• Non ci sono risultati.

Le somme che devono confluire sul “conto dedicato” riflessi contabili e fiscali

Nel documento LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA (pagine 50-55)

Gli esercenti la professione notarile e l’utilizzo del conto corrente dedicato

2.3. Le somme che devono confluire sul “conto dedicato” riflessi contabili e fiscali

La previsione di cui al comma 63 è molto ampia. Si indica espressamente che sull’apposito conto dedicato devono essere versate le somme dovute a titolo di tributi, per i quali il notaio sia sostituto o responsabile d’imposta, e le spese escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, la tracciabilità riguarda esclusivamente le somme ricevute (o anticipate) «in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale». Le due condizioni, affinché scatti l’obbligo in rassegna, devono coesistere.

77 In realtà il notaio deve essere intestatario almeno di un terzo conto corrente utilizzato esclusivamente per le esigenze personali e della propria famiglia. Tale conto corrente deve essere quindi utilizzato esclusivamente per le spese personali del tutto estranee a quelle sostenute nell’esercizio dell’attività professionale.

47

Devono essere versati sul predetto conto tutti i tributi riscossi dal notaio in relazione al c.d. adempimento unico quali, ad esempio, le imposte di registro, le imposte ipotecaria e catastale, ma anche l’imposta di donazione, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari dovuta per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 496 della legge n. 266/2005. Risultano invece esclusi dall’obbligo di deposito sul conto corrente dedicato i contributi previdenziali da versare mensilmente all’Archivio notarile e che affluiscono alla Cassa di previdenza. Infatti, si tratta di somme versate nell’interesse del notaio per il funzionamento della Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato, somme che vengono prelevate dall’onorario del notaio di cui costituiscono una componente.

Devono transitare invece sul predetto conto corrente anche le anticipazioni escluse da Iva ai sensi del citato art. 15. Si tratta, ad esempio, dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria versati alla CCIAA, della tassa archivio, degli oneri sostenuti per le visure, ad eccezione, però, dei compensi spettanti ai visuristi che, ove addebitati al cliente, devono in ogni caso essere assoggettati ad Iva.

Le somme escluse dal computo della base imponibile, che non hanno natura di compensi e sono ricevute dal notaio dell’esercizio del suo ministero, non sono soggette ad Iva. Tale circostanza, cioè il versamento delle stesse sul conto dedicato, quindi la distinta contabilizzazione, renderà più agevole dimostrare all’Agenzia delle entrate la correttezza del comportamento tenuto in sede di fatturazione. Infatti, le spese escluse dal computo della base imponibile ai fini Iva dovrebbero in linea di principio coincidere con quelle confluite sul conto corrente dedicato. Dovrebbe quindi essere più agevole effettuare una riconciliazione con l’importo fatturato ed escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

In realtà, potrebbe anche non verificarsi perfetta coincidenza tra le predette somme. Ciò in quanto le anticipazioni di spese escluse da Iva, potrebbero essere anche relative ad atti diversi da quelli soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale. Tale circostanza si verifica, ad esempio, per le spese relative ad una procura o alle ritenute Irpef operate dal notaio per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, e per il pagamento dei compensi ai collaboratori e ad altri professionisti.

Tuttavia, è consentito l’addebito dei predetti oneri anche sul conto corrente dedicato a condizione che sia stata preventivamente costituita la provista con versamento diretto del notaio o tramite “castelletto”78.

78 Il conto corrente dedicato non può essere “affidato”, né sconfinare. Se il notaio riceve un

48

Non devono transitare sul conto corrente dedicato le spese sostenute dal notaio che, ove addebitate al cliente, saranno assoggettate ad Iva. Si tratta, ad esempio, delle spese relative alle visure che sono gestite dal professionista quali oneri dell’attività professionale. In tal caso le spese in questione non rappresentano mere partite di giro e possono essere considerate in diminuzione ai fini della determinazione del reddito professionale netto. In tale ipotesi non sussiste alcuna esigenza di tracciare i predetti oneri.

Deve poi essere versata sul conto corrente dedicato anche ogni altra somma affidata al notaio «e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64». Ad esempio, se l’atto di compravendita riguarda un immobile di interesse storico ed artistico, quindi soggetto a vincolo, e nelle more dell’esercizio della prelazione da parte dello Stato, da esercitarsi entro sessanta giorni, il notaio riceve un assegno a lui intestato per l’importo del prezzo. In tale ipotesi la somma ricevuta deve essere versata, qualora una delle parti lo richieda, sul conto corrente dedicato.

In alcuni casi, cioè laddove almeno una delle parti lo richieda espressamente, deve essere versato sul conto dedicato l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo, se determinato in denaro. L’obbligo riguarda esclusivamente il ricevimento o l’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Il presupposto dell’obbligo è la richiesta che potrebbe essere effettuata anche da una sola delle parti. Ad esempio, in un atto di compravendita, sia il venditore che l’acquirente possano chiedere al notaio di depositare sul conto dedicato la somma costituente il prezzo.

La disposizione in rassegna non indica in quale forma debba essere manifestata al notaio rogante la richiesta di avvalersi della disciplina del “deposito prezzo”.

L’obbligo sorge allorquando la volontà sia manifestata anche da una sola delle parti. Per tale ragione è opportuno, anche per ragioni di prudenza, che la richiesta sia formulata per iscritto. Nella prassi è noto che i notai indichino già nell’atto, anche nell’osservanza della disciplina in tema di antiriciclaggio, la richiesta di deposito prezzo con l’indicazione dei mezzi di pagamento.

assegno con l’imposta di registro da versare per l’atto rogato, una volta effettuato il versamento, la somma sarà disponibile sul conto corrente una volta decorso il numero minimo di giorni previsto dall’accordo interbancario. Conseguentemente, al fine di effettuare la registrazione dell’atto nel più breve tempo possibile, il notaio dovrà avere sul conto corrente dedicato una somma disponibile, ancor prima che sia tale l’assegno del cliente versato. Per tale ragione è ammissibile che il notaio costituisca sul conto corrente dedicato un “castelletto” con il versamento di una somma di denaro personale al fine di evitare che la tempestiva registrazione dell’atto determini uno scoperto di “valuta” non ammissibile.

49

La norma, nel delimitare l’ambito applicativo dell’obbligo, fa genericamente riferimento anche agli atti di trasferimento di azienda. In base ad un’interpretazione letterale della disposizione dovrebbero essere compresi anche gli atti riguardanti aziende il cui patrimonio non è composto da immobili.

Nella sola ipotesi del c.d. “deposito prezzo” devono confluire sul conto corrente dedicato anche le somme destinate «ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione» dei precedenti atti.

È dunque evidente come sul predetto conto dedicato affluiscano esclusivamente somme non aventi natura di compensi. Tale circostanza, renderà più agevole la difesa nei confronti del Fisco qualora con atto di accertamento vengano contestati i compensi non dichiarati.

L’articolo 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; …».

Prima dell’entrata in vigore della norma, che ha introdotto l’obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato, tutte le altre somme incassate dal notaio, ma che non costituivano compensi professionali, affluivano su un unico conto corrente.

Ora, invece, la gestione delle stesse è completamente separata e sarà anche più agevole per il notaio oggetto della verifica fiscale, fornire la dimostrazione che sul conto corrente dedicato sono affluite esclusivamente somme che non hanno alcuna rilevanza reddituale e quindi, che non devono concorrere alla formazione del reddito professionale oggetto della tassazione ai fini Irpef.

Per quanto riguarda la contabilità è stato già anticipato come l’adozione di un sistema contabile più analitico, quale la contabilità ordinaria, con l’istituzione del libro dei movimenti finanziari, semplifichi la gestione del conto dedicato.

Gli estremi di tale conto corrente dovranno essere indicati all’interno del predetto registro obbligatorio ai fini fiscali. Sul conto dedicato non affluiranno somme aventi natura di compensi, ma esclusivamente dovute a titolo di tributi, o di spese anticipate ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972, in nome e per conto del cliente. Pertanto, le predette entrate non saranno soggette ad imposizione.

Nel registro obbligatorio ai fini delle imposte sui redditi, devono essere distintamente indicate le movimentazioni effettuate per conto di soggetti terzi,

50

non aventi natura reddituale. Pertanto, la registrazione contabile di un accredito (versamento) sul conto dedicato, sarà controbilanciato da una registrazione di segno opposto, relativa alle movimentazioni per conto di terzi. Viceversa, l’addebito sul conto dedicato, che si verifica, ad esempio, con l’adempimento unico, sarà anch’esso controbilanciato da una registrazione di segno opposto con l’utilizzazione del conto «movimenti per conto di terzi».

Si è posto il problema di come debba essere intestato il conto corrente dedicato qualora due o più notai esercitino l’attività non individualmente, ma nell’ambito di un’associazione professionale di cui gli stessi facciano parte. La normativa in esame non ha disciplinato espressamente tale profilo.

A tal proposito è stato osservato che «I principi di deontologia per l’adempimento della disciplina di cui ai commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 affermano che i notai associati possono utilizzare in comune il medesimo conto corrente dedicato; ma siccome la ratio è che il notaio sia sostituto d’imposta e che la responsabilità del pagamento rimanga una responsabilità personale, è ugualmente possibile che il conto corrente dedicato sia intestato al singolo notaio; invece, intestato all’associazione rimarrà certamente il conto corrente libero»79. L’affermazione è sicuramente corretta, secondo le regole deontologiche applicabili agli esercenti la professione notarile, ma potrebbero sorgere problemi di natura fiscale.

Infatti, qualora gli estremi dei conti correnti dedicati, intestati ai singoli notai, facenti parte dell’associazione professionale, non fossero indicati nel libro dei movimenti finanziari, la contabilità risulterebbe “incompleta”. Non sarebbero oggetto di registrazione contabile, gli accrediti e gli addebiti dei tributi e delle spese risultanti dai conti intestati personalmente ai singoli. In alternativa, le movimentazioni contabili saranno oggetto di registrazione, ma all’interno del registro dei movimenti finanziari saranno indicati gli estremi dei conti correnti dedicati intestati ai singoli notai. In tale ipotesi non sussisterà coincidenza tra intestatari dei conti correnti e movimenti contabili registrati dall’associazione professionale. Non è da escludere che nel corso di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate contesti la mancata intestazione dei conti correnti all’associazione professionale, come avviene in ogni caso per il “conto corrente libero”. A tal fine, per evitare contestazioni fiscali, sarà necessario ben argomentare sulla finalità del conto dedicato che, indipendentemente dal dato formale dell’intestazione (al singolo notaio), è destinato ad accogliere movimenti di accredito e addebito riconducibili all’associazione professionale.

79 Cfr. lo studio n. 419-2017/C: Il conto corrente dedicato e i conseguenti obblighi in capo al notaio, cit., 28 e 29.

51

In alternativa, è stato ancora chiarito, in assenza di specifiche disposizioni, che

“non emergono impedimenti a che il conto corrente sia intestato personalmente ai due o tre notai in associazione, salva la maggiore onerosità nel tenere un attento prospetto contabile ex comma 66-bis, facilmente verificabile dalla commissione ispettiva”80. Tuttavia, in tale ipotesi, risulterà perfetta coincidenza tra l’intestazione del conto corrente dedicato (all’associazione professionale) e quella risultante dal libro dei movimenti finanziari. Pertanto, verrebbero meno i rischi di eventuali contestazioni dell’Agenzia delle entrate.

2.4. Le anticipazioni escluse dalla base imponibile: il “transito” sui conti

Nel documento LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA (pagine 50-55)