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L’applicazione delle tabelle ministeriali previste per il danno biologico nelle R.C.A

Fermo restando l’obbligo del tentativo preliminare di conciliazione, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e all’esercente la professione sanitaria.

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l’esercente la professione sanitaria.

Non sono opponibili al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all’articolo 10, comma

133 Piras P. Carboni A. Linee guida e colpa specifica del medico, in Canestrari S., Giunta F., Guerrini R.,

Padovani T. (a cura di), Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, 289. Secondo Caputo M., op. citata.

134 Una definizione di “buona pratica clinica” è presente nel d.m.Salute del 15 luglio1977, di recepimento

delle linee guida dell’Unione europea, ma pare evidentemente inapplicabile al contesto della responsabilità sanitaria. Secondo il testo ministeriale, difatti “la buona pratica Clinica è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano soggetti umani”.

6 della nuova legge, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.

Il danneggiato ha diritto di agire direttamente (nei limiti ex lege) nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie e all’esercente la professione sanitaria.

L’impresa di assicurazione, l’esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9.

In un’ottica di continuità con la disciplina previgente, la riforma conferma l’applicazione alla responsabilità sanitaria delle tabelle ministeriali valide per i danni da circolazione di veicoli a motore e natanti ex art. 138 e 139 cod. ass. priv.

L’art. 7, comma 4, ultimo periodo, ne estende ulteriormente l’applicazione in due direzioni135.

Per un verso, vi ricomprende non solo il danno conseguente alle condotte dei sanitari (già previsto dal previgente art. 3), ma anche quello dovuto all’attività delle strutture pubbliche o private.

Sotto altro aspetto, la riforma rende generico il riferimento al danno, mentre l’abrogato art. 3 collegava alle citate tabelle il risarcimento del solo danno biologico.

L’applicazione delle citate tabelle ministeriali è però stata sottoposta a notevoli critiche.

135 Recita l’art. 7, comma 4, della Legge che “Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o

sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli art.138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.

È stato osservato che nel sistema della responsabilità civile auto, l’obbligo di assicurazione è bilaterale, essendo obbligati sia l’assicuratore che il proprietario del veicolo. La limitazione dei risarcimenti dovuta all’applicazione delle citate tabelle è, peraltro, funzionale a tenere bassi i premi assicurativi, così da permettere l’utilizzo dell’auto anche ai titolari di redditi più bassi. Ancora, l’automobilista è obbligato ad assicurarsi sia per meglio garantire il proprio diritto al risarcimento, sia perché la circolazione stradale e oggettivamente rischiosa.

Del tutto diversa è la situazione nell’ambito dell’attività sanitaria.

L’obbligo assicurativo grava solo su professionisti e strutture; il paziente, che si assicura, lo fa per le spese mediche o eventuali infortuni, non certo perché corra il rischio di cagionare darmi a terzi. Infine, mentre l’automobilista trae l’indicato beneficio dalla limitazione del risarcimento conseguente all’applicazione dell’art. 139 cod. ass. priv.136, il paziente non trae alcun vantaggio da tale norma, che invece potrebbe essere positiva per i professionisti perché dovrebbe indurre gli assicuratori ad abbassare i premi”137.

L’unico beneficio per il paziente consiste nell’evitare il rischio di insolvenza del professionista o della struttura danneggianti, ma ciò non riguarda, quindi non legittima, l’applicazione degli artt. 138 e 139 cod. ass. priv. al contenzioso sanitario138.

Inoltre, gli artt. 138 e 139 cod. ass. priv. e le relative tabelle sono pensati per il contenzioso derivante dall’infortunistica stradale, come risulta sia dalla previsione di una rigida percentuale di personalizzazione del danno biologico sia dalla modifica apportata al citato art. 139 della legge 24 marzo 2012, n. 27.

Quest’ultima infatti, escludendo la risarcibilità del danno biologico non documen- tabile strumentalmente139, si rivela sostanzialmente inutile rispetto al contenzioso da responsabilità professionale.

136 E dell’art.138 dello stesso, ove un domani fossero approvate le relative tabelle delle invalidità dal 10%

al 100%.

137 In tal senso, cfr. Ponzarelli G., L’applicazione degli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni alla

responsabilità medica: problemi e prospettive, in Nuova giuridica civile comm., 2013, II, 148 s.

138 Gli artt. 138 e 139 relativi al danno di non lieve entità il primo e di lieve entità il secondo, prevedono la

predisposizione di una specifica tabella unica in tutto il territorio nazionale i cui importi sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

139 Si fa riferimento ai noti commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La legittimità costituzionale di tali disposizioni è stata confermata dalla sentenza della Corte Cost., 26 novembre 2015, n. 242, in Resp. Civ. prev. 2016, 2, 464, con note di Bona M., Lesioni di lieve entità ed accertamenti strumentali: la Consulta ignora questioni di costituzionalità manifestamente fondate, e di Miotto G., Micropermanenti, “accerta- mento strumentale” ed emersione dell’interesse degli assicurati nel panorama costituzionale. Peraltro, la rilevanza probatoria della tradizionale metodologia medico-legale, indipendentemente dall’accertamento

Dunque, mentre nella responsabilità civile auto, le lesioni di interessi patite dai danneggiati sono incentrate sulla loro integrità fisica, nella malpractice è ben possibile che sussista un danno non patrimoniale risarcibile ed ingente che prescinde dall’accerta- mento medico-legale, come nei casi di errata, diagnosi di una neoplasia in realtà inesistente140 e nel contenzioso in materia di trattamenti sanitari senza valido consenso141.

Alla luce di tale diversità, la disciplina del codice delle assicurazioni private può forse essere idonea a risarcire il danneggiato in base alle sue condizioni soggettive nell’ambito dell’infortunistica stradale, così da evitare in tale settore la declaratoria di incostituzio- nalità142, ma esportata al contenzioso da responsabilità professionale dà luogo a vuoti di tutela risarcitoria difficilmente compatibili con la necessaria protezione dei diritti inviolabili e del diritto alla salute in particolare.

4.5 L’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e socio sanitarie