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Le anticipazioni escluse dalla base imponibile: il “transito” sui conti correnti dello studio

Nel documento LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA (pagine 55-59)

Gli esercenti la professione notarile e l’utilizzo del conto corrente dedicato

2.4. Le anticipazioni escluse dalla base imponibile: il “transito” sui conti correnti dello studio

Le anticipazioni effettuate per conto del cliente, sono escluse dal computo della base imponibile Iva, ove idoneamente documentate. Trova quindi applicazione l’art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972. Si tratta di mere “partite di giro” che non concorrono alla determinazione del reddito professionale.

Trattandosi di oneri del committente (sostenuti in nome e per conto del cliente) sorge l’esigenza di tracciare i relativi movimenti finanziari. Se il professionista anticipa una somma e la stessa viene successivamente rimborsata dal cliente in eguale misura, l’importo così percepito potrà considerarsi “libero” e non vincolato. Ciò in quanto il professionista avrà già utilizzato risorse proprie per anticipare i predetti oneri.

Se, ad esempio, il professionista avesse anticipato l’imposta di bollo per la registrazione di un atto, l’addebito di tale tributo sarebbe dovuto “transitare”

sul conto corrente dedicato81. In tale ipotesi il notaio avrebbe dovuto preventivamente costituire una “provvista” su tale conto in modo da non

“distrarre” le altre somme versate in precedenza e “vincolate” alla registrazione degli altri atti rogati o da rogare. All’atto della percezione del compenso, unitamente alle spese anticipate, l’intera somma incassata potrà essere versata sul conto corrente “libero” in quanto la somma rimborsata per l’imposta di bollo anticipata non risulterà più vincolata all’atto già stipulato.

80 Ibidem, 29.

81 In questo senso dispone l’art. 1, comma 63 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: «Il notaio

… è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato … le spese anticipate di cui all’articolo 15 primo comma n. 3), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale».

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Viceversa, se il committente corrisponde al notaio una somma finalizzata al sostenimento delle predette anticipazioni, l’importo così ottenuto risulterà vincolato all’impiego per il quale è stato corrisposto (assolvimento dell’imposta di bollo, pagamento dei diritti alla CCIAA, etc.). Questa fattispecie può essere gestita senza difficoltà. La somma ricevuta dal cliente deve essere versata sul conto corrente dedicato e successivamente impiegata per la finalità propria.

Diversamente, con riferimento alla fattispecie precedente, se il professionista deve anticipare i predetti oneri si pone il problema di come costituire la provvista in modo da assicurare la tracciabilità delle anticipazioni.

Una prima soluzione consiste nella costituzione della provvista per ogni singola operazione. Ne conseguirà un aggravio di oneri amministrativi a carico dello studio. L’esercente l’attività notarile dovrà trasferire di volta in volta, dal conto corrente “libero”, utilizzato per l’incasso dei compensi e per il pagamento delle spese dello studio, e per ogni singola operazione, le somme necessarie per fare fronte alle anticipazioni. In questo modo, come già detto, si costituisce sul conto dedicato la provvista necessaria per effettuare le anticipazioni. Al termine del trasferimento il notaio avrà ottenuto sul conto dedicato la disponibilità necessaria per anticipare i predetti oneri in nome e per conto del cliente.

La seconda possibilità, alternativa alla prima, consiste nella costituzione di un “castelletto” sul conto dedicato. Al fine di semplificare la gestione delle anticipazioni, il professionista potrà effettuare il trasferimento sul conto corrente dedicato di una somma di denaro non collegata alla singola operazione. Ciò con l’intento di limitare al minimo le movimentazioni tra un conto corrente ed un altro, e costituire un castelletto il cui impiego sarà vincolato al sostenimento delle spese da anticipare in nome e per conto del cliente.

Il castelletto sarà nuovamente alimentato in entrata allorquando l’importo precedentemente versato dal professionista sarà prossimo all’esaurimento. Il castelletto potrà essere costituito con fondi propri del notaio con un giroconto dal conto corrente “libero”. In tale ipotesi, nel libro delle movimentazioni finanziarie risulterà l’addebito sul conto corrente “libero” e l’accredito, per un importo equivalente, sul conto corrente dedicato.

In alternativa, il castelletto potrà essere costituito con fondi nella disponibilità del notaio seguenti il pagamento di una fattura. Ad esempio, se il notaio riceve il pagamento di una fattura tramite assegno l’operazione determina un incremento della “cassa valori”. Successivamente, l’assegno potrà essere versato sul conto corrente dedicato al fine della costituzione o implementazione del castelletto.

Deve poi considerarsi che, indipendentemente dalla soluzione scelta, il professionista potrà successivamente prelevare le somme “vincolate” in quanto versate in misura eccedente rispetto alle effettive esigenze. Ad esempio,

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se dovesse essere versata sul conto corrente dedicato una somma eccedente rispetto agli oneri che il notaio avrà nel frattempo effettivamente sostenuto, sarà possibile effettuare un nuovo trasferimento di tale eccedenza sul conto “conto corrente libero”. Ciò nel rispetto e alle condizioni previste dal comma 66-bis che prevede in tal caso l’obbligo di redazione di apposito prospetto contabile.

2.5. Il d.m. 31 ottobre 1974 e la fatturazione entro 60 giorni: i rapporti con il conto dedicato

La gestione del conto dedicato presenta rilevanti implicazioni fiscali che potrebbero offrire lo spunto all’Agenzia delle entrate ai fini dell’attività di accertamento.

Alcuni dubbi sorgono laddove il notaio abbia adottato il sistema di fatturazione previsto dal d.m. del 31 ottobre 1974. Tale decreto prevede la possibilità, per gli esercenti la professione notarile, di differire l’emissione della fattura entro sessanta giorni dalla ricezione di un fondo spese da parte del cliente.

Ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto la somma erogata dal cliente al professionista a titolo di “fondo spese” o di “deposito” deve essere indistinta, cioè composta indistintamente da somme aventi natura di corrispettivo e da somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto della clientela.

Nel momento in cui il professionista quantifica la somma da richiedere al cliente, a titolo di fondo spese, è a conoscenza che una parte dell’importo dovrà essere utilizzato per sostenere oneri per conto del committente esclusi dal computo della base imponibile Iva. Nella maggior parte dei casi non è neppure possibile individuare tale importo, ma in ogni caso non deve essere effettuata una distinzione preventiva e puntuale delle somme aventi natura di compensi o destinate alle “anticipazioni”.

Se il professionista può legittimamente avvalersi della predetta semplificazione, è evidente come non sia concretamente possibile ricevere due distinte somme di denaro. Per tale ragione il notaio riceverà la somma di denaro “indistinta” con un unico mezzo di pagamento (assegno o bonifico).

Si supponga ad esempio, che per semplificare la gestione del conto corrente dedicato il notaio riceva due diversi assegni, ognuno dei quali riferibile alle spese e ai compensi professionali. In tal caso è evidente come la gestione dei conti correnti risulterà semplificata. L’assegno relativo ai compensi sarà versato sul conto “conto corrente libero”. Invece, l’assegno relativo alle spese sarà versato sul “conto corrente dedicato”. Tuttavia, la contestazione dell’Agenzia delle entrate sarà pressoché certa. Infatti, se da una parte la gestione del

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conto corrente dedicato risulterà semplificata, non risulterà integrata una delle condizioni che consente l’emissione della fattura entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del fondo spese. In buona sostanza il fondo spese costituito dal cliente non potrà essere considerato indistinto. Pertanto, la fattura elettronica dovrà essere emessa immediatamente, all’atto del pagamento dei compensi82, senza poter fruire del maggior termine di sessanta giorni.

Sorge così il problema di come gestire correttamente la somma “indistinta”

ricevuta avendo la certezza che una parte di questa sarà destinata agli oneri che il professionista dovrà sostenere per conto del cliente.

La prima soluzione consiste nell’accredito o versamento dell’intera somma ricevuta, quindi del fondo spese “indistinto”, sul conto dedicato. In tale ipotesi, al momento dell’emissione della fattura, quindi entro i sessanta giorni successivi, il professionista individuerà la quota parte delle spese sostenute e la parte residua del fondo, che rappresenta la quota di compensi a lui spettante. Contestualmente all’emissione della fattura potrà “recuperare” dal conto corrente dedicato la quota di compensi trasferendola sul conto “libero”. L’emissione della fattura attribuisce ad una parte del fondo spese la qualifica di compenso. Pertanto, la quota corrispondente in giacenza sul conto dedicato potrà essere “liberata”. A tal fine, dovrà essere assolto l’obbligo di rendicontazione previsto dal citato comma 66-bis.

In alternativa, il notaio potrà ricevere l’accredito o versare l’intera somma sul conto corrente libero con il contestuale trasferimento di una parte del fondo spese sul conto dedicato. In tal caso, il professionista, una volta ricevuto l’accredito del fondo spese sul conto corrente libero, potrà trasferire sul conto dedicato una quota stimata per eccesso della parte presumibilmente utilizzabile per sostenere le spese in nome e per conto del cliente. Il trasferimento effettuato in via presuntiva non determinerà il venir meno delle condizioni che consentono di fruire della semplificazione in commento, cioè l’emissione della fattura entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del fondo spese. Infatti, dopo l’emissione della fattura, il professionista sarà in grado di verificare la somma non utilizzata a titolo di anticipazioni che potrà essere nuovamente trasferita al “conto corrente libero”. Anche in questo caso il successivo trasferimento impone l’osservanza dell’obbligo di “rendicontazione”.

82 Il documento in formato elettronico dovrà essere inviato al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi al momento di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’art.

6 del d.P.R. n. 633 del 1972.

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