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I registri Iva precompilati

Nel documento LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA (pagine 40-43)

1.7. L’istituzione e la tenuta dei registri Iva: premessa

1.7.4. I registri Iva precompilati

Nell’ambito di un progressivo processo di semplificazione degli adempimenti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli esercenti arti e professioni i registri Iva precompilati, relativi alle fatture emesse e alle fatture ricevute63. Il professionista potrà collegarsi direttamente al sito dell’Agenzia delle entrate64, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato65, acquisire i predetti registri.

In generale, il principale vantaggio consiste nell’esonero dall’obbligo di tenuta dei registri Iva, ma la semplificazione non risulterà sempre applicabile dagli esercenti la professione notarile.

A partire dal 1° luglio 2021 e in via sperimentale i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva precompilate sono disponibili per gli operatori Iva all’interno di un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’art. 1 del d.l. “Sostegni”, la cui rubrica è “Semplificazioni

63 Artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

64 Alla propria area riservata.

65 Il Dottore commercialista che presta assistenza fiscale.

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amministrative e contabili” così dispone: «1. A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1 luglio 2021 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente (e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’Iva;

1-bis. A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’Iva».

L’operazione è tecnicamente realizzabile dal 13 settembre 2021, cioè a partire da questa data è possibile acquisire i predetti registri. Le bozze dei registri precompilati sono predisposte grazie alle informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria è in possesso.

Il professionista, dopo il collegamento alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per fruire concretamente di tale semplificazione, dovrà convalidare i dati contenuti nei registri, oppure, qualora fossero incompleti, integrarli.

Per ciò che riguarda le fatture emesse, il contribuente o l’intermediario sono tenuti ad indicare la data di esigibilità dell’Iva: in mancanza il sistema di produzione dei registri alimenterà la relativa informazione con la data dell’operazione come risultante dal tracciato XML veicolato attraverso il Sistema di Interscambio.

Per quanto riguarda il registro degli acquisti, le tre informazioni che potranno essere integrate sono quelle relative alla percentuale di detrazione, alla data di esigibilità dell’imposta e alla categoria del bene o del servizio acquistato.

La percentuale di detrazione viene, in particolare automaticamente proposta nella misura del 100 per cento, e così viene recepita dal sistema, ai fini della liquidazione periodica, se non interviene alcuna integrazione da parte del professionista o dal consulente fiscale da lui incaricato. Infatti, se la percentuale è inferiore, la stessa deve essere modificata in sede di integrazione della bozza.

Tale esigenza riguarderà, ad esempio, le operazioni aventi ad oggetto l’acquisto di un’autovettura utilizzata dall’esercente l’attività notarile, ovvero la locazione finanziaria, ma anche le spese per la gestione del mezzo di trasporto quali, ad

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esempio, l’acquisto di carburanti per autotrazione, oppure le spese sostenute per la manutenzione o riparazione del veicolo.

L’effettivo vantaggio, a seguito dell’avvenuta convalida della bozza dei registri Iva precompilati, riguarda l’esonero dall’obbligo della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti. In particolare, l’art. 4 citato prevede tale beneficio al comma 2 che così dispone: «Per i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Tuttavia, come già precisato, nella maggior parte dei casi gli esercenti la professione notarile non saranno nelle condizioni di fruire della predetta semplificazione.

Infatti, la possibilità di acquisire le bozze dei registri Iva precompilati è riservata esclusivamente agli esercenti ari e professioni che abbiano optato per la liquidazione Iva con periodicità trimestrale. È necessario, quindi, che il volume d’affari66 non abbia superato il limite di 400.000 euro. Diversamente, l’Iva dovrà essere liquidata con periodicità mensile e non sarà possibile fruire della semplificazione in esame.

Deve poi considerarsi che i software contabili gestiscono in maniera integrata le registrazioni ai fini Iva con quelle relative alle imposte sui redditi. Tale circostanza consente di velocizzare le registrazioni degli incassi e dei pagamenti in quanto dovrà essere semplicemente indicata la data in cui si verifica il movimento finanziario collegando alla precedente registrazione effettuata ai fini Iva. Invece, nell’ipotesi in cui il professionista si avvalga della possibilità di acquisire le bozze dei libri Iva, le registrazioni contabili effettuate ai fini delle imposte sui redditi risulteranno completamente scollegate rispetto alla

“contabilità Iva”. Sotto questo profilo una parte della semplificazione verrà meno.

66 Determinato ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 633 del 1972.

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Deve poi ancora considerarsi che i registri Iva precompilati non pongono il professionista al riparo di eventuali contestazioni fiscali. Infatti, durante la fase di validazione dei dati il contribuente potrà scegliere la percentuale di detrazione applicabile. Pertanto, resta impregiudicato il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate che potrà disconoscere in tutto o in parte la detrazione del tributo. Ad esempio, contestazione potrebbe trarre origine dalla mancanza del requisito di inerenza rispetto ai beni e ai servizi acquistati.

Il servizio offerto dall’Agenzia delle entrate, in questa fase sperimentale, sembra essere une reale semplificazione soprattutto per i professionisti, e più in generale per gli operatori economici, di modeste dimensioni. È dunque opportuno che, almeno per il momento, gli esercenti la professione notarile, continuino ad istituire e ad aggiornare periodicamente i registri obbligatori secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel documento LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA (pagine 40-43)