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L'ART e le amministrazioni statali non indipendenti: il MIT, il CIPE, l'ENAC e le Autorità

La normativa sulle competenze è caratterizzata da un'elevata complessità.

Basta semplicemente soffermarsi sul numero di attribuzioni del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti (art. 42 del d.lgs. n. 300/1999,) del CIPE

(con particolare riferimento al programma delle infrastrutture strategiche

della c.d. legge obiettivo, cfr. l. n. 443/2001), dell'ENAC (Codice della

Navigazione, R.D. 327/1942 e ss.mm.ii.) e delle Autorità di Sistema

Portuali (D.lgs. n. 169/2016 e ss.mm.ii.) per accorgersi che il quadro

decisionale dell'ART sembra decisamente assottigiliarsi, salvo che non si

accolga una interpretazione restrittiva della clausola di salvaguardia

imposta nell'incipit del quarto comma dell'art. 37 della legge istitutiva

dell'ART.

Autorevole dottrina ha infatti individuato nell'art. 2, co. 14 della l. n.

267 Si v. ART, Rapporto dell'Advisory board 2015, Istituzioni e regolamentazione dei trasporti: temi di

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481/1995, istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica

utilità, un criterio interpretativo idoneo a districare il complesso quadro

attuale, attraverso il riconoscimento in capo al Governo ed agli altri enti

competenti in materia di trasporti di tutti i poteri e le funzioni di indirizzo

generali, dovendosi invece demandare tutte le altre funzioni non di

indirizzo in capo alle autorità indipendenti

268

.

Nonostante il contrasto con quanto previsto dalla lettera dell'art. 37, co. 4

del d.l. n. 201/2011, con cui si prevede comunque che “restano ferme

[anche] le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione”,

questo appare effettivamente l'unico criterio, conforme anche alla stessa

ratio istitutiva delle autorità amministrative indipendenti, idoneo a

comporre efficacemente la governance multilivello che caratterizza la

materia dei trasporti.

Il quadro delle competenze attribuito al Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti (MIT), nelle aree della programmazione, del finanziamento,

della realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse

nazionale, di navigazione e trasporto marittimo, di vigilanza sui porti, sul

demanio marittimo, sulla sicurezza della navigazione e del trasporto nelle

acque interne, di programmazione, previa intesa con le regioni interessate,

del sistema idroviario padano-veneto, di aviazione civile e trasporto aereo,

di trasporto terrestre, di circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti

terrestri, di sicurezza e regolazione tecnica, di pianificazione delle reti,

della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, di

realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi

interventi, nonché delle funzioni e dei compiti di monitoraggio, controllo

e vigilanza nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 42 del d.lgs. n. 300/1999

devono dunque esser lette secondo il suddetto canone interpretativo.

Demandandosi al MIT, nelle suddette aree, soltanto funzioni di indirizzo,

oltre a quelle “diverse”, non specificamente attribuite dall'art. 37 d.l. n.

201/2011 all'Autorità di regolazione dei trasporti.

Lo stesso dovrebbe valere per le competenze governative attribuite al

CIPE, i cui compiti di approvazione dei singoli progetti e di assegnazione

268 Si v. M. D'Alberti, C. Iacolucci, Rapporti tra l'ART e le amministrazioni non indipendenti, in ART, Rapporto

dell'Advisory Board 2015, Istituzioni e regolamentazione dei trasporti: temi di riflessione, in

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delle risorse finanziarie, nonché le competenze relative ai piani di

investimento e convenzioni dei principali concessionari pubblici e privati,

consentono al Governo di continuare, per il suo tramite, ad avere

un'ingerenza molto forte nel sistema dei trasporti nel suo complesso,

incidendo sulla gestione delle infrastrutture esistenti e su quelle ancora in

fase programmatica.

Un'analoga interferenza governativa indiretta si verifica ove si guardi alle

competenze attribuite all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC),

sottoposto alla vigilanza ed al controllo del MIT.

Il settore aeroportuale è quello che presenta le maggiori problematiche di

coordinamento, mantenendosi in capo all'ENAC un ampio fascio di

competenze che necessariamente si sovrappongono con quelle

dell'ART

269

.

Il Codice della navigazione, infatti, attribuisce all'ENAC il ruolo di unica

autorità di regolazione tecnica, di certificazione, di vigilanza e di controllo

nel settore dell'aviazione civile in Italia ed attribuisce ad essa la titolarità

di competenze in materia di controllo della sicurezza e della qualità dei

servizi, di vigilanza sull'attuazione della normativa del settore, di

regolazione e di tutela dell'ambiente. Alla stessa, inoltre, vengono attribuiti

compiti idonei a favorire il processo di liberalizzazione e la corretta

apertura alla concorrenza, in aperto conflitto dunque con le finalità

pro-concorrenziali e di regolazione specificamente attribuite all'ART in modo

trasversale.

La natura peculiare dell'ENAC ed il settore specifico in cui la stessa

interviene possono sollevare un interrogativo circa l'applicabilità del

criterio generale interpretativo rinvenibile all'art. 2, co. 14 della l. n.

481/1995, che vederebbe prevalere in capo ad essa i soli compiti di

indirizzo.

In tale caso, infatti, si potrebbe discutere dell'applicabilità del principio

della specialità, con conseguenze sicuramente negative in termini di

omogeneità di disciplina.

Per tale ragione, si auspica da tempo un intervento legislativo

269 Per approfondimenti in merito si v. S. Perugini, ART: il rapporto con AGCM e altri enti nazionali e

territoriali, in F. Bassan (a cura di), La regolazione dei trasporti in Italia. L'ART e i suoi poteri alla prova dei

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chiarificatore, in grado di districare l'intricato quadro normativo, reso

ancora più complesso dal drafting legislativo che caratterizza la normativa

in materia

270

.

Un breve cenno, poi, merita anche l'interferenza dell'ART con l'Autorità di

Sistema Portuale (AdSP).

Istituita con legge n. 84/1994, l'Autorità portuale, ha conosciuto una

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina con

la c.d. riforma Madia, che ha portato all'approvazione del d.lgs. n.

169/2016, oggetto di ulteriore modifica con d.lgs. n. 232/2017.

Il d.lgs. n. 169/2016 ha ridotto le precedenti autorità portuali da 23 a 16,

cambiando la loro denominazione in Autorità di sistema portuale (AdSP).

Le funzioni delle Autorità di sistema portuale, che possono interferire con

l'attività dell'ART, sono rimaste sostanzialmente analoghe, e riguardano

l'attività di pianificazione territoriale dell'ambito portuale, quella di

indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle

operazioni portuali e delle altre attività esercitate nei porti, la

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito

portuale, l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura di

servizi di interesse generale, anche non strettamente connessi alle

operazioni portuali ed infine l'amministrazione delle aree e dei beni del

demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale.

Anche in questo caso possono valere le medesime considerazioni espresse

con riguardo all'ENAC, in termini di specialità, considerato il settore

specifico in cui le AdSP intervengono, anche se in merito, a chiarire il

rapporto in termini di continenza, è intervenuto lo stesso Consiglio di Stato

che, nell'ambito del parere n. 2199/2017 del 24 ottobre 2017 sul citato

decreto legislativo n.169/2016, ha ritenuto di “confermare pienamente il

rapporto tra AdSP e Autorità di regolazione dei trasporti che, tra le altre

cose, ha consentito (e dovrà continuare a consentire) a quest’ultima

Autorità di intraprendere utilmente sia iniziative regolatorie sia

accertamenti sulle condizioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi, in

corretta attuazione della sua missione istituzionale che si radica, per il

270 In senso contrario, si v. P. Di Palma, il quale auspica che le responsabilità del trasporto aereo vengano ricollocate sull'ENAC, per approfondimenti si v. Id., Il diritto degli aeroporti nel nuovo codice della navigazione:

110

settore dei trasporti, nella matrice generale delle Autorità indipendenti di

regolazione di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481

271

.

III. L'ART e le amministrazioni locali: il rapporto con le Regioni e le Autorità d'ambito ottimali

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