2018), gli enti locali dovranno ridurre il debito commerciale del dieci per cento e rispettare i tempi di pagamento.

A partire dal 2020 le pubbliche amministrazioni infatti saranno sanzionate se:

- il debito commerciale residuo ex art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 - rilevato alla fine dell'esercizio precedente - non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

- l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non sia rispettoso dei termini fissati dall’art. 4 del D.Lgs.

n. 231/2002.

Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento, gli enti che non rispetteranno le due condizioni, saranno obbligati a stanziare nella parte corrente del bilancio, con delibera di giunta, un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

L'importo del fondo varia a seconda della gravità del ritardo.

In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, l'importo deve essere pari al 5% degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi.

In caso sia rispettata la riduzione del 10% del debito residuo, l'importo da accantonare al fondo di garanzia si riduce al:

- 3% se per ritardi tra 31 e 60 giorni;

- 2% per ritardi tra 11 e 30 giorni;

- 1% per ritardi tra 1 e 10 giorni.

Con il “decreto crescita” (DL 34/2019) è stata attenuata la sanzione nel senso che la riduzione di almeno il 10% del debito commerciale di fine esercizio rispetto a quello rilevato alla fine dell’esercizio precedente (2019 – 2018), avrà effetto solo per gli enti il cui debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente (primo anno 2018), è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni delle voci acquisto di beni e servizi, mentre sono fuori le spese con specifico vincolo di destinazione.

Parametri di deficit strutturale

Con il decreto 28/12/2018 il Viminale ha approvato i nuovi parametri per gli enti strutturalmente deficitari validi per il periodo 2019-2021 e distinti in tre differenti soglie di deficitarietà per i Comuni, le città metropolitane/province e le Comunità Montane.

L’obbligo di applicazione dei nuovi parametri decorrere con l’approvazione del conto consuntivo 2018.

I parametri sono 8 e non più dieci: secondo il testo unico sull’ordinamento degli enti locali (art.242), infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore dell’indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L’obiettivo primario dei nuovi parametri è quello di far emergere sin dall’inizio gli enti in crisi finanziaria, in sensibile incremento nei prossimi anni come stimato dall’Osservatorio sulla Finanza Locale, in modo da evitare in anticipo una situazione di dissesto o di pre-dissesto.

I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i seguenti:

descrizione Deficitario

SE per i

COMUNI

COMUNE DI FOSSOMBRONE VALORE

% Deficitario Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale

e debito) su entrate correnti maggiore

del 48% 23,88% NO

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

previsioni definitive di parte corrente minore

del 22% 48,71% NO

Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0 0,00% NO Sostenibilità debiti finanziari maggiore

del 16% 2,75% NO

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizio maggiore

del 1,20% 0,00% NO

Debiti riconosciuti e finanziati maggiore

del 1% 1,33% SI

Debiti in corso di riconoscimento + Debiti

riconosciuti e in corso di finanziamento maggiore

dello 0,60% 0,00 NO

Indicatore concernente l’effettiva capacità di

riscossione (riferito al totale delle entrate) minore

del 47% 65,71% NO

5. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE