I professionisti che hanno scelto il regime contabile semplificato non sono obbligati alla tenuta del libro dei beni ammortizzabili. È infatti necessario, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, procedere all’indicazione dei dati relativi agli ammortamenti mediante una registrazione integrativa da riportare nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti.
L’operazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi37, indicando «il valore dei beni per i quali si chiede la deduzione di quote di ammortamento … raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione». I beni mobili iscritti in pubblici registri devono essere indicati individualmente.
L’indicazione del valore dei beni strumentali e la relativa quota di ammortamento, unitamente al coefficiente di ammortamento applicato, rappresentano dei dati richiesti specificamente in quanto il relativo costo non è deducibile dal reddito professionale in un’unica soluzione. Trattandosi di “costi pluriennali”, la cui utilità si protrae nel tempo, la deduzione dell’onere complessivamente sostenuto, avviene tramite il procedimento dell’ammortamento. Il professionista non può considerare in deduzione dal reddito professionale del periodo d’imposta quote di importo superiore a quello determinabile applicando i coefficienti di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 dicembre 1988.
Per tale ragione, viene chiesto di dare evidenza, della base di commisurazione degli ammortamenti, dei coefficienti applicati, delle singole quote, della quota residua ancora da ammortizzare.
Gli esercenti e professioni in contabilità ordinaria, diversamente dai contribuenti
37 La dichiarazione dei redditi deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate direttamente, o avvalendosi di un intermediario abilitato entro il giorno 30 del mese di novembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.
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semplificati, erano inizialmente obbligati alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili. La fonte normativa dell’obbligo non era costituita dall’art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale fa esplicito riferimento solo alle imprese. La previsione dell’obbligatorietà del predetto registro a carico dei professionisti era contenuta nelle disposizioni che, prima della modifica effettuata dall’art.
3 del d.P.R. n. 695 del 1996, statuivano l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, laddove i compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente, avessero superato l’importo di 185.924,48 euro.
La situazione così descritta è mutata dal 21 febbraio 1997 per effetto dell’art. 3, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 695 del 1996. È stato così disposto che il registro dei beni ammortizzabili, prescritto per i professionisti in contabilità ordinaria, non è più obbligatorio, purché le relative annotazioni vengano effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi38, sul registro Iva acquisti. Si tratta, però, di una scelta facoltativa. Diversamente, il professionista potrà continuare ad istituire, come in passato, il libro dei beni ammortizzabili.
Gli adempimenti sopra indicati sono stati oggetto di ulteriori semplificazioni intervenute ad opera degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 435 del 7 dicembre del 200139. L’ambito applicativo dell’intervento regolamentare riguarda tutti i professionisti e, quindi, sia in contabilità semplificata, ma anche quelli che hanno adottato, a seguito di esercizio dell’opzione, la contabilità ordinaria. I primi, infatti, sono stati sollevati dall’obbligo di annotare i dati dei beni ammortizzabili e delle quote di ammortamento, nel registro Irpef dei pagamenti, ovvero in un’apposita sezione Irpef del registro Iva. I professionisti in contabilità ordinaria, invece, sono stati esonerati dall’obbligo di tenuta del libro dei beni ammortizzabili, ovvero dall’annotazione dei relativi dati nel registro Iva degli acquisti.
In entrambi i casi la semplificazione può trovare applicazione, come previsto espressamente dalle citate disposizioni, ove il professionista, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, fornisca in “forma sistematica” gli stessi dati che avrebbero dovuto essere annotati nel libro dei beni ammortizzabili40. La disposizione è di difficile interpretazione. In particolare, non è chiaro se il contribuente abbia a disposizione un congruo lasso di tempo per fornire agli uffici dell’Agenzia delle entrate, o ai verificatori, i dati relativi ai beni ammortizzabili. L’Agenzia delle entrate si è espressa negativamente ritenendo
38 Entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
39 Entrato in vigore il 1° gennaio 2002.
40 Ovvero, per i professionisti in contabilità semplificata, nel registro Irpef dei pagamenti.
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che i contribuenti debbano assicurare l’immediata esibizione dei predetti dati, rispetto alla richiesta formale da parte del locale ufficio41.
1.6. Gli obblighi contabili dei professionisti forfetari: ex l. n. 190 del 2014 Gli esercenti arti e professioni possono determinare il reddito non solo secondo modalità analitiche, cioè effettuando la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, ma anche secondo i criteri forfetari previsti dalla l. n. 190 del 201442 (cfr. infra).
Tale eventualità non è frequente per gli esercenti la professione notarile in quanto è subordinata alla circostanza che i compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente non abbiano superato il limite di 65.000 euro. Il regime forfetario potrebbe dunque essere applicato soprattutto dai notai di prima nomina, cioè all’atto dell’avvio dell’attività professionale dopo il superamento del concorso e l’assegnazione della sede.
In questo caso, però, l’esame del tema è circoscritto agli adempimenti contabili.
I contribuenti che si avvalgono del predetto regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, tali contribuenti sono tenuti a:
– numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
– certificare i corrispettivi.
Con riferimento al secondo obbligo i contribuenti forfetari sono tenuti all’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, pur essendo espressamente previsto il divieto di esercitare la rivalsa di cui al precedente articolo 18.
I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite sono assoggettate ad imposta sostitutiva.
Il soggetto che adotta il regime forfetario è tenuto a riportare nel “corpo” della fattura un’apposita dicitura. Ciò al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’Iva in
41 Sul punto cfr. circ. min n. 6/E del 25 gennaio 2002 al paragrafo 4. In realtà l’interpretazione fornita con la circolare richiamata riguarda le imprese, ma le disposizioni contenute nel regolamento, e che interessano i professionisti, sono sostanzialmente analoghe. È dunque ragionevole ritenere che l’Agenzia delle entrate fornisca un’interpretazione restrittiva sul punto in esame anche a proposito degli esercenti arti e professioni.
42 Art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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fattura: «Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208 del 2015, e s.m. – Regime forfetario».
L’esonero dagli obblighi contabili riguarda non solo l’Iva, ma anche le imposte sui redditi. Il reddito viene determinato forfetariamente, cioè applicando gli specifici coefficienti di redditività previsti dalla citata l. n. 190 del 2014, agli incassi percepiti. I costi determinati forfetariamente sono considerati in deduzione indipendentemente dalla circostanza che siano stati o meno effettivamente sostenuti. Per tale ragione, oltre alle esigenze di semplificazione, il legislatore non ha inteso prevedere obblighi contabili che richiedono la registrazione delle spese effettivamente sostenute. Conseguentemente, non è obbligatorio istituire né il registro cronologico degli incassi e pagamenti, né il libro delle movimentazioni finanziari e invece, l’Iva assolta sugli acquisti è integralmente indetraibile.