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La spese alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande e di rappresentanza

Nel documento LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA (pagine 154-158)

La determinazione dei redditi di lavoro autonomo

3.8. I costi deducibili dal reddito professionale

3.8.15. La spese alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande e di rappresentanza

Il legislatore consente la deduzione dal reddito di lavoro autonomo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande entro i limiti indicati dall’art. 54, comma 5 del T.U.I.R. Trattandosi di oneri che possono agevolmente “confondersi” con i medesimi sostenuti a titolo personale, quindi al di fuori dell’attività professionale, la finalità della disposizione è

“antielusiva”.

Tali spese «sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta».

249 In quanto dal periodo d’imposta 2022 la deducibilità del tributo continuerà ad essere sempre integrale.

250 La cui scadenza è spirata il 16 dicembre 2021.

251 Cioè la deducibilità del tributo all’atto del pagamento.

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Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 53/E del 2008, i due limiti concorrono e quindi non sono alternativi. In primis, il costo sostenuto deve essere considerato nella misura ridotta del 75 per cento. Successivamente, dovrà essere ancora verificato, che l’importo così determinato a seguito dell’applicazione della percentuale ridotta del 75 per cento, sia “capiente”

rispetto all’ulteriore limite pari al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti dal professionista nel periodo d’imposta. La quota eccedente rispetto a tale ulteriore limite252 sarà in ogni caso indeducibile.

Tale limite non trova invece applicazione per «Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni». In questo caso i predetti oneri sono deducibili nelle misure previste dal comma 2 dell’art. 95 avente ad oggetto i redditi di lavoro dipendente. La previsione è contenuta nell’art. 54, comma 6, ultimo periodo del T.U.I.R.

Deve però considerarsi che le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute nell’esercizio dell’attività possono avere diversa natura. Possono ad esempio essere sostenute al fine di partecipare ad un corso di formazione che è organizzato al di fuori della sede dello studio. In tale ipotesi si applicano i criteri ed i limiti di deducibilità previsti per le spese di aggiornamento professionale (cfr. infra). I medesimi oneri possono essere sostenuti in occasione di una trasferta del professionista253. In tal caso i criteri ed i limiti di deducibilità sono diversi. Il professionista dovrà quindi aver adottato un piano dei conti che gli consenta di tenere distinte le spese a seconda del contesto in cui le stesse sono state sostenute. Nel caso in cui il professionista non abbia adottato un piano dei conti idoneo a tal fine dovrà verificare i criteri di contabilizzazione ed eventualmente correggere l’imputazione delle spese a seconda della diversa natura. Ciò in considerazione dei diversi criteri e limiti di deducibilità previsti dal T.U.I.R.

La corretta qualificazione delle spese è infatti essenziale per individuare i criteri di deducibilità ai fini della determinazione del reddito professionale da indicare nel quadro RE della dichiarazione dei redditi. In ragione del diverso regime di deducibilità è opportuno procedere preliminarmente ad una verifica delle modalità di contabilizzazione delle predette spese.

252 Anche se risulta precedentemente già decurtata della misura del 25 per cento in ogni caso indeducibile.

253 Tale ipotesi non è frequente nell’esercizio dell’attività notarile, ma potrebbe verificarsi che il notaio si rechi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trova la sede principale dello studio, ma comunque appartenente al proprio distretto.

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Le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande:

spese generali e spese addebitate al cliente secondo criteri forfetari

In primis è necessario individuare le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute nell’esercizio dell’attività non addebitate al cliente. Si tratta di oneri generali deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura del 75 per cento. Inoltre, l’importo così determinato non può essere considerato in deduzione in misura superiore al 2 per cento dei compensi professionali percepiti nel periodo di imposta. Questi oneri devono essere indicati in corrispondenza del rigo RE15, colonna 1, del quadro RE

“Spese non addebitate analiticamente al committente”.

In pratica, al fine di individuare l’importo deducibile, da indicare in corrispondenza del predetto rigo, è necessario applicare, come già anticipato, un doppio limite. L’importo pari al 75 per cento dell’onere complessivo deve essere posto a confronto con l’ammontare pari al 2 per cento dei compensi percepiti. La parte eccedente non sarà a sua volta deducibile.

I medesimi limiti alla deducibilità si applicano alle predette spese anche nell’ipotesi in cui siano addebitate al committente, a titolo di rimborso, ma non analiticamente. In questo caso le spese addebitate al cliente nella fattura emessa, si “confondono” con i compensi professionali e l’importo percepito a titolo di rimborso spese è sottoposto ad imposizione in base al principio di cassa. Se il soggetto che effettua il rimborso spese è un sostituto di imposta deve operare la ritenuta d’acconto all’atto dell’erogazione della somma. Anche in questo caso i predetti oneri devono essere indicati in corrispondenza del rigo RE15, colonna 1.

Le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande:

spese addebitate nei confronti del cliente analiticamente

Il professionista può decidere di addebitare al cliente le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande seguendo modalità analitiche. In tale ipotesi l’articolo 54 del T.U.I.R. non prevede alcun limite alla deducibilità se non l’osservanza del generale principio di inerenza.

In questo caso la verifica della riconducibilità dei predetti oneri nell’attività di lavoro autonomo esercitata (l’osservanza del principio di inerenza) è effettuata dal soggetto che ha conferito l’incarico al professionista. L’indicazione analitica nella fattura emessa dei predetti oneri è finalizzata a consentire il controllo delle spese da rimborsare all’impresa/contribuente committente. Conseguentemente

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se l’impresa committente non formula alcuna eccezione e provvede al rimborso integrale dei predetti oneri anticipati dal professionista, si presume l’inerenza degli stessi. Per tale ragione le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande potranno essere considerate in deduzione integralmente dal professionista, senza che debba essere applicato né il limite del 75 per cento, né il secondo ed ulteriore limite pari al 2 per cento dei compensi.

I predetti oneri, deducibili integralmente dal reddito professionale senza limitazioni di sorta, dovranno essere indicati in corrispondenza del rigo RE15, colonna 2.

Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande aventi natura di oneri di rappresentanza

In alcuni casi le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande possono avere natura di oneri di rappresentanza. In questo caso l’indicazione nel quadro RE deve essere effettuata in corrispondenza del rigo RE16, colonna 1. Anche in tale ipotesi si applica un doppio limite alla deducibilità.

Preliminarmente deve essere preso in considerazione il 75 per cento degli oneri sostenuti a tale titolo. Successivamente l’importo così determinato risulterà deducibile entro il limite massimo dell’1 per cento dei compensi percepiti.

Le altre spese di rappresentanza, soggiacciono esclusivamente all’applicazione del secondo limite, pari all’1 per cento dei compensi e devono essere indicate in corrispondenza del rigo RE16, colonna 2.

Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande: sostenute per la partecipazione a corsi, convegni e per la formazione professionale

L’articolo 54, comma 5 del T.U.I.R. ha previsto che le spese per la partecipazione a convegni, corsi di formazione, master o di aggiornamento professionale, siano integralmente deducibili entro il limite massimo di 10.000 euro.

Anche in tale ipotesi le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande soggiacciono al doppio limite. Preliminarmente deve essere assunto un importo pari al 75 per cento dei predetti oneri. L’onere così determinato (in misura ridotta) concorre alla formazione del plafond di 10.000 euro (cfr Infra).

In buona sostanza i predetti oneri “ridotti” devono essere indicati in corrispondenza del rigo RE17, colonna 1 e riportati in corrispondenza della colonna 2 ove devono essere indicati anche gli importi sostenuti per l’iscrizione

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al master, al corso o al convegno. L’importo indicato in corrispondenza della colonna 2 non deve superare il limite di deduzione di 10.000 euro. La quota eccedente risulterà in ogni caso indeducibile.

La verifica del piano dei conti

Alla luce della ricostruzione sin qui effettuata il piano dei conti, ove impostato correttamente, dovrà evidenziare i seguenti diversi utilizzi delle spese alberghiere e sostenute per la somministrazione di alimenti e bevande.

– Spese generali dello studio: Rigo RE15, colonna 1, deducibili nella misura del 75% ed entro l’ulteriore limite del 2% dei compensi percepiti;

– Spese addebitate a titolo forfetario ed indicate (non analiticamente) nella fattura emessa nei confronti del cliente: Rigo RE15, colonna 1, deducibili nella misura del 75% ed entro l’ulteriore limite del 2% dei compensi percepiti;

– Spese addebitate analiticamente nella fattura emessa nei confronti del cliente:

Rigo RE15, colonna 1, deducibili integralmente senza alcuna limitazione;

– Spese di rappresentanza: Rigo RE16, colonna 1, deducibili nella misura del 75% ed entro l’ulteriore limite dell’1% dei compensi percepiti;

– Spese sostenute per la partecipazione a master, convegni o corsi di formazione:

Rigo RE17, colonna 1, deducibili nella misura del 75% e, unitamente alle spese di iscrizione al master, al corso o al convegno, entro l’ulteriore limite di 10.000 euro (riferimento Rigo RE17, colonna 2).

Inoltre, devono essere contabilizzate separatamente anche le medesime spese sostenute per le eventuali trasferte fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti. In tale ipotesi i predetti limiti non troveranno applicazione. Infatti, i criteri di deducibilità saranno quelli relativi alle spese del personale dipendente secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 del T.U.I.R.

Nel documento LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA (pagine 154-158)