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Si è già detto come l'intera offerta dei servizi di trasporto pubblico locale

per un dato ambito territoriale omogeneo non sia configurabile come un

monopolio naturale, sia perchè non esiste alcuna riserva dell'attività nel

426 Si v. G. Caia, Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, cit., 9 ss. 427 Così G. Caia, Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, cit., 10.

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suo complesso a vantaggio dell'ente locale assunta nelle forme

necessariamente previste dall'art. 43 Cost.

428

, sia in quanto la funzione di

produzione non presenta soverchie economie di scala, di densità e di scopo

tali da non non consentire la concorrenza nel mercato.

Non sono di ostacolo a tale modalità organizzativa anche le esigenze di

perseguimento di benefici sociali e di contenimento della spesa pubblica,

dato che queste possono essere perseguite togliendo dal perimetro dei

contratti di servizio non solo i servizi più remunerativi, ma anche quelli

importanti sotto il profilo sociale che registrano un tasso di copertura dei

costi con ricavi da biglietto molto basso.

Nonostante la presenza di una situazione che, sia dal punto di vista

normativo che da quello fattuale-economico, consentirebbe la fornitura di

servizi di trasporto a mercato, secondo un regime autorizzatorio,

permangono tuttavia ancora resistenze all'affermazione della concorrenza

“nel” mercato.

Ciò in ragione di motivazioni di carattere prettamente politico.

Nell'apertura alla concorrenza “nel” mercato, infatti, sono individuati

possibili rischi di “compromissione” dei servizi onerati, che potrebbero

conoscere una inferiore redditività e dunque una necessaria integrazione

nella contribuzione pubblica in ragione della introduzione di servizi

commerciali.

Il quadro normativo nazionale previsto dal d.lgs. n. 422/1997, che riserva

il modello della concorrenza “per” il mercato ai soli servizi (minimi)

programmati di trasporto pubblico locale finanziati dalla pubblica

amministrazione, lascia alla potestà regionale la facoltà di organizzare i

servizi commerciali ulteriori rispetto a quelli programmati.

Soltanto una normativa, di livello statale, si occupa dei servizi commerciali

su gomma, che non sono servizi di trasporto pubblico locale, riguardanti i

trasporti effettuati su strada che si svolgono in modo continuativo o

periodico su un percorso che collega più di due regioni (d.lgs. n.

285/2005

429

).

428 Si v. L.R. Perfetti, Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali, cit., 135 ss.

429 Cfr. art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 285/2005 con cui si definiscono i servizi automobilistici interregionali di competenza statale, indicati come «servizi di linea», qualificabili come quei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo

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Per quanto riguarda tutti gli altri servizi di trasporto pubblico locale su

gomma, che per le loro caratteristiche potrebbero essere offerti in regime

di concorrenza “nel” mercato, sono le singole Regioni ad individuare le

possibili ipotesi di autorizzazione, in assenza di una normativa di carattere

nazionale unitaria che fissi in modo omogeneo i requisiti ed i parametri

oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio

commerciale.

Siffatta differenziazione territoriale, a cui si accompagna anche una scarsa

dimestichezza da parte delle Regioni, risulta essere (insieme alle

motivazioni di carattere politico), la principale causa della difficile

affermazione della concorrenza “nel” mercato nel comparto dei trasporti

pubblici locali su gomma.

L'esperienza, infatti, ha evidenziato che nella maggior parte delle norme

regionali approvate in materia, si siano verificate ipotesi di incrocio tra

sussidi del trasporto pubblico locale e dei servizi autorizzati, idonee ad

ingenerare comportamenti fortemente anticoncorrenziali.

Oltretutto, il rilascio dell'autorizzazione è stato spesso subordinato ad una

verifica, priva di parametri oggettivi, dell'assenza di effetti pregiudizievoli

per la sostenibilità economica dei contratti in essere di servizio del

trasporto pubblico locale.

In tale modo intendendosi prevenire pratiche di c.d. “cream skimming” da

parte dell'operatore non soggetto ad obbligo di servizio pubblico ritenute

in grado di produrre effetti negativi sull'equilibrio economico dei contratti

sottoscritti, con conseguente aumento dell'importo della contribuzione

pubblica per compensare le perdite di ricavo dell'incumbent e consentire il

pareggio dei conti.

Le analogie dei servizi a media e lunga distanza in regime di libera

19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche. Trattasi dunque di servizi che presentano forti analogie con i servizi di trasporto pubblico locale, che spesso sono forniti dagli stessi operatori. Sullo schema di decreto n. 285/2005, il MIT aveva richiesto all'autorità di regolazione il rilascio di un parere, che ha portato all'avvio di un'indagine conoscitiva, con delibera ART n. 130 dell'8 novembre 2016, avente ad oggetto l'analisi dei profili regolatori inerenti il segmento dei servizi di trasporto via autobus a media e lunga distanza. L'indagine conoscitiva si è posta l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'assetto del comparto dei servizi di trasporto via autobus a media e lunga percorrenza (di seguito MLP), la sua evoluzione ed i riflessi che lo stesso ha sulle altre modalità e tipologie di trasporto. Per approfondimenti in merito all'indagine ed al parere reso dall'ART sullo schema di decreto, si v. ART, Quarto

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concorrenza con il servizio di trasporto pubblico locale, rinvenibili anche

nel fatto di essere spesso gestiti dal medesimo operatore, possono invece

costituire uno “spunto” per l'apertura alla concorrenza del settore.

L'indagine conoscitiva svolta dall'autorità di regolazione riguardante i

profili regolatori inerenti il segmento dei suddetti servizi di trasporto via

autobus di media e lunga percorrenza ha infatti rilevato l'importanza del

settore, potendo soddisfare, anche sotto il profilo sociale e della coesione

territoriale, anche una parte dei segmenti di utenza del servizio pubblico,

c.d. price sensitive (giovani e studenti), a condizioni di prezzo abbordabili,

consentendo all'ente titolare del servizio di ridefinire, secondo le logiche

anzidette, il perimetro del contratto di servizio pubblico affidato,

risparmiando nel contempo risorse finanziarie a parità di tutela di esigenze

pubbliche.

Pertanto, le criticità che si pongono come ostacoli al perseguimento degli

obiettivi di promozione della concorrenza troverebbero una loro soluzione

ove venisse garantita una adeguata programmazione dei servizi, in grado

di fornire una corretta perimetrazione dei servizi soggetti ad obbligo di

servizio pubblico, nonché la previsione di un eventuale equo canone di

accesso (ovvero di una compensazione) a carico del nuovo entrante nel

settore, come contributo al servizio universale svolto dal soggetto

sottoposto ad obbligo di servizio pubblico.

A ciò si aggiungono poi le problematiche relative alla creazione di una vera

e propria interconnessione tra le stazioni: tema sul quale l'autorità di

regolazione è intervenuta con atto di regolazione dell'accesso alle

autostazioni (del. ART n. 56/2018 del 30 maggio 2018).

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10. I fronti su cui si muove l'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore del

trasporto pubblico locale: analisi dell'attività dell'ART attraverso i suoi atti.

I. La regolazione del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per

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