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In merito devono registrarsi due possibili soluzioni di armonizzazione e

coordinamento tra la regolazione e la concorrenza.

Una meno incisiva rispetto alla situazione attuale che consentirebbe,

attraverso una “ibridazione” del modello regolatorio secondo i principi

antitrust, la più piena realizzazione del modello della complementarietà tra

la regolazione e la concorrenza; un'altra, invece, più radicale, che

comporterebbe, in analogia a quanto avviene nell'ordinamento europeo

attraverso la figura della Commissione Europea, la creazione ex novo di

un'unica autorità deputata alla tutela della concorrenza e con competenze

di regolazione

190

.

L'ibridazione del rapporto tra regolazione e concorrenza si è verificato in

ambito europeo nel settore delle comunicazioni elettroniche

191

: la

regolazione, facendo uso degli strumenti antitrust, riesce a farsi promotrice

di finalità anche più ampie rispetto alla tutela della concorrenza,

raggiungendo risultati diversi dalla sola creazione di un mercato

concorrenziale, senza tuttavia mai sacrificare l'obiettivo primario della

promozione/tutela della concorrenza, in forza della quale, come detto,

deve essere comunque interpretata ed applicata ogni misura regolatoria

192

.

meno soggetta alle pressioni politiche; e) con un risparmio anche in termini di spesa, dovendosi considerare l'estensione dei compiti di un'autorità già esistente sicuramente meno costosa rispetto ad una situazione in cui sussiste una duplicazione delle strutture, dei compiti e del personale. Vengono tuttavia posti in evidenza anche le controindicazioni di tale impostazione: a) innanzitutto vi sarebbe una possibile perdita di chiarezza e di trasparenza nel bilanciamento dei vari interessi; b) oltretutto, si perderebbe quella specificità propria delle regolazioni di settore che porterebbe a soluzioni “buone per ogni occasione” prive di un'effettiva efficacia; c) infine, l'istituzione di un' unica autorità potrebbe comportare un eccesso di centralizzazione con conseguenze negative in termini di sovraccarico di lavoro e conseguente ritardo nella definizione delle procedure.

190 Per approfondimenti in merito si v. P.L. Parcu, On the convergence of antitrust and regulation, cit., 321 ss. L'A. individua anche a “softer version of this idea, aiming to the same type of improvements in coordination over

the present situation, could be based on a strictly enforced mandatory mechanism of coordination among existing bodies”.

191 Si tratta delle tre direttive del Parlamento e del Consiglio del 7 marzo 2002: la n. 2002/21/CE, cd. framework

directive (in GUCE l-108/33); la n. 2002/19/CE, c.d. access directive (in GUCE L-108/7); la n. 2002/22/CE (in GUCE L-108/51). Il pacchetto si compone di ulteriore serie di misure collaterali. Per approfondimenti in merito si v. M. Clarich, G. Cartei (a cura di), Il codice delle comunicazioni, Milano, 2004; F. Bassan, Concorrenza e

regolazione nel Diritto comunitario comunicazioni elettroniche, Torino, 2002.

192 Si v. F. Di Porto, La regolazione «geneticamente modificata»: c'è del nuovo in tema di rapporti tra

regolazione e concorrenza, cit., 967, che richiama l'esperienza del Regno Unito, dove le norme antitrust vengono applicate sia dalle autorità di concorrenza che di regolazione.

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Siffatta impostazione troverebbe un appiglio nel c.d. supermandate,

corrente nel dibattito statunitense sulla regulatory reform, in base al quale

le regolazioni andrebbero sempre interpretate in senso favorevole alla

concorrenza ed, in caso di conflitto, cederebbero sempre di fronte a questa

disciplina

193

.

Espressione di questa tendenza di “ibridazione” delle forme è quella delle

indagini conoscitive promosse congiuntamente dall'autorità antitrust e da

quelle di regolazione

194

.

Si è correttamente riconosciuto che attraverso le indagini conoscitive

congiunte si realizzerebe, attraverso il modus procedendi dell'autorità

antitrust (individuazione dei mercati rilevanti ed esame del loro assetto;

individuazione delle distorsioni della concorrenza; indicazione dei rimedi

più appropriati alle distorsioni della concorrenza), una convergenza di

linguaggio e di mentalità tra le autorità: il confronto tra i componenti delle

autorità di regolazione con il personale antitrust implicherebbe scambi di

natura anche sociologica con conseguenti riflessi anche sotto il profilo

giuridico.

La contaminazione di procedure comporterebbe una sovrapposizione di

interventi, che risulterebbero tuttavia coordinati e diretti comunque al

medesimo obiettivo, ovvero quello della promozione/tutela della

concorrenza.

Riveste invece una portata più radicale la soluzione della creazione di

un'unica autorità competente su entrambi i fronti, sulla falsariga di ciò che

avviene in seno alla Commissione Europea

195

, con il compito tecnico di

193 Si v. S. Cassese, Regolazione e concorrenza, cit., 24 ss.

194 Si v. la recente indagine conoscitiva avviata in data 30 maggio 2017 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazione e dal Garante per la protezione dei dati personali, per meglio comprendere le implicazioni per la privacy, la regolazione, la tutela del consumatore e l'antitrust, derivanti dal fenomeno dei Big Data. A metà del 2019 sono state rese disponibili le principali linee guida di cooperazione sul tema, nonché le raccomandazioi di policy condivise tra le tre autorità, che hanno potuto beneficiare – attraverso la cooperazione – di una migliore comprensione del fenomeno in atto, nonché di una strumentazione più appropriata e più estesa per fronteggiare alcune specifiche criticità al confine tra le diverse competenze. La disponibilità dei dati, infatti, è sempre più rilevante per l'ottimizzazione di processi e decisioni, per l'innovazione e per l'efficiente funzionamento dei mercati: i Big Data non rappresentano un fenomeno limitato a specifici settori, ma in grado di investire l'economia nel suo complesso.

195 Sull'efficiente operato della Commissione Europea, si v. G. Tabellini, The assignment of tasks in an evolving

European Union, CEPS Policy Brief n. 10, Brussels, 2002. Si v. in merito P.L. Parcu, On the convergence of

antitrust and regulation, cit., 329 ss., il quale riporta che “at the European level of enforcement, however, the risk

of conflicting interventions appears a minor issue, in fact, the Commission is already a general purpose economic regulator. Ex-ante and ex-post market regulation is under the same roof. The results of this organizational configuration are interesting because, no matter some differences of emphasis, form the part of Commission we

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organizzare e rafforzare entrambe le funzioni ex ante ed ex post di

regolazione del mercato in tutti i settori.

Siffatta impostazione, a cui devono riconoscersi innumerevoli vantaggi,

compresa la possibilità di rendere più semplice la creazione del sistema

delle autorità in rete, a livello internazionale

196

, rischia tuttavia di risultare

completamente snaturata nella sua attuazione in concreto.

La necessità, infatti, che ogni singolo settore conosca delle specificità in

grado di adattarsi meglio alla situazione concreta, potrebbe comportare la

previsione, all'interno di una medesima autorità, di distinte unità

demandate alla regolazione ed alla tutela antitrust di specifici settori.

In tal caso, insorgerebbero i medesimi limiti riscontrabili nell'esistenza di

più autorità distinte a cui vengono affidate differenti competenze, con la

complicazione ulteriore che in questo caso i conflitti si verificherebbero

all'interno della medesima struttura, con il rischio che, al fine di evitarli, la

conseguenza sarebbe un comportamento di sostanziale inattività.

Oltretutto, la diluizione dell'expertise derivante dalla ripartizione dei ruoli

tra i diversi componenti della medesima unità, potrebbe portare ad un

effettivo depotenziamento della dimensione collegiale, ricercata, invece,

tramite l'individuazione di un'unica autorità competente.

Sembra per tale ragione preferibile la soluzione di compromesso, con cui

si intende improntare l'attività delle autorità di regolazione e concorrenza

già esistenti ai principi di leale cooperazione, nel rispetto dei generali

principi che devono guidare l'operato delle pubbliche amministrazioni,

istituite al fine di promuovere e tutelare la concorrenza.

are seeing a regulation and competition effort that is coordinated and convergent”.

196 Si noti che la Commissione Europea, insieme alle autorità per la concorrenza degli Stati membri, fanno già oggi parte dell'ECN, ovvero dell'European competition network. Questo in quanto la tutela della concorrenza ha una sicura dimensione europea, a differenza della regolazione, che si presenta frammentata secondo linee nazionali. G. Pitruzzella, Concorrenza e regolazione, cit., 9, individua in tale fattore un “grosso ostacolo allo

sviluppo di quel mercato unico che, se pienamente realizzato, potrebbe essere uno dei principali modi per riprendere il sentiero della crescita economica”. Sull'opportunità di un quadro multilaterlae per le regole di concorrenza, si v. M. Monti, Concorrenza e regolazione nell'Unione Europea, cit., 85 ss.

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5. Il rapporto tra regolazione e concorrenza nella disciplina dei trasporti: i

soggetti coinvolti nel quadro europeo e nazionale.

I. Regolazione e concorrenza: il riparto di competenze a livello europeo;

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