RESIDENZA PROTETTA G. CASTELLANI
5.3 Risorse finanziarie
Una componente essenziale dell’analisi strategica è costituito dalle risorse finanziarie a disposizione dell’ente per la realizzazione dei propri programmi.
Va preliminarmente osservato come il contesto di riferimento – mondiale, europeo e nazionale – delineato in precedenza, alquanto complesso e caratterizzato da una fortissima crisi economica, unito ad un percorso di riforma federalista incompiuta e ad un legislatore ondivago che fa e disfa il quadro normativo con devastanti effetti destabilizzanti, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci comunali e rende impossibile anche una minima programmazione.
La necessità di mantenere adeguati livelli dei servizi e di rispondere ai bisogni della popolazione deve fare i conti con un drenaggio di risorse che conduce, molte volte, a scelte difficili: tagliare i servizi o aumentare la pressione fiscale?
Uscire da questo circolo vizioso è la sfida che attende l’Italia ed anche tutte le amministrazioni locali, impegnati sul fronte comune dell’efficientamento della spesa, della lotta agli sprechi e del reperimento di risorse “alternative”, quali i fondi europei, la valorizzazione del patrimonio o il contrasto all’evasione fiscale.
La situazione del Comune di Fossombrone sotto questo profilo è emblematica in quanto non rispecchia, in una realtà contenuta, i “mali” che affliggono molti degli enti pubblici.
Il nostro comune non ha sofferto direttamente quella crisi finanziaria esplosa nel 2011come invece molti altri enti che, dopo anni in cui erano evidenti segnali di uno squilibrio latente, hanno dovuto gettare la spugna dichiarando il dissesto, facendo emergere disavanzi di amministrazione, ricorrendo costantemente ad anticipazioni di cassa perché carenti di liquidità, costretti ad eliminare residui attivi in quanto inesistenti o di dubbia esigibilità, avendo una spesa corrente irrigidita dall’elevato indebitamento e da spese obbligatorie (personale, utenze, contratti di servizio), facendo emergere debiti fuori bilancio, una quantità smisurata di debiti da pagare, superamento dei vari limiti di spesa e tanto altro ancora.
5.3.1 Investimenti in corso di realizzazione
Le rigide regole del patto di stabilità hanno determinato per molti anni una forte contrazione degli investimenti in opere pubbliche: gran parte delle risorse, seppure disponibili (alienazioni, oneri di urbanizzazione, avanzo di amministrazione, ecc) non si sono potute impiegare per la realizzazione delle opere pena lo sforamento del patto e l’applicazione delle conseguenti sanzioni.
L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale, fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi.
Queste criticità sono state - nel tempo - in parte alleggerite ad opera delle nuove regole di finanza pubblica entrate in vigore già dall’esercizio 2016 in sostituzione del patto di stabilità interno: erano comunemente definite vincoli di finanza pubblica, meglio note con la definizione di “pareggio di bilancio”.
Con la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato ha fatto un ulteriore passo verso la completa “liberalizzazione” dell’uso degli avanzi di amministrazione, prospettiva obbligata dopo i due fondamentali interventi della Corte costituzionale: la sentenza n. 247 del 2017 e la sentenza n. 101 del 2018.
La lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo, (“l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza”) ha portato ad un giudizio di incostituzionalità della normativa sul saldo di competenza, in particolare il comma 466 della legge di bilancio per il 2017, imprimendo al sistema di regolazione della finanza degli enti territoriali una svolta radicale dopo vent’anni di politiche fondate su vincoli finanziari aggiuntivi, dal patto di stabilità al più recente e meno gravoso saldo di competenza, che in modo diretto ed indiretto hanno determinato la formazione di consistenti avanzi non spendibili nei bilanci di gran parte dei Comuni italiani.
Con la Circolare n. 25, la Ragioneria ha aggiunto quindi un ulteriore importante tassello nella gestione degli equilibri di saldo 2018, dichiarando in modo molto diretto che :
a) “le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
b) “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 … gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”, a correzione di quanto indicato al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018.
Già per l’esercizio finanziario 2018 gli investimenti finanziati con avanzi di amministrazione
“applicati” a norma di legge sono automaticamente coperti ai fini del rispetto del saldo di competenza dall’entrata rappresentata dallo stesso avanzo.
E’ quindi venuta meno l’irrilevanza degli avanzi ai fini delle entrate di saldo di competenza, un vincolo di notevole impatto, anche se quantitativamente limitato poiché si interviene nella seconda parte dell’anno.
Sulla base di tale disposizione l’Amministrazione comunale ha potuto liberamente applicare l’avanzo di amministrazione “destinato”, solo a fine anno, per finanziare diversi interventi in conto capitale.
5.3.2 Investimenti programmati
Per quanto riguarda gli investimenti programmatiper il periodo 2020/2022- trattati in dettaglio nella sezione operativa, parte seconda, del presente Documento - di seguito si riportano sinteticamente i principali interventi:
Descrizione 1° anno 2° anno 3° anno totale
Ristrutturazione edificio scolastico sede
della scuola primaria capoluogo 375.000,00 375.000,00
Opere di ristrutturazione della Biblioteca
Civica "Passionei" 50.000,00 200.000,00 150.000,00 400.000,00 Recupero urbano dell'asse viario Via
Roma nel Centro Storico del Capoluogo 250.000,00 100.000,00 350.000,00 Asfaltatura strade esterne - strada S.Maria
della Valle / Isola di Fano (Cignano) 180.000,00 180.000,00
Asfaltatura strade esterne - strada Isola di
Fano/Sant'Ippolito 110.000,00 110.000,00
Asfaltatura strade interne - Via
Montecelso 300.000,00 300.000,00
Asfaltatura strade interne - accesso zona
ind.le Ghilardino 150.000,00 150.000,00
Sostituzione manto in erba sintetica su
Campo sportivo San Martino del Piano 340.000,00 340.000,00
Riqu. urbana P.zza Papa Giovanni Paolo
II (parcheggio di v.le Cairoli "Buca") 600.000,00 600.000,00 Scuola media capoluogo - Interventi di
ristrutturazione su edificio 130.000,00 130.000,00
Asfaltatura strade interne - V.le Cairoli 120.000,00 120.000,00 Asfaltatura strade interne - Via 8 Marzo 100.000,00 100.000,00 Scuola media capoluogo - adeguamento
impianti elettrici ed antincendio nell'ala
dell'ampliamento - 2° stralcio 140.000,00 140.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria della scalinata di via San Rocco della
Cittadella - 1° stralcio funzionale 100.000,00 100.000,00
Asfaltatura strade esterne - strada San
Cristoforo dei Valli 210.000,00 210.000,00
Asfaltatura strade esterne - strada
"Stonghe" 300.000,00 300.000,00
Sono stati previsti interventi destinatari di erogazioni liberali ex D.L. 31/5/2014, n. 83 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (Art bonus), individuati con vari atti della Giunta Comunale, da ultimo quello di luglio 2019:
Intervento Importo € settore Restauro di una collezione di 74 incisioni e un acquerello appartenenti
alla Quadreria Cesarini 5.191,10 IV
Restauro di materiale cartaceo e pergamenaceo appartenente alla Chiesa
di S. Filippo Neri 3.702,70 IV
Restauro conservativo del soffitto ligneo grande, a carena di nave e dipinto presente all’ ingresso della Pinacoteca Vernarecci di Fossombrone(*) ricompreso nell’elenco OO.PP. < 100.000 euro
35.692,32 II Restauro conservativo di soffitto ligneo più piccolo,a carena di nave e
dipinto presente nella sala della Pinacoteca Vernarecci di Fossombrone (*) ricompreso nell’elenco OO.PP. < 100.000 euro
24.606,92 II Restauro di due panche dipinte facenti parte di un’unica struttura lignea
collocate all’ interno della chiesa di S. Filippo Neri 1.988,60 IV Restauro di due panche dipinte conservate nella chiesa di S. Filippo
Neri 976,00 IV
Restauro di una epigrafe in pietra arenaria collocata sotto la cantoria
dell’ organo presente nella chiesa di S. Filippo Neri 1.769,00 IV Restauro della cornice del dipinto di Francesco Guerrieri raffigurante
“San Barnaba orante” collocato all’ interno della chiesa di S. Filippo Neri
1.891,00 IV Restauro di una balaustra con elementi in pietra arenaria presente al
primo piano della Quadreria Cesarini(*) ricompreso nell’elenco OO.PP.
< 100.000 euro 13.228,95 II
CHIESA DI SAN FILIPPO: Restauro dipinto raffigurante “L’ Incontro
tra San Filippo Neri e San Carlo Borromeo” Sec.XVII 1.647,00 IV CHIESA DI SAN FILIPPO: Restauro dipinto raffigurante “Sisto V
propone a San Filippo Neri il vescovado e il Cardinalato” 1.647,00 IV CHIESA DI SAN FILIPPO: Restauro dipinto raffigurante “San Filippo
che beve al fiasco di San Felice da Cantelice” Sec.XVII 1.647,00 IV CHIESA DI SAN FILIPPO: Restauro dipinto raffigurante “San Filippo
Neri presenta a Gregorio XIII la Regola delle Congregazione dell’
Oratorio” Sec. XVII
1.647,00 IV CHIESA DI SAN FILIPPO: Restauro di due dipinti raffigurate “Volto
di vecchio” e “Busto di Vecchio” e cornici coeve Sec. XVII 2.440,00 IV PINACOTECA CIVICA VERNARECCI: Restauro disegno
raffigurante “Sant’ Antonio da Padova” Sec. XVII con cornice lignea ottagonale
960,00 IV PINACOTECA CIVICA VERNARECCI: Restauro dipinto raffigurante
“Paesaggio del Furlo di G. Vaccai 1.159,00 IV
PINACOTECA CIVICA VERNARECCI: Restauro di bossolo in legno
intagliato e dorato per votazioni, sec. XVIII 480,00 IV
PINACOTECA CIVICA VERNARECCI: Restauro fregio ligneo con
monogramma mariano, sec. XVIII 192,00 IV
PINACOTECA CIVICA VERNARECCI: Restauro di “Cornice lignea intagliata, dorata e laccata” Sec. XVIII
305,00
IV Totale 101.170,59
L’Art bonus - disciplinato dal DL n. 83/2014 – incentiva, in campo culturale e turistico – le donazioni private (di aziende e singoli cittadini) attraverso un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.
Si tratta di un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta per le donazioni a favore di:
a) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
b) Musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici;
c) Spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche.
Sono beneficiari del credito di imposta:
- Le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- I soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
5.3.3 Indirizzi generali in materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici
In materia di tributi e di tariffe dei servizi pubblici, si ribadiscono i seguenti indirizzi di carattere generale:
• obiettivo principale di questa Amministrazione è quello di conciliare le esigenze di bilancio con quelle dei cittadini, che stanno indubbiamente attraversando una profonda crisi economica;
• non incrementare la pressione fiscale nonostante la legge di bilancio abbia ripristinato tale facoltà;
• continuare l’azione di controllo dell’evasione dei tributi comunali e di recupero di basi imponibili non completamente dichiarate, in particolare per l’IMU, la TASI, la TARES e la TARI, per unapolitica fiscale equa “pagare tutti per pagare meno”;
• valutare la possibilità e la convenienza all’esternalizzazione del servizio;
• collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per attuare possibili forme di partecipazione alle azioni di contrasto all’evasione dei tributi erariali;
5.3.4 Spesa corrente per l’esercizio delle funzioni fondamentali
Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni prevista dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della riforma del Titolo V della Costituzione, ha condotto per anni ad un vuoto legislativo che solo di recente è stato colmato con interventi d’urgenza.
Dopo una prima, provvisoria, individuazione delle funzioni fondamentali nell’ambito del processo di attuazione del cosiddetto “federalismofiscale”, prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n.
42, le funzioni fondamentali dei comuni sono stateindividuate dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).
Si tratta nello specifico delle funzioni di:
organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto
pubblico comunale;
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
polizia municipale e polizia amministrativa locale;
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
i servizi in materia statistica.
Con riferimento al bilancio preventivo 2019, la spesa corrente per l’esercizio di tali funzioni assorbiva circa il 75% del totale delle stesse spese correnti che ammontavano a € 9.677.929,77.
5.3.5 Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2, commi 594-598, legge n. 244/2007 – triennio 2020/2022.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all’art. 2, comma 594, prevede che: “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001 adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d'ufficio;
b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Lo stesso articolo 2, al comma 595, prevede che: "nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.”
Il comma 596 prevede che "qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici."
Il comma 597 prevede che "a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corti dei Conti competente."
Riguardo la pubblicità dei piani triennali, la disciplina è contenuta nel comma 598, il quale stabilisce che "I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'alt. 11 del D.Lgs n.
165/2001 e dell'art. 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al citato D. Lgs. n. 82/2005.”
Il presente piano triennale è un documento che costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione dell’Ente.
59
A) INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE